
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/637 DELLA COMMISSIONE, 29 gennaio 2025
G.U.U.E. 29 aprile 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 maggio 2025
Applicabile dal: 19 maggio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 126, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell'Unione nel settore, tra l'altro, relativo agli alimenti e alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. L'articolo 126 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le condizioni per l'ingresso nell'Unione di animali e merci e stabilisce che tali condizioni devono identificare gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata.
2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
3) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi di provvedere affinché l'importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo figura in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti, compilato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è stato sostituito dagli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625. Da tale disposizione del regolamento (CE) n. 853/2004 risulta che le importazioni di prodotti di origine animale da paesi terzi che non figurano in tali elenchi non sono consentite. L'articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 specifica i codici della nomenclatura combinata o le voci del sistema armonizzato (codici NC/SA) dei prodotti di origine animale che possono entrare nell'Unione solo da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco per tali prodotti di origine animale. Al fine di garantire la coerenza tra l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e l'articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2292, è opportuno includere in quest'ultimo articolo i codici NC/SA di alcuni prodotti di origine animale che ancora non vi figuravano, segnatamente determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari derivati da animali e i budelli di collagene.
4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti specifici per i prodotti che presentano un rischio per la salute, in particolare per il latte crudo, il colostro, i prodotti lattiero-caseari e i prodotti ottenuti dal colostro (sezione IX) e per il collagene (sezione XV). L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 impone agli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi di provvedere affinché l'importazione avvenga esclusivamente se lo stabilimento da cui il prodotto è stato spedito ed ottenuto o preparato figura in un elenco di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni di tale prodotto, ove applicabile. L'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 stabilisce che le partite di prodotti di origine animale i cui codici NC/SA figurano nel medesimo articolo e per cui sono fissati i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 possono entrare nell'Unione solo se sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. Al fine di garantire la conformità ai requisiti specifici di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per motivi di coerenza, è opportuno includere nell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 i codici NC/SA di determinati prodotti lattiero-caseari e dei budelli di collagene che ancora non vi figuravano.
5) L'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 stabilisce che le partite, tra l'altro, di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, come pure di prodotti a base di carne, possono entrare nell'Unione solo se i prodotti di cui consistono sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina o laboratori di sezionamento che figurano in un elenco di stabilimenti redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625. Ai fini di tale elenco di stabilimenti, le autorità competenti dei paesi terzi forniscono garanzie che tali stabilimenti sono soggetti a condizioni conformi a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Alcune di tali materie prime, utilizzate ad esempio per la produzione di prodotti a base di carne destinati all'ingresso nell'Unione, possono essere ottenute anche da stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni o carni separate meccanicamente. Anche tali stabilimenti dovrebbero pertanto figurare nell'elenco degli stabilimenti da cui devono essere ottenute le materie prime. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.
6) L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti specifici per i prodotti che presentano un rischio per la salute, in particolare per il latte crudo, il colostro, i prodotti lattiero-caseari e i prodotti ottenuti dal colostro (sezione IX) e per il collagene (sezione XV). L'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 impone agli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi di provvedere affinché l'importazione avvenga esclusivamente se tali prodotti sono accompagnati da un certificato, ove applicabile. L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 specifica i codici NC/SA dei prodotti di origine animale che possono entrare nell'Unione solo se sono accompagnati da un certificato ufficiale. Al fine di garantire la conformità ai requisiti specifici di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per motivi di coerenza, è opportuno includere nell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 i codici NC/SA di determinati prodotti lattiero-caseari e dei budelli di collagene che ancora non vi figuravano.
7) L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 stabilisce che non è richiesto un certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di capsule di gelatina di cui ai codici NC/SA 3913, 3926 o 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), se tali capsule non sono ottenute da ossa di ruminanti. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento delegato stabilisce che determinati prodotti composti contenenti, quali prodotti trasformati di origine animale, solo capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti devono essere accompagnati da un attestato privato. Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, non dovrebbe essere richiesto un attestato privato per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti che non contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2022-01-28.
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/854/oj).
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così modificato:
1) all'articolo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le voci del sistema armonizzato ("voci SA") 0901, 1301, 1702, 1806, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3203, 3204, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3823, 3824, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10;»;
2) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le voci SA 1702, 1806, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 o 4103 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10;»;
3) all'articolo 15, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:
«Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell'Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento, stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, nonché stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o ottenute negli Stati membri:»;
4) all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le voci SA 0901, 1702, 1806, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10;»;
5) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo,
a) per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, conformemente all'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l'attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell'immissione in commercio, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento, per i quali non è richiesto un attestato privato;
b) non è richiesto un attestato privato per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti che contengono, quale unico prodotto trasformato di origine animale, capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN