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LEGGE REGIONALE 12 maggio 2025, n. 22

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 16 maggio 2025, n. 22

Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27, le parole "commi 1, 2 e 4" sono sostituite dalle parole "commi 1, 2, 4 e 4-bis".

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni le parole da "Consiglio regionale dell'urbanistica" fino a "richiesta" sono sostituite dalle parole "Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) all'interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera f), della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni".

Art. 3

Abrogazione di norma

1. L'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 è abrogato.

Art. 4

Personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1. Al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni presso i comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la spesa di 600 migliaia di euro da destinare ai comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi finanziari, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, Tabella 1, prevista per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 468 migliaia di euro da destinare ai comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1/2025, Tabella 1, prevista per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica le risorse di cui al presente articolo sono ripartite tra i comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia sulla base delle unità di personale assunte.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto alla fine il seguente periodo "I requisiti minimi devono tenere conto, nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie garanzie di accessibilità, adattabilità e visitabilità delle strutture ricettive per le persone con disabilità.";

b) al comma 2 dell'articolo 21 è aggiunto alla fine il seguente periodo "Le imbarcazioni da pesca destinate all'alloggio dei turisti devono essere dotate di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto.";

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l'erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell'offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le norme statali vigenti in materia.".

d) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali competenti per territorio provvedono al completamento dell'iter amministrativo di tutte le istanze di classificazione, di rinnovo della classificazione, variazione o di modifica della classificazione delle strutture turistico-ricettive, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 in materia di direttori dei parchi regionali

1. Alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 12 è abrogato;

b) il comma 2-bis dell'articolo 27-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. La direzione dell'ente parco è affidata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ad un direttore tra gli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il cui elenco è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con apposito decreto assessoriale, che stabilisce modalità e criteri dell'iscrizione. Il decreto assessoriale è adottato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.";

c) dopo il comma 2-bis dell'articolo 27-bis è inserito il seguente:

"2-ter. L'elenco di idonei di cui al comma 2-bis è aggiornato secondo le modalità indicate nel decreto assessoriale di cui al medesimo comma 2-bis.";

d) il terzo comma dell'articolo 27-bis è sostituito dal seguente:

"3. Le funzioni del direttore del parco, nelle more della formazione dell'elenco degli idonei di cui al comma 2-bis, sono esercitate da un direttore reggente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ovvero a titolo gratuito fra i dirigenti in quiescenza, che abbiano prestato servizio presso il medesimo Assessorato, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento di incarichi a dipendenti collocati in quiescenza.".

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 2025.

SCHIFANI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica MESSINA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente SAVARINO

Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo AMATA