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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/825 DELLA COMMISSIONE, 28 aprile 2025

G.U.U.E. 29 aprile 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 maggio 2025

Applicabile dal: 19 maggio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) stabilisce la procedura per la consultazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali in relazione all'adozione di una decisione ai fini dell'eventuale concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO).

2) A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in determinate circostanze relative alla procedura di autorizzazione AEO e alla sua gestione, le autorità doganali sono tenute a consultare le loro controparti in altri Stati membri per ottenere informazioni dettagliate sulle attività doganali del richiedente. L'esperienza ha dimostrato che vi sono casi in cui l'autorità doganale consultata non risponde alla consultazione obbligatoria avviata dall'autorità doganale competente per la procedura di domanda, il che solleva dubbi sull'effettivo svolgimento del controllo da parte dell'autorità doganale consultata e desta preoccupazioni in merito alla possibilità che sia a conoscenza del mancato rispetto delle condizioni e dei criteri AEO da parte di un operatore economico.

3) Al fine di affrontare il rischio evitabile che a tali operatori economici possa ancora essere concessa la qualifica di AEO a causa del mancato svolgimento del processo di consultazione, le norme sulla procedura di consultazione AEO dovrebbero essere modificate per imporre all'autorità doganale consultata di rispondere nei casi in cui le consultazioni sono obbligatorie.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

Art. 1

All'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui al paragrafo 2, l'autorità doganale consultata risponde entro il termine stabilito dall'autorità doganale competente, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, seconda frase.

In deroga al primo comma, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall'autorità doganale consultata.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN