
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/893 DELLA COMMISSIONE, 14 maggio 2025
G.U.U.E. 15 maggio 2025, Serie L
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per dispositivi di telecomunicazioni digitali cordless migliorate, dispositivi a corto raggio, sistemi satellitari, sistemi di trasmissione dati a banda larga e banda estesa, sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali, radar aeronautici e meteorologici, apparecchiature WAS/RLAN a 5 e 6 GHz, collegamenti video digitali senza fili e sistemi di guida e controllo a movimento superficiale avanzato. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 14 maggio 2025
Entrata in vigore il: 15 maggio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all'allegato II di tale decisione («richiesta»).
3) Sulla base della richiesta, l'ETSI ha elaborato le norme armonizzate EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 ed EN 304 220-2 V1.2.1.
4) Sulla base della richiesta, l'ETSI ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione (4). Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 ed EN 303 213-5-1 V2.1.1.
5) Insieme all'ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.
6) Le norme armonizzate EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 ed EN 302 064 V2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7) Le norme armonizzate EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 ed EN 301 489-52 V1.3.1 non riguardano i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz. Stabiliscono inoltre criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
8) La norma armonizzata EN 301 406-2 V3.1.1 non stabilisce un limite oggettivo per quanto riguarda il criterio di prestazione minima del ricevitore per le apparecchiature che non supportano un test di throughput e una prova del tasso di errore di pacchetto. Inoltre tale norma armonizzata non stabilisce condizioni di prova oggettive per quanto riguarda le emissioni indesiderate dei trasmettitori. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9) La norma armonizzata EN 301 908-13 V13.3.1 non riguarda la sensibilità irradiata totale né la potenza irradiata totale del ricevitore per i dispositivi di dimensioni inferiori a 56 mm o superiori a 72 mm. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10) La norma armonizzata EN 303 213-5-1 V2.1.1 non riguarda i requisiti relativi alla potenza di trasmissione massima. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
11) La norma armonizzata EN 303 687 V1.1.1 non tratta in misura sufficiente i dispositivi a banda stretta. Inoltre le prove di cui al punto B.7.2 si basano su una specifica non divulgata stabilita dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
12) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle seguenti norme armonizzate in detto allegato: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 ed EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 ed EN 302 064 V2.2.1. Inoltre i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dovrebbero essere inclusi in tale allegato con limitazioni: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 ed EN 303 213-5-1 V2.1.1.
13) E' pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate riviste EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 ed EN 303 213-5-1 V1.1.1.
14) La norma armonizzata EN 303 098 V2.2.1 sull'accesso allo spettro radio per i dispositivi marittimi per localizzazione singola che utilizzano il sistema di identificazione automatica (AIS), il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, non soddisfa i requisiti concordati a livello internazionale in materia di dispositivi marittimi al fine di evitare interferenze dannose per l'AIS, come stabilito nella raccomandazione M.2135 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sulle caratteristiche tecniche dei dispositivi radio marittimi autonomi operanti nella banda di frequenza da 156 a 162,05 MHz e nella raccomandazione ECC/DEC/(22)02, del 1° luglio 2022, sulla regolamentazione dell'esercizio di dispositivi radio marittimi autonomi (AMRD) nell'ambito della CEPT. E' pertanto opportuno ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti di tale norma armonizzata.
15) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate riviste EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 o EN 303 213-5-1 V1.1.1 oppure dalla norma armonizzata EN 303 098 V2.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate. Tali norme armonizzate, ad eccezione della norma EN 301 893 V2.1.1, dovrebbero continuare a fornire una presunzione di conformità per un periodo transitorio. Per quanto riguarda la norma armonizzata EN 301 893 V2.1.1, essa dovrebbe continuare a fornire una presunzione di conformità per un periodo transitorio più lungo a causa della complessità della catena di approvvigionamento.
16) Le limitazioni applicate alle norme armonizzate EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 ed EN 301 489-52 V1.3.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, devono essere ritirate a seguito delle discussioni in seno al gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio (E03587). Più specificamente, le attuali limitazioni applicate a tali norme armonizzate per quanto riguarda le tolleranze della configurazione di prova non sono considerate pertinenti in quanto è confermato che i valori di dette tolleranze rispecchiano lo stato dell'arte dell'attuale tecnologia di prova.
17) Le norme armonizzate EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 ed EN 301 489-52 V1.3.1 non riguardano tuttavia i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz. Stabiliscono inoltre criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva. E' pertanto opportuno mantenere con nuove limitazioni i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 489-12 V3.2.1 ed EN 301 489-20 V2.2.1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, dato che la norma EN 301 489-52 V1.3.1 è stata rivista, è opportuno che il suo riferimento sia mantenuto con nuove limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea durante il rinvio del suo ritiro.
18) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
19) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 316, 14.11.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).
Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione, dell'8 novembre 2022, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 10.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 15 novembre 2026.
Il punto 3 dell'allegato si applica a decorrere dal 15 maggio 2028.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:
1) le righe 52, 53 e 54 sono sostituite dalle seguenti:
N. | Riferimento della norma |
«52. | EN 301 489-12 V3.2.1 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 12: Condizioni specifiche per terminali ad aperture molto piccole, Stazioni di terra interattive satellitari operate nella gamma di frequenza fra 4 GHz e 30 GHz nei Servizi Satellitari Fissi (FSS); Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
53 | EN 301 489-20 V2.2.1 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 20: Condizioni specifiche per stazioni di terra mobili (MES) utilizzate nei servizi satellitari mobili (MSS); Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
54 | EN 301 489-52 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC), norma per apparecchi radio e servizi; parte 52: Condizioni specifiche per cellulari per comunicazione mobile e radio portatile (UE) e apparecchiatura ausiliaria; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6.»; |
.
2) le righe 54, 70, 79, 84, 128 e 133 sono soppresse;
3) la riga 65 è soppressa;
4) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
N. | Riferimento della norma |
«54 bis. | EN 301 489-52 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC), norma per apparecchi radio e servizi; parte 52: Condizioni specifiche per cellulari per comunicazione mobile e radio portatile (UE) e apparecchiatura ausiliaria; Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6.»; |
«65 bis. | EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio»; |
«70 bis. | EN 301 908-13 V13.3.1 Reti Cellulari IMT; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 13: Apparecchio utilizzatore (UE) per l'accesso radio alla rete avanzata universale terrestre (E-UTRA) Avvertenza: la presente norma armonizzata non riguarda la sensibilità irradiata totale né la potenza irradiata totale del ricevitore, per le apparecchiature radio di dimensioni inferiori a 56 mm o superiori a 72 mm, e non conferisce pertanto una presunzione di conformità per quanto riguarda la sensibilità irradiata totale né la potenza irradiata totale del ricevitore.»; |
«79 bis. | EN 301 908-3 V15.1.1 Reti Cellulari IMT; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 3: Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA); Versione 15»; |
«84 bis. | EN 302 064 V2.2.1 Collegamenti video digitali senza fili operanti nella banda di frequenza da 1,3 GHz a 50 GHz; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio»; |
«133 bis. | EN 303 213-5-1 V2.1.1 Sistemi di guida e controllo a movimento superficiale avanzato (A-SMGCS); parte 5: norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio per apparecchiature di multilaterazione (MLAT); Sotto parte 1: Risponditori/interrogatori Avvertenza: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alla potenza di trasmissione massima e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con i suddetti requisiti.»; |
.
5) sono aggiunte le righe seguenti:
N. | Riferimento della norma |
«167. | EN 301 406-2 V3.1.1 Telecomunicazioni digitali cordless migliorate (DECT); Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 2: DECT-2020 NR Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non definisce un criterio oggettivo di prestazione minima del ricevitore, descritto al punto 4.4, per le apparecchiature radio che non supportano l'esecuzione di un test di throughput e di una prova del tasso di errore di pacchetto e non conferisce pertanto una presunzione di conformità per quanto riguarda tale criterio per le apparecchiature descritte. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non definisce condizioni di prova oggettive per quanto riguarda le emissioni indesiderate dei trasmettitori e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro. |
168. | EN 301 489-3 V2.3.2 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 3: Condizioni specifiche per apparecchiature e servizi radio breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 246 GHz; Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
169. | EN 301 489-17 V3.3.1 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio. Parte 17: Condizioni specifiche per Sistemi di Trasmissione Dati a Banda Larga e Banda Estesa; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
170. | EN 301 489-19 V2.2.1 Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per servizi e apparecchi radio; parte 19: Condizioni specifiche per Stazioni di terra per sola ricezione mobile (ROMES) che operano nella banda 1,5 GHz per fornire comunicazioni dati e ricevitori GNSS che operano nella banda RNSS per fornire posizione, navigazione e dati temporali; Norma Armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
171. | EN 301 489-54 V1.1.1 Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per servizi e apparecchi radio. Parte 54: Condizioni specifiche per radar aeronautici e meteorologici fissi di terra; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
172. | EN 301 908-23 V15.1.1 Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 23: Sistema di Antenna Attivo (AAS), Stazione Base (BS); Versione 15 |
173. | EN 301 908-24 V15.1.1 Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 24: Nuova Radio (NR), Stazione Base (BS); Versione 15 |
174. | EN 301 908-25 V15.1.1 Rete cellulare IMT; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 25: Apparecchi utente (UE) per nuovo servizio radio (NR); Versione 15 |
175. | EN 303 363-2 V1.1.1 Sensori radar di sorveglianza per il controllo del traffico aereo; Radar di sorveglianza secondaria (SSR); Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 2: Monitor in campo lontano (FFM) |
176. | EN 303 661 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Radar di terra ad apertura sintetica (GBSAR) nella gamma di frequenze da 17,1 GHz a 17,3 GHz e Radar di terra ad apertura sintetica ad alta definizione (HD-GBSAR) nella gamma di frequenze da 76 GHz a 77 GHz; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio |
177. | EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non tratta in misura sufficiente i dispositivi a banda stretta, quali definiti al punto 3.1, e non conferisce pertanto una presunzione di conformità per tali dispositivi. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto B.7.2. |
178. | EN 303 753 V1.1.1 Sistemi di trasmissione dati a banda larga (WDTS) per apparecchiature radio mobili e fisse operanti nella banda 57 - 71 GHz; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio |
179. | EN 304 220-1 V1.2.1 Trasmissione dati a banda larga SRD operante nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 1: Dispositivi di trasmissione dati a banda larga: punti di accesso alla rete operanti in bande designate |
180. | EN 304 220-2 V1.2.1 Trasmissione dati a banda larga SRD operante nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 2: Dispositivi di trasmissione dati a banda larga: nodi terminali operanti in bande designate». |
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