
DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2025, n. 63
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 aprile 2025, n. 18
Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nell'isola di Ustica.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il D.P. Reg. 28 agosto 2024, n. 29, recante Regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione";
Visto l'art. 33 della legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", con cui è stato modificato l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, alla luce di tale modifica, testualmente recita "Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e i Comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti";
Considerato che ai sensi del novellato art. 8 sopra citato compete al Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la nota n. prot. 4457 del 10 febbraio 2025 con la quale la Segreteria Generale della Regione Siciliana ha incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti di porre in essere le attività istruttorie relative alle limitazioni del traffico nelle isole minori;
Vista la delibera del 16 gennaio 2025, n. 3 recante "Norme concernenti l'afflusso e la circolazione dei veicoli a motore sull'isola di Ustica - Stagione estiva 2025", con la quale la Giunta Comunale di Ustica ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nel periodo dal 01 agosto al 31 agosto 2025, l'afflusso e la circolazione nell'isola di Ustica, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la nota prot. n. 36156 del 03.03.2025 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Palermo esprime "l'esito positivo dell'istruttoria" alla predisposizione del decreto;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Divieti
Dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025, nel Comune di Ustica, è vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica.
Deroghe
Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola i seguenti veicoli:
- veicoli per trasporto pubblico;
- veicoli che trasportano merci deperibili;
- veicoli che trasportano persone con disabilità purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;
- veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 64 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;
- veicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti ai sensi dell'art. 5 della legge 556/88 previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
- veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessità, dal Comune di Ustica;
- veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno, mediante autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo di soggiorno), che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo;
- veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno 2023, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che pur non essendo residenti dimostrino che il veicolo sia intestato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.
Autorizzazioni
Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola i veicoli per il trasporto merci.
Al Comune di Ustica è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ustica.
Sanzioni
Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Vigilanza
Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
Pubblicazione
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 8 aprile 2025.
SCHIFANI