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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 2025

G.U.R.I. 6 maggio 2025, n. 103

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE, in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 ottobre 2021, n. 259 [N.d.R. recte: 8 novembre 2021, n. 266], recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di informazioni Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1 Albania 2022 2021
2 Andorra 2018 2017
3 Arabia Saudita 2018 2017
4 Argentina 2017 2016
5 Armenia 2025 2024
6 Aruba 2024 2023
7 Australia 2018 2017
8 Austria 2017 2016
9 Azerbaijan 2018 2017
10 Barbados 2019 2018
11 Belgio 2017 2016
12 Bonaire, Sint Eustatius e Saba 2017 2016
13 Brasile 2018 2017
14 Bulgaria 2017 2016
15 Canada 2018 2017
16 Cile 2018 2017
17 Cipro 2017 2016
18 Colombia 2017 2016
19 Corea 2017 2016
20 Costa Rica 2024 2023
21 Croazia 2017 2016
22 Curaçao 2021 2020
23 Danimarca 2017 2016
24 Ecuador 2022 2021
25 Estonia 2017 2016
26 Federazione Russa 2018 2017
27 Finlandia* 2017 2016
28 Francia** 2017 2016
29 Georgia 2024 2023
30 Germania 2017 2016
31 Ghana 2023 2022
32 Giamaica 2023 2022
33 Giappone 2018 2017
34 Gibilterra 2017 2016
35 Grecia 2017 2016
36 Grenada 2020 2019
37 Groenlandia 2018 2017
38 Guernsey 2017 2016
39 Hong Kong 2018 2017
40 India 2017 2016
41 Indonesia 2018 2017
42 Irlanda 2017 2016
43 Islanda 2017 2016
44 Isola Di Man 2017 2016
45 Isole Cook 2019 2018
46 Isole Faroe 2017 2016
47 Israele 2018 2017
48 Jersey 2017 2016
49 Kazakistan 2023 2022
50 Kenya 2022 2021
51 Lettonia 2017 2016
52 Liechtenstein 2017 2016
53 Lituania 2017 2016
54 Lussemburgo 2017 2016
55 Maldive 2023 2022
56 Malesia 2018 2017
57 Malta 2017 2016
58 Mauritius 2018 2017
59 Messico 2017 2016
60 Moldavia 2023 2022
61 Monaco 2018 2017
62 Nigeria 2022 2021
63 Norvegia 2017 2016
64 Nuova Zelanda 2018 2017
65 Paesi Bassi 2017 2016
66 Pakistan 2018 2017
67 Panama 2019 2018
68 Perù 2021 2020
69 Polonia 2017 2016
70 Portogallo*** 2017 2016
71 Regno Unito 2017 2016
72 Repubblica Ceca 2017 2016
73 Repubblica Popolare Cinese 2018 2017
74 Repubblica Slovacca 2017 2016
75  Romania 2017 2016
76 Saint Kitts e Navis 2024 2023
77 Saint Lucia 2020 2019
78 San Marino 2017 2016
79 Seychelles 2017 2016
80 Singapore 2018 2017
81 Slovenia 2017 2016
82 Spagna**** 2017 2016
83 Sudafrica 2017 2016
84 Svezia 2017 2016
85 Svizzera 2018 2017
86 Tailandia 2023 2022
87 Turchia 2020 2019
88 Ucraina 2024 2023
89 Uganda 2023 2022
90 Ungheria 2017 2016
91 Uruguay 2018 2017

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni
1 Albania
2 Andorra
3 Anguilla
4 Antigua e Barbuda
5 Arabia Saudita
6 Argentina
7 Armenia
8 Aruba
9 Australia
10 Austria
11 Azerbaijan
12 Bahamas
13 Bahrain
14 Barbados
15 Belgio
16 Belize
17 Bermuda
18 Bonaire, Sint Eustatius e Saba
19 Brasile
20 Brunei
21 Bulgaria
22 Canada
23 Cile
24 Cipro
25 Colombia
26 Corea
27 Costa Rica
28 Croazia
29 Curaçao
30 Danimarca
31 Dominica
32 Ecuador
33 Emirati Arabi Uniti
34 Estonia
35 Federazione Russa
36 Finlandia*
37 Francia**
38 Georgia
39 Germania
40 Ghana
41 Giamaica
42 Giappone
43 Gibilterra
44 Grecia
45 Grenada
46 Groenlandia
47 Guernsey
48 Hong Kong
49 India
50 Indonesia
51 Irlanda
52 Islanda
53 Isola di Man
54 Isole Cayman
55 Isole Cook
56 Isole Faroe
57 Isole Marshall
58 Isole Turks e Caicos
59 Isole Vergini Britanniche
60 Israele
61 Jersey
62 Kazakistan
63 Kenya
64 Kuwait
65 Lettonia
66 Libano
67 Liechtenstein
68 Lituania
69 Lussemburgo
70 Macao
71 Maldive
72 Malesia
73 Malta
74 Mauritius
75 Messico
76 Moldavia
77 Monaco
78 Monserrat
79 Nauru
80 Nigeria
81 Niue
82 Norvegia
83 Nuova Caledonia
84 Nuova Zelanda
85 Oman
86 Paesi Bassi
87 Pakistan
88 Panama
89 Perù
90 Polonia
91 Portogallo***
92 Qatar
93 Regno Unito
94 Repubblica Ceca
95 Repubblica Popolare Cinese
96 Repubblica Slovacca
97 Romania
98 Saint Kitts e Nevis
99 Saint Lucia
100 Saint Vincent e Grenadines
101 Samoa
102 San Marino
103 Seychelles
104 Singapore
105 Sint Maarten
106 Slovenia
107 Spagna****
108 Sudafrica
109 Svezia
110 Svizzera
111 Tailandia
112 Turchia
113 Ucraina
114 Uganda
115 Ungheria
116 Uruguay
117 Vanuatu

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2025

Il direttore generale delle finanze

SPALLETTA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate

CARBONE