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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2025, n. 61

G.U.R.I. 2 maggio 2025, n. 100

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, nonchè la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in particolare, l'articolo 1, comma 345;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'articolo 1, comma 936;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-ter;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 16 dicembre 2024;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.»;

b) all'articolo 9:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i limiti ivi previsti, può essere inserito anche il personale di altre amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,»;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio di cui al primo periodo, con decreto del Ministro può essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive;»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «86.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000 euro annui,».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

BERNINI, Ministro dell'università e della ricerca

ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 791