
LEGGE REGIONALE 12 maggio 2025, n. 21
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 16 maggio 2025, n. 22
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3
1. Alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla riga n. 371 della Tabella 1 di cui all'articolo 1, nella sezione "Oggetto" le parole "Lavori di restauro, consolidamento e riqualificazione delle aree limitrofe del Ponte Panarello e Ponte Vecchio-Fiumara (I Stralcio)" sono sostituite dalle parole "Lavori di allargamento della strada comunale Scondito, tratto compreso tra la via Salita al bosco e il torrente San Calogero";
b) alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 4, le parole "ATS Promozione e valorizzazione" sono sostituite dalle parole "Consorzio Cultura e tradizioni";
c) alla lettera ddd) del comma 2 dell'articolo 5 le parole "marketing territoriale" sono sostituite dalle parole "per l'organizzazione degli eventi "Scenari 2025", "Modica Summer Fest" e "Replay Music Festival" da realizzarsi all'interno del centro storico come individuato nella zona A del piano regolatore";
d) alla lettera mm) del comma 3 dell'articolo 7 le parole "parrocchia di San Giovanni Nepomuceno" sono sostituite della parola "diocesi";
e) alla lettera aaaa) del comma 3 dell'articolo 7 le parole "Palazzo Bonomo" sono sostituite dalle parole "Palazzo Bellomo".
Interventi di cui alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3
1. L'intervento di cui alla lettera y) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3/2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 508032) è trasferito all'articolo 9 della medesima legge regionale (Missione 12, Programma 7, capitolo 582059).
2. L'intervento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e successive modificazioni (Missione 12, Programma 7, capitolo 180044) è trasferito al comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge regionale (Missione 4, Programma 6, capitolo 310034).
3. L'intervento di cui alla lettera xx) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/2025 e successive modificazioni (Missione 12, Programma 7, capitolo 582059) è trasferito al comma 2 dell'articolo 7 della medesima legge regionale (Missione 5, Programma 2, capitolo 776171).
4. L'intervento di cui alla lettera lll) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/2025 e successive modificazioni (Missione 12, Programma 7, capitolo 180043) è trasferito al comma 2 dell'articolo 5 della medesima legge regionale (Missione 7, Programma 1, capitolo 470029).
5. I contributi di cui agli articoli 58 e 67 della legge regionale n. 3/2025, sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 in materia di tassa automobilistica regionale
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, le parole "il 30 aprile 2025, ovvero, qualora l'importo complessivo della tassa da versare per singolo contribuente sia superiore a 5 migliaia di euro, entro", sono soppresse.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Variazioni al bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa alla presente legge.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 maggio 2025.
SCHIFANI
Assessore regionale per l'economia DAGNINO