
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 17 aprile 2025
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sui criteri, le modalità di riparto del finanziamento previsto dal medesimo articolo 1, comma 529, nonché sul monitoraggio delle attività realizzate per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025. (Rep. atti n. 52/CSR del 17 aprile 2025).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 17 aprile 2025:
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti", che, all'articolo 1, comma 1, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026, nel quale sono finanziate le due componenti in cui si articola la Missione 6 del PNRR in materia di salute: "reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e "innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale";
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 529, della citata legge n. 197 del 2022, il quale dispone che, per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
RILEVATO che la norma sopra citata prevede che tale somma sia ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa, da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO il decreto 23 maggio 2022, n. 77 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
VISTA l'intesa sancita nella seduta del 2 novembre 2017 di questa Conferenza sul documento recante "Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020" (Rep. atti n. 188/CSR);
VISTA l'intesa sancita nella seduta del 6 agosto 2020 di questa Conferenza sul documento recante "Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025" (Rep. atti n. 127/CSR);
VISTA l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 25 marzo 2021 sulla proroga di un anno del documento recante "Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020" (Rep. atti n. 32/CSR);
VISTA l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 30 novembre 2022 sul documento recante "Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025" (Rep. atti n. 233/CSR), le cui premesse recitano, tra l'altro, che "il suddetto Gruppo di lavoro, attraverso un percorso partecipativo e seguendo le indicazioni dell'OMS e degli organismi internazionali, ha predisposto la bozza del Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025, scegliendo di focalizzare il documento sull'antibiotico-resistenza (ABR), aspetto di maggior importanza e più conosciuto, dedicando un'appendice alla resistenza agli antivirali, antimicotici e antiprotozoari";
VISTA la nota del 4 dicembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19580, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato una bozza di intesa in esame;
VISTA la nota prot. DAR n. 19604 del 4 dicembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la citata nota, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 16 dicembre 2024;
VISTA la comunicazione del 13 dicembre 2024, acquisita in data 14 dicembre 2024 al prot. DAR n. 20218 e diramata nella medesima data con nota prot. DAR n. 20219, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato osservazioni e richieste di modifica predisposte dal Coordinamento dell'Area prevenzione e sanità pubblica della Commissione salute;
VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 16 dicembre 2024, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero della salute hanno fornito i chiarimenti richiesti dalle regioni impegnandosi a inviare un nuovo testo che tenesse conto di quanto concordato in riunione;
VISTA la nota del 10 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2337, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato la bozza di intesa, rappresentando che la stessa "incorpora quanto concordato con le regioni nella riunione tecnica dello scorso 16 dicembre 2024";
VISTA la nota del 10 febbraio 2025, prot. DAR n. 2379, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la citata nota con la richiesta alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di voler comunicare il proprio assenso tecnico, o le eventuali ulteriori richieste emendative, e al Ministero dell'economia e delle finanze di voler far conoscere le proprie eventuali osservazioni al riguardo;
VISTA la nota del 20 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3144 e diramata, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 3190, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rappresentare l'assenza di motivi ostativi all'ulteriore corso dell'intesa, ha inviato il parere tecnico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. 35347 del 17 febbraio 2025, nel quale sono riportate "alcune proposte di modifica di carattere formale";
VISTA la comunicazione del 3 marzo 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3773, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato una scheda di sintesi con ulteriori osservazioni;
VISTA la nota del 3 marzo 2025, prot. DAR n. 3779, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso le ulteriori osservazioni regionali pervenute, con la richiesta al Ministero della salute di fornire un riscontro sia sulle osservazioni regionali che sulle osservazioni già trasmesse del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
VISTA la nota del 27 marzo 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5523 e diramata, in data 31 marzo 2025, con nota prot. DAR n. 5643, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha inviato una bozza di intesa;
CONSIDERATO che la citata bozza di intesa, tra le premesse, recita:
"- VISTA la normativa che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare: l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano; l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia; l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", relativo alla Regione Sardegna;
- VISTO l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
- CONSIDERATO che con la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 34 del 30 novembre 2023 sono state accantonate le risorse, per l'anno 2023, a valere sulle disponibilità vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale;
- CONSIDERATO che con la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 89 del 19 dicembre 2024 sono state accantonate le risorse, per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale";
VISTA la comunicazione del 7 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6102, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l'assenso tecnico "sulla nuova versione del provvedimento in oggetto";
VISTI gli esiti della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sui criteri, le modalità di riparto del finanziamento previsto dal medesimo articolo 1, comma 529, nonché sul monitoraggio delle attività realizzate per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025, nei seguenti termini:
Finalità e oggetto
1. Sono approvati i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento previsto ai sensi dell'art. 1, comma 529, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025, nonché il sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere.
Criteri, modalità di riparto delle risorse e monitoraggio
1. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, le risorse di cui al precedente articolo 1 sono ripartite tra le Regioni sulla base della popolazione residente al primo gennaio 2024, fino a concorrenza delle risorse disponibili annualmente, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente intesa. Le Regioni sono tenute ad utilizzare le risorse esclusivamente per le attività finalizzate al contrasto della resistenza antimicrobica e delle infezioni correlate all'assistenza, in coerenza con quanto riportato nel PNCAR 2022-2025.
2. Sono escluse dalla ripartizione delle somme, a norma della legislazione vigente, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Regione Sicilia compartecipa alla spesa nella misura del 49,11 per cento.
3. Entro 90 giorni dalla stipula della presente Intesa, ogni Regione trasmette al Ministero della salute, Ex-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, la delibera regionale di cui al successivo comma 4. Il Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 3, provvede alla valutazione di ogni delibera regionale. Il mancato rispetto del sopra citato termine di 90 giorni, o la mancata valutazione favorevole da parte del citato Comitato di Coordinamento comporta l'impossibilità di erogazione delle risorse riferite alla prima annualità (2023) per le Regioni inadempienti.
4. Nelle delibere regionali di cui al precedente comma 3, ogni Regione nel rispetto delle proprie esigenze e in coerenza con i contenuti del PNCAR 2022-2025 citato nelle premesse, individuerà le azioni prioritarie (già avviate o da avviare) negli ambiti umano, veterinario e ambientale, non già finanziate da altre risorse, che intende implementare entro il 31 dicembre 2026. Tali azioni prioritarie sono da individuare nell'ambito delle attività strategiche di cui all'Allegato 2 e nell'ambito degli obiettivi trainanti identificati dal Tavolo Interregionale del PNCAR di cui all'Allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente Intesa. Le delibere regionali vincolano ogni Regione alla realizzazione integrale delle azioni prioritarie individuate entro il termine del 31 dicembre 2026.
5. Il Ministero della salute trasmette la delibera regionale di cui al comma 4 e la valutazione del Comitato di Coordinamento di cui al comma 3 al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, riferite alla prima annualità (2023).
6. Entro il 31 gennaio 2026, le Regioni che hanno acquisito valutazione favorevole del Comitato di Coordinamento di cui al precedente comma 3, trasmettono la relazione redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 4 che costituisce parte integrante della presente intesa, che attesti lo stato di avanzamento complessivo delle attività svolte entro il 31 dicembre 2025 e il raggiungimento degli obiettivi, coerentemente con quanto previsto dalle delibere regionali di cui al precedente comma 4.
7. Il Ministero della salute acquisito entro trenta giorni il parere favorevole del Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 3, sulle relazioni presentate dalle Regioni di cui al precedente comma 6, avvia, entro i successivi sessanta giorni, l'iter per l'erogazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle quote di finanziamento relative all'annualità 2024.
8. Entro il 31 gennaio 2027, le Regioni che hanno acquisito valutazione favorevole del Comitato di Coordinamento di cui al precedente comma 3, trasmettono la relazione finale redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante della presente intesa, che attesti lo stato di avanzamento complessivo delle attività svolte entro il 31 dicembre 2026 e il raggiungimento di tutti gli obiettivi, coerentemente con quanto previsto dalle delibere di cui al precedente comma 4.
9. Il Ministero della salute, acquisito entro trenta giorni il parere favorevole del Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 3, sulle relazioni presentate dalle Regioni di cui al precedente comma 8, avvia, entro i successivi sessanta giorni, l'iter per l'erogazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle quote di finanziamento relative all'annualità 2025.
10. Le Regioni che nella relazione finale dimostrino il raggiungimento di tutti gli obiettivi al 31 dicembre 2026, coerentemente con quanto previsto dalle delibere di cui al precedente comma 3, possono accedere alle quote di finanziamento relative alla seconda annualità (2024) non erogate in precedenza.
11. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmettono al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2026 e 2027, una relazione conoscitiva sullo stato di avanzamento delle attività del PNCAR.
Comitato di Coordinamento
1. Con decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria è istituito un Comitato di Coordinamento, composto da almeno tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di valutare la coerenza delle delibere e delle relazioni annuali trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai contenuti della presente Intesa, nei termini di cui all'articolo 2, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi o per l'eventuale recupero degli stessi.
3. Il Comitato di Coordinamento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Presidente
ROBERTO CALDEROLI
Il Segretario
PAOLA D'AVENA
ALLEGATO 2
Linee di attività
Sorveglianza e monitoraggio
La sorveglianza dell'antibiotico-resistenza in ambito umano e veterinario
La sorveglianza del consumo degli antibiotici
La sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza
Il monitoraggio ambientale degli antibiotici e dell'antibiotico-resistenza
Prevenzione e controllo delle infezioni
Prevenzione e controllo delle infezioni e delle infezioni correlate all'assistenza in ambito umano
Prevenzione delle zoonosi e Prevenzione e controllo delle infezioni non-zoonosi degli animali per
la produzione di alimenti*
Uso prudente degli antibiotici
Uso prudente degli antibiotici in ambito umano
Uso prudente degli antibiotici in ambito veterinario
Corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati
Formazione degli operatori sanitari per la medicina umana e veterinaria
Comunicazione e informazione
Ricerca e innovazione
_________________
*La linea di attività "Prevenzione e controllo delle infezioni non-zoonosi degli animali per la produzione di alimenti" non è inclusa tra le attività del PNCAR 2022-2025. Nel Piano è prevista la "Prevenzione delle zoonosi", ovvero la prevenzione di malattie infettive degli animali da produzione alimentare, per la quale si sono raggiunti degli ottimi risultati negli ultimi anni. Al contrario, le malattie non-zoonosi degli animali da produzione alimenti (per esempio mastiti, forme respiratorie in suini e bovini, etc...) hanno impatto sul consumo di antibiotici e richiedono interventi di contrasto organizzati e concordati anche tra le Regioni/PA.
Si propone pertanto per l'anno 2026 di integrare la linea di attività come sopra riportato, evidenziando che attività relative alla "Prevenzione e controllo delle infezioni non-zoonosi degli animali per la produzione di alimenti" rimangono comunque facoltative.
ALLEGATO 3
Obiettivi trainanti
Nella delibera regionale di cui all'art. 1 comma 4, le Regioni devono obbligatoriamente includere l'impegno a raggiungere gli obiettivi trainanti di seguito riportati, individuati dal Tavolo Interregionale del PNCAR nella seduta del 7 marzo 2025.
1. SALUTE UMANA
- Predisporre e diffondere (con cadenza almeno annuale) una reportistica regionale e aziendale sui dati di uso degli antibiotici per l'ambito territoriale e/o ospedaliero (report e/o dati accessibili su web con le necessarie disaggregazioni) nelle strutture sanitarie pubbliche.
- Istituzione della sorveglianza di consumo del gel idroalcolico e implementazione della verifica annuale dell'adesione alla buona pratica di igiene delle mani attraverso osservatori con metodologia OMS (5 momenti igiene delle mani) nelle strutture sanitarie pubbliche.
2. SALUTE VETERINARIA
- Recepimento delle linee guida sull'uso prudente degli antibiotici negli animali destinati alla produzione di alimenti e negli animali da compagnia pubblicate sul sito del Ministero della Salute e loro pubblicazione sui siti istituzionali delle Regioni o PP.AA.
3. SALUTE AMBIENTALE
- Inserire nella programmazione regionale delle attività, il monitoraggio nei reflui urbani delle resistenze batteriche agli antimicrobici secondo gli indirizzi metodologici dei gruppi di lavoro coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità, individuando formalmente gli enti preposti.
ALLEGATO 4
Entro il 31 gennaio 2026 ed entro il 31 gennaio 2027, le Regioni dovranno inviare le relazioni annuali, che dovranno descrivere in maniera sintetica le attività poste in essere per la realizzazione delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi riportati nelle delibere regionali di cui all'art. 3 comma 3 e le eventuali criticità.
Schema di relazione annuale
Lo schema da utilizzare è il seguente:
AZIONE PRIORITARIA:
OBIETTIVO:
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA':
INDICATORE:
CRITICITA':