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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO 4 aprile 2025

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 26 aprile 2025, n. 96

Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale. Termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Testo con annotazioni alla data 27 maggio 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy";

Visto, in particolare, l'articolo 8 della predetta legge, che, al fine di promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e di sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e del rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio, autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro;

Visto il comma 2, del citato articolo 8, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, volto ad individuare i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione della norma e il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse stanziate;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 - Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 677064 del 23 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, con il quale è stata approvata la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Visti gli obiettivi della Strategia Forestale Nazionale, approvata con decreto interministeriale n. 677064 del 24 dicembre 2021 [N.d.R. recte: decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021], che recepisce gli indirizzi europei della Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (Comunicazione della Commissione COM (2021) n 572 final del 16 luglio 2021) e della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - "Riportare la natura nella nostra vita" (Comunicazione della Commissione COM (2020) 380 final del 25 maggio 2020);

Visto l'articolo 35-bis del decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77, che definisce "Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, modificando l'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che introduce al comma 4-quinquies gli "Accordi di Foresta" quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, equiparati alle reti di impresa agricole ai sensi del comma 4-quinquies;

Visto il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) elaborato dall'Italia ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

Visto l'articolo 79, comma 1, lettera a), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stato membri;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale "Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

Visto l'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'ANAC;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 dicembre 2024;

Visto il decreto 20 febbraio 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attuativo del precitato articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it il 4 aprile 2025;

Visto, in particolare, l'articolo 11 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l'accesso alle agevolazioni finalizzate alla creazione e al rafforzamento delle imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno, ed il comma 3, che demanda ad un successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy l'individuazione dei termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché di ulteriori specificazioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento, anche in riferimento alla natura delle spese ammissibili;

Visto, altresì, l'articolo 4 del suddetto decreto, che prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, in qualità di Soggetto gestore, per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione degli interventi di cui al Capo III;

Considerata la necessità di adeguare l'elenco delle attività ammissibili all'intervento agevolativo alla nuova classificazione ATECO 2025, fermo restando le indicazioni in tal senso fornite dal richiamato decreto 20 febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "decreto 20 febbraio 2025": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 20 febbraio 2025, pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it il 4 aprile 2025;

b) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;

d) "micro, piccole e medie imprese": secondo la definizione di PMI contenuta nell'allegato I al regolamento di esenzione n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

e) "Accordo di Foresta": il contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;

f) "Registro Nazionale degli Aiuti": il registro, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

g) "Carta di Identità Elettronica": il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

h) "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale);

i) "SPID": il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 20 febbraio 2025, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornisce, altresì, ulteriori specificazioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi di cui al Capo III del precitato decreto, volti a promuovere la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano agli interventi volti a promuovere lo sviluppo della vivaistica forestale, di cui al Capo II del decreto 20 febbraio 2025, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del richiamato decreto, che demanda l'attuazione dei predetti interventi alle Regioni ovvero ad un soggetto da queste incaricato.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto 20 febbraio 2025, all'attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore di cui all'articolo 4 del medesimo decreto. Le predette risorse sono destinate alla concessione di agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto ovvero del finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 20 febbraio 2025 e della riserva destinata alle micro, piccole e medie imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Le risorse di cui al comma 3 potranno essere incrementate delle eventuali risorse non utilizzate in esito alla procedura di assegnazione alle Regioni definita nell'ambito del Capo II del decreto 20 febbraio 2025, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto. L'importo eventualmente assegnabile all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, da utilizzare per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, è definito nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 febbraio 2025.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che erogano servizi di supporto per la silvicoltura di cui al codice ATECO 2025 02.20, limitatamente alle attività di "Abbattimento di alberi" e "Produzione di tronchi (tondame) per industrie del settore (industrie manifatturiere forestali)" e 02.40.00, limitatamente all'attività di "Trasporto di tronchi all'interno di aree forestali", nonché le imprese che operano nell'ambito della filiera della prima lavorazione del legno, individuata, ai fini del presente decreto, dai codici ATECO 2025 16.11 "Taglio e piallatura del legno", 16.12 "Lavorazione e finitura del legno", limitatamente alle attività di alesatura, tornitura, fresatura, brocciatura, levigatura (spianatura), smerigliatura, lucidatura, giuntatura, eccetera del legno, essiccazione (stagionatura) del legno e di impregnazione e trattamento chimico del legno, e 16.21 "Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno". Non sono in ogni caso ammesse le imprese che esercitano le predette attività per la produzione di prodotti utilizzabili a fini energetici.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025.

3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025. L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell'impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. La domanda di agevolazione di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto 20 febbraio 2025;

c) la descrizione del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, funzionale all'evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio;

d) la descrizione delle spese per le quali viene richiesta l'agevolazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 20 febbraio 2025;

e) l'indicazione dell'importo del contributo richiesto;

f) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

3. Unitamente alla domanda di cui al comma 2 devono essere trasmessi:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale adesione ad un Accordo di foresta, nonché l'eventuale possesso della certificazione della parità di genere e delle ulteriori certificazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), romanino ii., del decreto 20 febbraio 2025;

b) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

c) i preventivi delle spese in programma;

d) l'ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore, ivi compresa quella utile alla valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

4. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.

5. Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto prima del termine finale di cui al comma 1, il Soggetto gestore e il Ministero provvedono a comunicare tempestivamente sui rispettivi siti internet l'intervenuto esaurimento delle predette risorse ai fini dell'adozione dell'avviso di chiusura dello sportello. (1)

(1)

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 maggio 2025, di cui al comunicato 27 maggio 2025, è disposta a partire dalle ore 12:00 del 21 maggio 2025 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 5

Valutazione istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto 20 febbraio 2025, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, valutando:

a) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste, tenuto conto delle riserve definite all'articolo 3, comma 3 del decreto 20 febbraio 2025 e delle previsioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, nel caso le risorse residue non consentono l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile;

b) il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 20 febbraio 2025;

c) la coerenza del programma con le finalità del decreto 20 febbraio 2025;

d) la solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa, anche in rapporto alla possibilità di far fronte agli impegni connessi alla realizzazione del programma di investimenti e, ove previsto, alla restituzione del finanziamento agevolato;

e) l'ammissibilità delle spese esposte e la pertinenza con il programma di investimenti presentato.

2. Il Soggetto gestore espleta le verifiche istruttorie entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini nonché la sospensione dei termini nelle ipotesi di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 del decreto 20 febbraio 2025, ovvero dalla data di comunicazione della sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie all'impresa richiedente.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Soggetto gestore adotta il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto 20 febbraio 2025.

4. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero qualora, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis, il Soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Erogazione delle agevolazioni

1. La richiesta di erogazione dei contributi concessi deve essere trasmessa al Soggetto gestore esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 4.

2. Le agevolazioni concesse sono erogate su richiesta dei beneficiari in due quote commisurate allo stato di avanzamento dei lavori dell'investimento, ovvero in un'unica soluzione successivamente alla integrale conclusione degli investimenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto 20 febbraio 2025.

3. La richiesta di cui al comma 1 dovrà essere redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet e alla stessa dovrà essere allegata la documentazione indicata nel medesimo sito. Alla richiesta di erogazione della seconda quota, ovvero alla richiesta di erogazione in un'unica soluzione dovrà altresì essere allegata una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento, da cui emerga la coerenza del programma stesso con il programma approvato e con le finalità indicate all'articolo 4, comma 2, lettera c).

4. Il Soggetto gestore espleta le verifiche di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto 20 febbraio 2025 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, procede all'erogazione delle agevolazioni sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'ambito della richiesta di erogazione. Il predetto termine è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, come indicato all'articolo 13, comma 6 del decreto 20 febbraio 2025.

Art. 7

Proroghe del termine di ultimazione dell'investimento

1. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare al Soggetto gestore, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 4, comma 1 ed entro il termine massimo previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto 20 febbraio 2025, eventuali cause di forza maggiore o motivazioni, comunque non dipendenti dalla volontà dell'impresa, che comportino l'impossibilità di procedere all'ultimazione del programma entro il richiamato termine massimo.

2. Il Soggetto gestore valuta le motivazioni fornite dall'impresa beneficiaria e, in caso di esito positivo delle stesse, può concedere una proroga al termine di ultimazione dell'investimento di durata comunque non superiore a 3 mesi.

Art. 8

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono revocate dal Soggetto gestore al ricorrere delle fattispecie previste dall'articolo 15 del decreto 20 febbraio 2025.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 20 febbraio 2025.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese.

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del Soggetto gestore dedicata alla misura e del Ministero.

Roma, 4 aprile 2025

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO