
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 11 marzo 2025, n. 126
- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 23 aprile 2025, n. 94
Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e i relativi allegati;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".
VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Emana:
il seguente Regolamento
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
d) «codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
e) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e s.m.i.;
f) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'ufficio competente per il procedimento;
g) «dirigente», il dirigente dell'ufficio competente;
h) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
i) «ente concedente», il soggetto di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) dell'Allegato I.1 del codice;
j) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere dell'Autorità finalizzato:
a) all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di accertata carenza totale o parziale dei requisiti;
b) all'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria previste dall'articolo 63, comma 11, del codice per il caso di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
c) all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo13, comma 1, lett. d), dell'allegato II.4, del codice per il caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a) del codice;
d) all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 4-quater, dell'allegato II.4, del codice.
Definizione delle gravi violazioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
1. Si ha grave violazione delle disposizioni di cui all'articolo 63, comma 11, del codice nei seguenti casi:
a) Presentazione di dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
i. per le centrali di committenza la dichiarata presenza di una struttura organizzativa stabile di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b) e 6, comma 1, lettera b) dell'allegato II.4 al codice nella quale, invece, il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
ii. dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che invece, sia di fatto impegnato in altre attività;
iii. la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti;
b) inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui all'articolo 62, comma 10, del codice, quale, ad esempio, l'immotivato rifiuto di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte di ANAC;
c) la mancata comunicazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, secondo periodo, dell'allegato II.4, del codice;
d) la mancata adozione delle misure proposte ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, lettere a) e b) dell'allegato II.4, del codice;
e) ogni altro artifizio o comportamento doloso volto a conseguire la qualificazione in assenza dei requisiti.
Accertamento della violazione
1. L'Ufficio accerta la sussistenza dei requisiti di qualificazione e/o la sussistenza delle gravi violazioni di cui all'articolo 3 in seguito alla:
a) verifica a campione ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 11, comma 3, dell'allegato II.4 del codice o altra verifica d'ufficio;
b) segnalazione di possibili criticità da parte dell'Ufficio Qualificazione Stazioni appaltanti;
c) segnalazione di chiunque sia a conoscenza della violazione, da parte di una stazione appaltante qualificata o di un ente concedente qualificato, delle disposizioni di cui all'articolo 63, comma 11, e all'allegato II.4 del codice.
2. La verifica a campione di cui al precedente comma 1, lettera a) è finalizzata a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione o di revisione della qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 2, 6, comma 2 e 8, commi 2 e 3, dell'allegato II.4 al codice, relativi, in particolare,:
a) alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
b) alla presenza di un sistema di formazione e aggiornamento del personale;
c) al rispetto dei requisiti e degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 8, commi 2,3 e 4, dell'allegato II.4 al codice.
3. Il campione è individuato dall'Ufficio sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva programmatica sull'Attività di vigilanza dell'Autorità.
4. Laddove necessario, prima di avviare il procedimento, il dirigente chiede alla stazione appaltante/ente concedente qualificata/o di fornire le informazioni e la documentazione ritenuta utile all'accertamento della sussistenza di eventuali gravi violazioni dell'articolo 63 del codice.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa dell'ente destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
Diritto di accesso
1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
Richiesta di ulteriori informazioni e integrazioni
1. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione o dell'avvio del procedimento sanzionatorio, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione.
2. Nelle richieste di cui al precedente comma sono indicati:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale ovvero in originale o copia conforme;
c) le modalità di presentazione dell'integrazione;
d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.
3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:
a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'articolo 9;
b) procedere all'avvio del procedimento con contestazione dell'addebito ai sensi dell'articolo 10.
Archiviazioni
1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 10, nei casi:
a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;
b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;
2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'articolo 10, procede all'archiviazione nei casi in cui:
a) non sussistono gravi violazioni di cui all'articolo 63, co. 11 e risulti confermato il punteggio di qualificazione precedentemente ottenuto;
b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità;
c) sono sopravvenute circostanze che rendono insussistenti i presupposti della fattispecie.
3. Il dirigente, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.
Avvio del procedimento finalizzato all'esercizio del potere sanzionatorio con contestazione dell'addebito
1. L'avvio del procedimento è effettuato dal responsabile del procedimento nei confronti del legale rappresentante della stazione appaltante/ente concedente qualificata/o, come previsto dall'articolo 12 dell'allegato II.4 al codice:
a) all'esito dell'attività di accertamento di cui all'articolo 4;
b) all'esito delle ispezioni programmate nell'ambito della Direttiva programmatica sull'Attività di vigilanza dell'Autorità che abbiano accertato gravi violazioni dell'articolo 63 del codice;
c) su segnalazione degli Uffici dell'Autorità che hanno irrogato la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a) del codice, per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d) dell'allegato II.4 al codice;
d) su segnalazione dell'Ufficio Qualificazione delle Stazioni appaltanti che ha accertato la mancata tempestiva comunicazione del piano di riorganizzazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, dell'allegato II.4, del codice;
e) su segnalazione dell'Ufficio Qualificazione delle Stazioni appaltanti che ha accertato la mancata adozione delle misure proposte nel piano di riorganizzazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, dell'allegato II.4, del codice.
2. Nella comunicazione di avvio del procedimento è contenuta la contestazione dell'addebito, con indicazione:
a) dell'oggetto del procedimento e delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 11, e 13, comma 1, lett. d) dell'allegato II.4, del codice comminabili all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;
b) dell'avviso che il procedimento può concludersi con:
- l'archiviazione, con conferma della qualificazione posseduta nel caso in cui non emergano gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione e siano confermati i requisiti dichiarati in fase di qualificazione;
- la riduzione del punteggio di qualificazione in caso di accertata carenza parziale dei prescritti requisiti;
- l'attribuzione di un livello di qualificazione inferiore nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello di qualificazione acquisito;
- la revoca della qualificazione nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello minimo di qualificazione;
- l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del codice nei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione di cui all'articolo 3 e della eventuale sanzione accessoria della sospensione della qualificazione, nei casi più gravi;
- la riduzione temporanea del livello di qualificazione nel caso di irrogazione della sanzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, laddove la criticità accertata incida sulla capacità esecutiva della stazione appaltante qualificata.
c) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell'addebito;
d) dell'invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi;
e) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;
f) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;
g) della casella di P.E.C. dell'Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento.
Fase istruttoria
1. Può partecipare all'istruttoria il soggetto al quale è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo10, con facoltà di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;
b) presentare, entro il termine di 30 giorni dall'avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti ad ogni soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:
a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;
c) il nominativo del RUP con i relativi contatti;
d) l'indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;
e) la data dell'eventuale audizione dinanzi all'ufficio competente.
4. Al fine della valutazione dell'incidenza della criticità accertata sulla qualificazione conseguita, il responsabile del procedimento acquisisce gli elementi necessari dall'Ufficio responsabile della qualificazione delle stazioni appaltanti oppure utilizza la verifica già effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
Audizioni
1. Il responsabile del procedimento può, d'ufficio o su istanza della parte, da presentarsi entro il 10° giorno dal ricevimento dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 10, convocare in audizione, che si svolge di norma tramite collegamento in videoconferenza, il soggetto destinatario dell"avvio del procedimento con contestazione dell'addebito di cui all'articolo 10.
2. Se la documentazione prodotta è sufficiente ad istruire il procedimento, l'eventuale richiesta di audizione può essere rifiutata.
3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
4. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'eventuale altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno degli intervenuti.
5. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio dai soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'articolo 14, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza, quali ad esempio quelli che danno luogo all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della qualificazione oppure alla revoca o alla riduzione del livello di qualificazione. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta dell'Ufficio, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.
6. Dell'audizione innanzi al Consiglio è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
a) audizione disposta ai sensi dell'articolo 12;
b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'articolo 15 co. 2;
c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell'articolo 14, comma 4;
d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'articolo 14, comma 2;
e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all'articolo 11, comma 1.
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.
4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.
Comunicazione di risultanze istruttorie
1. Il responsabile del procedimento predispone una comunicazione di risultanze istruttorie solo qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 10.
2. Il responsabile del procedimento comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria al soggetto destinatario dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 10, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere audite, il responsabile del procedimento può disporre l'audizione ai sensi dell'articolo 12, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.
Conclusione del procedimento
1. Al termine della fase istruttoria, il responsabile del procedimento sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
a) l'archiviazione, con conferma della qualificazione posseduta nel caso in cui non emergano gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione e siano confermati i requisiti dichiarati in fase di qualificazione;
b) la riduzione del punteggio di qualificazione in caso di accertata carenza parziale dei prescritti requisiti;
c) l'attribuzione di un livello di qualificazione inferiore nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello di qualificazione acquisito;
d) la revoca della qualificazione nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello minimo di qualificazione;
e) l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del codice nei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione di cui all'articolo 3 e della eventuale sanzione accessoria della sospensione della qualificazione, nei casi più gravi;
f) la riduzione temporanea del livello di qualificazione nel caso di irrogazione della sanzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, laddove la criticità accertata incida sulla capacità esecutiva della stazione appaltante qualificata.
2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone l'archiviazione del procedimento o l'adozione del provvedimento riduzione/decadenza della qualificazione e/o della sanzione pecuniaria e dell'eventuale sanzione accessoria, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione pecuniaria comminata.
3. Il provvedimento indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento, al rappresentante legale della stazione appaltante o della centrale di committenza.
4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
5. Il provvedimento finale è trasmesso all'Ufficio per la Qualificazione delle Stazioni appaltanti per l'aggiornamento dell'iscrizione nell'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
Criteri per la quantificazione delle sanzioni
1. L'importo della sanzione pecuniaria e la durata della sanzione accessoria sono determinati dall'Autorità secondo i criteri di cui all'articolo 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:
a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico;
b) attività svolta dalla Stazione Appaltante e/o Ente Concedente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
c) livello della qualificazione conseguita;
d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
e) peculiarità del caso concreto.
2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole della violazione e alle giustificazioni addotte.
Abrogazione e norme transitorie
1. L'articolo 3, co. 1, lett. o) e p) e l'articolo 4, co. 1, lett. f) e g) del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/6/2023 sono abrogati.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla suindicata pubblicazione e si applicano ai procedimenti per i quali la contestazione dell'addebito interviene successivamente alla sua entrata in vigore.
GIUSEPPE BUSIA
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 10 aprile 2025
Segretario VALENTINA ANGELUCCI