
LEGGE 24 aprile 2025, n. 60
G.U.R.I. 29 aprile 2025, n. 98
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 aprile 2025
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
PICHETTO FRATIN, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
ALLEGATO
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «delibera» è sostituita dalla seguente: «deliberazione», dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» è inserita la seguente: «(ARERA)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5»;
al comma 3, le parole da: «deliberazione» fino a: «n. 287» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 107, le parole da: "non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito" sono sostituite dalle seguenti: ", individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto";
b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili). - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonchè le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".
Art. 1-ter (Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche). - 1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorchè prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.
Art. 1-quater (Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali). - 1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.
2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «stabiliti» è sostituita dalla seguente: «stabilite» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «n. 73 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al comma 2, dopo le parole: «(UE) 2023/955» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purchè vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile»;
al comma 3, le parole: «la maggior tutela» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di maggior tutela»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se già operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210».
All'articolo 3:
al comma 2, primo periodo, la parola: «di CO2» è sostituita dalle seguenti: «di gas a effetto serra»;
al comma 4, le parole: «per i clienti» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti»;
al comma 5, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando», la parola: «delibera» è sostituita dalla seguente: «deliberazione», le parole: «componente ASOS» sono sostituite dalle seguenti: «componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «energetici delle imprese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Registro Imprese» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese» e le parole: «da Acquirente unico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Acquirente unico Spa»;
al secondo periodo, le parole: «L'ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA» e le parole: «il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica). - 1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purchè tutte appartenenti al medesimo gruppo societario" sono sostituite dalle seguenti: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse".
Art. 3-ter (Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo). - 1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia";
c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate.
Art. 3-quater (Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:
"361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361".
Art. 3-quinquies (Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 3-sexies (Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo). - 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici";
b) all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici"».
All'articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «e microimprese vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
al secondo periodo, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano» e le parole: «su un apposito Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «in un apposito fondo»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;
al comma 2, le parole: «aggiornamento del» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARERA» e la parola: «delibere» è sostituita dalla seguente: «deliberazioni»;
alla rubrica, le parole: «dalle famiglie e» sono sostituite dalle seguenti: «delle famiglie e delle».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici). - 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 13:
1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "lettere a)" è inserita la seguente: ", r)";
b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici";
c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
1) le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse;
2) le parole: ", d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "e d)".
2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW".
Art. 4-ter (Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici). - 1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo".
Art. 4-quater (Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
"a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".
Art. 4-quinquies (Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonchè le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi», le parole: «l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARERA» e dopo le parole: «applicabili nei contratti» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;
al secondo periodo, le parole: «data di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «data di acquisto dell'efficacia»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: "Proposta di modifica unilaterale del contratto". L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni). - 1. E' riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonchè del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.
2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.
3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782:2020, può essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, è riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «comminate» è sostituita dalla seguente: «irrogate», le parole: «euro e» sono sostituite dalla seguente: «euro,» e dopo la parola: «impugnazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:
"48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonchè per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».