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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65

G.U.R.I. 7 maggio 2025, n. 104

Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonchè disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», con il quale è stato disciplinato, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, il capo I e il capo II-bis;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 693, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario medesimo, della relativa struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, con le quali è stato deliberato, per dodici mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravissimi eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in seguito prorogati di ulteriori dodici mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2025, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in provincia di Napoli, nonchè parte del territorio della città metropolitana di Napoli;

Ravvisata l'urgente esigenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente relativo ai predetti eventi alluvionali, finalizzate a semplificare le procedure, a velocizzare e migliorare l'efficacia delle diverse misure introdotte e accelerare, in tal modo, la realizzazione del processo di ricostruzione, con particolare riguardo agli interventi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiati e quelli volti alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione delle infrastrutture e degli immobili nelle aree interessate, anche in conseguenza dell'avvicendamento del Commissario straordinario di Governo;

Preso atto che la disciplina degli interventi di emergenza conseguenti ai richiamati eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 è stata regolata in modo unitario, attesa la stretta interconnessione territoriale e temporale dei medesimi eventi;

Preso atto che i richiamati eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 hanno interessato, in misura prevalente, i territori della regione Emilia-Romagna già danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, provocando ulteriori allagamenti, frane, e danneggiamenti diffusi e impattando in modo significativo anche sulle opere e gli interventi in corso nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica e privata avviato dopo i richiamati eventi del 2023;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la necessaria integrazione tra i processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in essere per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024 sui territori della regione Emilia-Romagna, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle attività e favorire le opportune sinergie, anche in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie stanziate;

Considerato che l'eccezionalità dei richiamati eventi e dell'impatto che hanno avuto sui territori interessati in tempistiche eccezionalmente ristrette, anche a causa delle conseguenze del cambiamento climatico in atto, rendono necessario avviare con la massima urgenza, oltre alle misure di ricostruzione pubblica e privata, anche un programma di interventi urgenti da individuare, sulla base di una valutazione di priorità, e finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente, finalizzate alla relativa semplificazione e velocizzazione, all'integrazione operativa dei processi di ricostruzione necessari per fronteggiare i richiamati eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024, nonchè avviare misure urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare l'effettivo impiego dei finanziamenti statali per verifiche di vulnerabilità sismica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonchè dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonchè per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori

Art. 1

Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024

1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonchè del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis»;

3) il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 2-bis, le parole: «del 1° maggio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse.

2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Art. 2

Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio dell'attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.

2-ter. Il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al comma 4:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis è ridotto a cinquanta unità.»;

2) al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario» e le parole: «in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse» sono soppresse;

d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, è costituita da:

a) ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-bis, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

b) ventotto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera può far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-bis è individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso è riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8.»;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;

2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui può avvalersi la struttura di supporto è incrementato di ulteriori cinque unità, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.»;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2.»;

g) al comma 7:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies;»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, con una o più ordinanze,», dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «più urgenti» e dopo le parole: «di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis»;

3) alla lettera c):

3.1) all'alinea, dopo le parole: «lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza»;

3.2) al numero 1), le parole: «nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dall'articolo»;

3.3) al numero 3), dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti «più urgenti»;

4) la lettera d) è abrogata;

5) alla lettera f), la parola: «anche» è soppressa;

h) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonchè dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate»;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelli aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.»;

i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. A fini dell'allineamento delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonchè per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi.

8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalità specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario può definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attività di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili.»;

l) al comma 9, al secondo periodo le parole: «e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonchè al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;

m) al comma 11, le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorità territoriali competenti», le parole: «nella titolarità della contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilità speciale» e le parole: «, fino alla» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilità speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la».

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3

Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione

1. All'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attività e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento è, inoltre, integrata da questi ultimi. L'attività della Cabina di coordinamento di cui al comma 1 può essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale.»;

b) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.»;

d) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione».

Art. 4

Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

1. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, sono intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilità speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.»;

b) al comma 5, le parole: «della contabilità speciale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis».

Art. 5

Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o più» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;

2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;»;

3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) prevedere apposite procedure affinchè situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

f-ter) disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande già formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.»;

c) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: «sulla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali»;

2) dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

«i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1.»;

d) dopo il comma 3-quinquies, è inserito il seguente:

«3-sexies. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonchè a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonchè ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate

1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8» e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «trasmette al» sono inserite le seguenti: «soggetto individuato con ordinanza del»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Commissario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione.»;

e) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario conclude» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con il provvedimento con il quale, in conformità all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualità di sub-commissari, è regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento è, altresì, disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualità di sub-commissari, in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;

g) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «Con provvedimenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più provvedimenti adottati» e dopo le parole: «con l'utilizzo di piattaforme informatiche» sono inserite le seguenti: «, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto, il seguente: «Con i provvedimenti di cui al presente comma è, altresì, disciplinata la possibilità di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis.»;

h) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e gli enti locali», le parole: «e del 25 maggio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024» e le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «e comunque sino al 31 dicembre 2027»;

2) al quinto periodo, la parola: «suddette» è sostituita dalle seguenti: «vigenti del proprio ente» e dopo le parole: «del profilo professionale richiesto» sono inserite le seguenti: «e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,»;

i) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

«8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-bis è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8.

8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.

8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla-osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorchè incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.».

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica

1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «sul valore aggiunto, per interventi» è inserita la seguente: «urgenti» e le parole: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attività di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purchè strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «i piani» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi», le parole: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «entro quindici giorni, anche» sono soppresse e dopo le parole: «dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti»;

2) al secondo periodo, le parole: «gli interventi, inseriti nei piani di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del» e dopo le parole: «da realizzare con priorità» sono inserite le seguenti: «, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari.»;

3) al terzo periodo, le parole: «previsti nei piani» sono soppresse;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonchè di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonchè delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.»;

e) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalità per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma»;

2) al terzo periodo le parole: «I piani di cui al comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui al» e le parole: «possono essere predisposti e approvati anche per stralci che,» sono soppresse;

3) al quarto periodo, le parole: «i piani stralcio sono predisposti e» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi sono»;

4) all'ultimo periodo, le parole: «i piani stralcio» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi» e le parole: «adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie»;

f) il comma 8 è abrogato;

g) al comma 9, dopo le parole: «dissesti idrogeologici di cui al comma 2,» le parole: «lettera c),» sono soppresse e dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono inserite le seguenti: «in forma automatica, mediante interoperabilità delle rispettive piattaforme»;

h) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà.»;

i) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo.»;

l) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti attuatori degli interventi qualora rilevino», la parola: «territoriale», ovunque ricorre, è soppressa, dopo le parole: «senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso,» sono inserite le seguenti: «lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualità di sub-commissario, il quale» e le parole: «o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;

m) il comma 12 è abrogato;

n) al comma 13, le parole: «straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,»;

o) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Art. 8

Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica

1. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per gli interventi» è inserita la seguente: «urgenti», dopo le parole: «articolo 20-octies,» sono inserite le seguenti: «commi 2 e 4,» e dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente,»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-octies può essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto.»;

c) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «degli interventi» è inserita la seguente: «urgenti»;

d) al comma 2-ter, dopo le parole: «definite in specifiche convenzioni» sono inserite le seguenti: «, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»;

e) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;

2) al secondo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelli rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.»;

g) al comma 3-bis:

1) al primo periodo, le parole: «nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2,», le parole: «ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «in data 23 dicembre 2024» e le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonchè degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma è data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

h) al comma 6, le parole: «e senza oneri per le prestazioni rese» sono soppresse e le parole: «a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura» sono sostituite dalle seguenti: «per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-ter, comma 8,»;

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Art. 9

Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-novies sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-novies.1 (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo è comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-bis di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonchè tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalità di monitoraggio e di esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 10, nonchè le modalità per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.

5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali intestate ai commissari di governo territorialmente competenti.

6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalità di cui al comma 3 e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purchè coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

Art. 20-novies.2 (Misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;

c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite;

b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i provvedimenti di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Art. 10

Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate, le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si dà luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il piano di cui al comma 1 può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis.»;

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonchè alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati ai sensi del medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo intercorsi.

12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani già adottati.

12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.».

Capo II

Misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei

Art. 11

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonchè in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonchè agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonchè agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.

11. Per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

12. E', altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Art. 12

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5.

Art. 13

Contributi per l'autonoma sistemazione

1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonchè, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

2) al secondo periodo, le parole: «per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonchè, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.»;

c) al comma 4, le parole: «e di euro 6.906.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026».

Art. 14

Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025 per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

2. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2.

Art. 15

Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica

1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.

2. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

MUSUMECI, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

PICHETTO FRATIN, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

LOLLOBRIGIDA, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

CALDERONE, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: NORDIO