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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/875 DELLA COMMISSIONE, 13 maggio 2025

G.U.U.E. 14 maggio 2025, Serie L

Decisione che stabilisce la data di entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 13 maggio 2025

Entrata in vigore il: 14 maggio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (2), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818, istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.

2) Il quadro comprende una serie di componenti dell'interoperabilità, tra cui il servizio comune di confronto biometrico. Il servizio comune di confronto biometrico conserva i template biometrici ottenuti dai dati biometrici conservati nell'archivio comune di dati di identità e nel sistema d'informazione Schengen. Questa componente consente di effettuare interrogazioni in più sistemi di informazione dell'UE presentando dati biometrici.

3) Dall'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno completato le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie ad attuare le nuove norme per consentire la conservazione dei template biometrici e l'interrogazione in tutti i sistemi di informazione dell'UE nell'ambito del quadro di interoperabilità.

4) A norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, la Commissione deve fissare la data a decorrere dalla quale il servizio comune di confronto biometrico entra in funzione, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818. Conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 68, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/818, tale data dovrebbe cadere entro 30 giorni dall'adozione della presente decisione.

5) La Commissione ha verificato che gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento del servizio comune di confronto biometrico siano stati adottati (3); che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del servizio comune di confronto biometrico, effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri; che eu-LISA abbia comunicato la convalida delle necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati biometrici pertinenti; che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati relativi al servizio comune di confronto biometrico, che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri. Le dichiarazioni di eu-LISA sono state presentate alla Commissione entro la data di adozione della presente decisione.

6) E' pertanto opportuno fissare la data a decorrere dalla quale il servizio comune di confronto biometrico entra in funzione.

7) Dal momento che la Commissione deve fissare una data futura di entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico, non è necessario prevedere un periodo di tempo intermedio tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore della presente decisione. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

8) Dato che i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 si basano sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tali regolamenti nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

13) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 135 del 22.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj.

(2)

GU L 135 del 22.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj.

(3)

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26.8.2021, che stabilisce i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 [C(2021) 6159]; decisione di esecuzione della Commissione, del 26.8.2021, che stabilisce i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 [C(2021) 6169]; decisione di esecuzione della Commissione, del 16.9.2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6663]; decisione di esecuzione della Commissione, del 16.9.2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6664].

(4)

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(5)

GU L 176 del 10.7.1999, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(6)

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(7)

GU L 53 del 27.2.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

(8)

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(9)

GU L 160 del 18.6.2011.

(10)

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

Art. 1

L'entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è fissata al 19 maggio 2025.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN