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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 11 aprile 2025, n. 1121

G.U.R.S. 24 aprile 2025, n. 19

Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 - Art. 32 Alloggi nautici diffusi - Modello regionale SCIA - segnalazione certificata di inizio attività e istituzione dell'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 1giugno 2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

VISTI gli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 2019 n. 8;

VISTA la legge regionale del 25 febbraio 2025, n. 6 rubricata "Disciplina delle strutture turistico ricettive", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11, del 28 febbraio 2025; ed in particolare:

comma 1. Per alloggio nautico diffuso si intende la struttura turistico-ricettiva composta da un'unità centralizzata che offre servizi comuni e da unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e di sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il numero minimo delle unità da diporto deve essere almeno pari a cinque. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. La pulizia delle unità da diporto e il cambio di biancheria sono effettuati almeno ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura turistico-ricettiva. L'attività è in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni ovvero in altre unità delocalizzate comunque organizzate.

comma 2. L'avvio delle attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentarsi al Comune presso cui le strutture sono ubicate.

Comma 3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale predisposto dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

Comma 4. Il comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

Comma 5. Presso il dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita l'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi.

Comma 6. L'elenco degli alloggi nautici diffusi viene reso pubblico e fruibile sul web a cura del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.";

CONSIDERATO quanto sopra riportato;

VISTO il comma 3 della legge regionale 6/2025 "La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale predisposto dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione";

RITENUTO di dovere predisporre il modello di segnalazione certificata di inizio attività sulla quale i Comuni della Regione Siciliana predisporranno il modulo di cui all'art. 32 comma 3 della l.r. 6/2025;

VISTO il comma 5 della legge regionale 6/2025 "Presso il dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita l'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi.";

RITENUTO di dovere di dovere istituire, presso il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti l'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in narrativa è approvato l'allegato modello di segnalazione certificata di inizio attività sulla quale i Comuni della Regione Siciliana predisporranno il modulo di cui all'art. 32 della l. r. 6/2025 comma 3.

Art. 2

Presso il Servizio 6 Infrastrutture Marittime e Portuali - del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, è istituita l'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi ai sensi dell'art. 32 della l. r. 6/2025 comma 5.

Per l'iscrizione al registro dovrà essere trasmessa apposita richiesta (in formato PDF sottoscritta con firma digitale), la Segnalazione certificata di inizio attività, comprensiva di allegati, munita di attestazione di deposito presso il comune competente, corredata da copia del documento di identità del richiedente avente titolo.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Palermo, 11 aprile 2025.

LIZZIO