
DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2025, n. 64
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 aprile 2025, n. 18
Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nei comuni di Santa Marina Salina, Leni e Malfa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il D.P. Reg. 28 agosto 2024, n. 29, recante Regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione";
Visto l'art. 33 della legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", con cui è stato modificato l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, alla luce di tale modifica, testualmente recita "Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e i Comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti";
Considerato che ai sensi del novellato art. 8 sopra citato compete al Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la nota n. prot. 4457 del 10 febbraio 2025 con la quale la Segreteria Generale della Regione Siciliana ha incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti di porre in essere le attività istruttorie relative alle limitazioni del traffico nelle isole minori;
Vista la delibera del 15 gennaio 2025, n. 5 recante "Limitazioni afflusso veicoli a motore nei territori comunali di Leni, malfa e Santa Marina Salina nell'Isola di Salina per l'anno 2025 con la quale la Giunta Comunale di Santa Marina Salina ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nel periodo dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025, l'afflusso e la circolazione nell'isola di Santa Marina Salina, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la delibera del 22 gennaio 2025, n. 4 recante "Limitazioni afflusso veicoli a motore nei territori comunali di Leni, Malfa e Santa Marina Salina nell'Isola di Salina per l'anno 2025 con la quale la Giunta Comunale di Malfa ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nel periodo dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025, l'afflusso e la circolazione nel comune di Malfa, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la delibera del 9 gennaio 2025, n. 1 recante "Limitazioni afflusso veicoli a motore nei territori comunali di Leni, Malfa e Santa Marina Salina nell'Isola di Salina per l'anno 2025 con la quale la Giunta Comunale di Leni ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nel periodo dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025, l'afflusso e la circolazione nel Comune di Leni, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la nota prot. n. 23520 del 04 marzo 2025 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Messina esprime il proprio parere positivo all'emissione del decreto;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Divieti
Dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025 è vietato lo sbarco e la circolazione nei Comuni di Santa Marina Salina, Leni e Malfa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Santa Marina Salina, Leni e Malfa nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
- autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a soggetti iscritti proprietari di immobili ubicati nei territori dei tre comuni dell'isola di Salina che, e iscritti nei rispettivi ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare (iscrizione dimostrata con relativa cartella esattoriale o certificazione rilasciata da uno dei Comuni dell'isola);
- veicoli i cui proprietari possano dimostrare di trascorrere almeno sette giorni sull'isola di Salina, presso una struttura alberghiera, extra alberghiera o casa privata, mediante una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emetterà la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del mezzo utilizzato;
- veicoli con targa estera;
- veicoli adibiti a trasporto di merci, gas, carburante e trasporto rifiuti;
- autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
- veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportino artisti ed attrezzature per manifestazioni musicali e culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa autorizzazione rilasciata dai comuni interessati;
- Veicoli elettrici.
Autorizzazioni
Ai Comuni di Santa Marina Salina, Leni e Malfa è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Salina.
Sanzioni
I Comuni di Santa Marina Salina, Leni e Malfa potranno deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco.
Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Vigilanza
Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Pubblicazione
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 8 aprile 2025.
SCHIFANI