
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 22 aprile 2025, n. 1240
G.U.R.S. 9 maggio 2025, n. 21
Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 rubricata "Disciplina delle strutture turistico ricettive", art. 33 (Boat & breakfast). Procedimenti amministrativi per le attività di boat & breakfast in conformità agli articoli 31 e 32.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 1 giugno 2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;
VISTI gli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 2019 n. 8;
VISTA la legge regionale del 25 febbraio 2025, n. 6 rubricata "Disciplina delle strutture turistico ricettive", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11, del 28 febbraio 2025; ed in particolare l'Art. 33. (Boat & breakfast) che dispone:
1. Si intende per boat & breakfast l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto, comprendente il pernottamento e la prima colazione;
2. All'attività di boat & breakfast non possono essere adibite più di quattro unità da diporto;
3. Le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi di cui agli articoli 31 e 32 trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di boat & breakfast;
4. L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 è abrogato;
VISTA la medesima citata legge regionale del 25 febbraio 2025, n. 6 rubricata "Disciplina delle strutture turistico ricettive", ed in particolare l'Art. 34. (Esercizio delle attività turistico-ricettive di cui alla sezione III) che dispone:
1. L'esercizio delle strutture turistico-ricettive di cui alla presente sezione, ad eccezione delle locazioni turistiche, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 9, in cui va attestato anche il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia;
2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 va comunicata anche al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
CONSIDERATO quanto sopra riportato;
RITENUTO di dovere disporre riguardo i procedimenti amministrativi per le attività di boat & breakfast in conformità agli articoli 31 e 32 ove compatibili;
Decreta:
I procedimenti amministrativi per le attività di boat & breakfast di cui all'Art. 33. (Boat & breakfast) della Legge regionale del 25 febbraio 2025, n. 6 rubricata "Disciplina delle strutture turistico ricettive" sono disposti in conformità agli articoli 31 e 32 della medesima citata legge ove compatibili.
Presso il Servizio 6 Infrastrutture Marittime e Portuali - del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, è istituito l'elenco regionale degli Boat & breakfast di cui all'art. 33 della l.r. 6/2025.
Per l'iscrizione all'elenco dovrà essere trasmessa apposita richiesta (in formato PDF sottoscritta con firma digitale), la Segnalazione certificata di inizio attività, comprensiva di allegati, munita di attestazione di deposito presso il soggetto pubblico competente, corredata da copia del documento di identità del richiedente avente titolo.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.
Palermo, 22 aprile 2025.
LIZZIO