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REGOLAMENTO (UE) 2025/914 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 7 maggio 2025

G.U.U.E. 19 maggio 2025, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 giugno 2025

Applicabile dal: 1° gennaio 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Gli obblighi di segnalazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta attuazione della normativa. E' pertanto importante razionalizzare tali obblighi al fine di limitare gli oneri amministrativi e garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti.

2) A norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici di riferimento o dall'importo degli strumenti finanziari o dei contratti finanziari che utilizzano tali indici di riferimento come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare requisiti estremamente dettagliati, tra cui requisiti riguardanti la loro organizzazione, la governance e i conflitti di interesse, le funzioni di sorveglianza, i dati, i codici di condotta, la segnalazione di violazioni, l'informativa relativa alla metodologia usata e la dichiarazione sull'indice di riferimento. Considerate le finalità del regolamento (UE) 2016/1011, ossia salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze economiche negative derivanti dall'inaffidabilità degli indici di riferimento, tali requisiti hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori di indici di riferimento minori nell'Unione. E' pertanto necessario ridurre tali oneri normativi concentrandosi sugli indici di riferimento che hanno l'importanza economica più significativa per il mercato dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento critici e significativi, e sugli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Per tale motivo l'ambito di applicazione dei titoli II, III, IV, V e VI del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe essere ristretto a tali indici di riferimento specifici. Tuttavia, le disposizioni specifiche degli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater hanno lo scopo di garantire la certezza del diritto e la stabilità economica nel caso in cui l'indice di riferimento sia in via di liquidazione e dovrebbero pertanto rimanere applicabili a tutti gli indici di riferimento.

3) Gli amministratori che, a seguito delle modifiche introdotte dal presente regolamento modificativo, rimarrebbero esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 e che desiderano aderire al regime dovrebbero essere autorizzati a presentare alla loro autorità competente una richiesta motivata affinché uno o più indici di riferimento da loro offerti siano designati come significativi. Tale richiesta dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per valutare se l'indice di riferimento soddisfa i requisiti per essere designato come significativo nell'ambito del regime di «opt-in». Se le informazioni fornite nella richiesta sono inesatte o fuorvianti, l'autorità dovrebbe rifiutare di designare l'indice di riferimento in questione. Gli amministratori di indici di riferimento che sono stati autorizzati a partecipare dovrebbero rispettare tutti i requisiti applicabili agli amministratori di indici di riferimento significativi di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

4) Il regolamento (UE) 2016/1011 conferisce alla Commissione il potere di esentare, a determinate condizioni, gli indici di riferimento per valuta estera a pronti. Per garantire che gli utilizzatori di indici di riferimento dell'Unione abbiano accesso a strumenti di copertura basati su indici di riferimento per valuta estera a pronti nel caso in cui si applichino controlli sui cambi, è necessario prevedere che la Commissione designi gli indici di riferimento per valuta estera come esentati quando fanno riferimento ai tassi di cambio a pronti della valuta di un paese terzo cui si applicano tali controlli dei cambi. I controlli sui cambi comprendono generalmente norme di natura giuridica o regolamentare che vietano, limitano o circoscrivono la libera conversione di una determinata valuta in qualsiasi altra valuta. Variano in funzione delle restrizioni specifiche che impongono ed evolvono costantemente nel tempo. E' pertanto necessario tenere conto della diversità e dell'evoluzione dei controlli sui cambi per dimostrare il rispetto del criterio pertinente al fine di garantire che possa essere applicato nella pratica. Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle condizioni alle quali un indice di riferimento per valuta estera a pronti dovrebbe essere esentato dal regolamento (UE) 2016/1011, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per redigere e mantenere aggiornato un elenco di indici di riferimento esentati.

5) A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento allineato con l'accordo di Parigi. Poiché tale disposizione si è dimostrata di difficile applicazione, è opportuno sopprimerla. Tuttavia, la sua soppressione non dovrebbe essere intesa come una riduzione dell'impegno dell'Unione nei confronti degli obiettivi della transizione climatica e dell'accordo di Parigi. Pertanto, al fine di promuovere l'uso di norme comuni per gli indici di riferimento per il clima e garantirne l'adeguata fornitura nell'Unione, gli amministratori di indici di riferimento sono incoraggiati a fornire tali indici di riferimento nell'Unione.

6) Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti e notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha raggiunto la soglia di 50 miliardi di EUR di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. Gli amministratori di indici di riferimento offrono spesso diverse varianti dell'indice di riferimento per rispondere alle esigenze specifiche degli utilizzatori di indici di riferimento, comprese scadenze o termini, valute e varianti di calcolo del rendimento. Qualora tali varianti esistano, il loro utilizzo dovrebbe essere aggregato.

7) Affinché gli amministratori di indici di riferimento abbiano tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi, è opportuno che essi siano soggetti a tali requisiti soltanto a partire dal 60o giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione della notifica. Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero inoltre fornire all'autorità competente interessata o all'ESMA, su loro richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare l'uso aggregato dell'indice di riferimento nell'Unione.

8) Nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento non notifichi all'autorità competente interessata o all'ESMA, a seconda dei casi, che l'utilizzo di uno dei suoi indici di riferimento ha raggiunto la soglia stabilita all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, e se l'autorità competente interessata o l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che tale soglia sia stata raggiunta, l'autorità competente interessata o l'ESMA dovrebbe avere la possibilità di dichiarare che tale soglia è stata raggiunta, dopo avere dato all'amministratore l'opportunità di essere ascoltato. Tale dichiarazione dovrebbe far scattare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una notifica effettuata dall'amministratore dell'indice di riferimento stesso. Ciò non dovrebbe pregiudicare la capacità delle autorità competenti o dell'ESMA di imporre sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori che non notifichino che uno dei loro indici di riferimento ha raggiunto la soglia.

9) Tuttavia, in casi eccezionali, vi possono essere indici di riferimento con un uso aggregato inferiore alla soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 che, in ragione della specifica situazione nel mercato di uno Stato membro, per quest'ultimo rivestono comunque un'importanza tale per cui la mancanza di affidabilità avrebbe un impatto analogo a quello di un indice di riferimento il cui utilizzo raggiunga tale soglia. Di conseguenza, per gli indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato nell'Unione, l'autorità competente di tale Stato membro dovrebbe poter designare tale indice di riferimento come significativo sulla base di una serie di criteri qualitativi. Per gli indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato al di fuori dell'Unione, dovrebbe essere l'ESMA che, su richiesta di un'autorità competente o di propria iniziativa, designa tale indice di riferimento come significativo.

10) Affinché le designazioni nazionali di indici di riferimento come significativi siano coerenti e coordinate, la autorità competenti che intendono designare un indice di riferimento come significativo dovrebbero consultare l'ESMA. Per la stessa ragione l'autorità competente di uno Stato membro che intenda designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un altro Stato membro dovrebbe consultare anche l'autorità competente dell'altro Stato membro in questione. Nel caso in cui le autorità competenti non concordino in merito a chi, tra loro, dovrebbe designare l'indice di riferimento e vigilare su di esso, la controversia dovrebbe essere risolta dall'ESMA in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore ha sempre la possibilità di concludere accordi di cooperazione sulla delega di compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 con l'autorità competente che effettua la designazione o con l'ESMA.

11) Un'autorità competente o l'ESMA, prima di designare un indice di riferimento come significativo, dovrebbe consentire all'amministratore di tale indice di riferimento, al fine di rispettare il suo diritto a essere ascoltato, di fornire qualsiasi informazione pertinente in merito alla designazione.

12) Affinché la designazione di un indice di riferimento come significativo sia il più trasparente possibile, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero adottare una decisione di designazione che illustri i motivi per cui l'indice in questione è considerato significativo. Le autorità competenti dovrebbero pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbero notificare tale decisione all'ESMA. Per lo stesso motivo l'ESMA, qualora designi un indice di riferimento come significativo su richiesta di un'autorità competente o di propria iniziativa, dovrebbe pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbe darne notifica all'autorità competente richiedente.

13) E' opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, previa consultazione dell'ESMA, un atto delegato al fine di specificare ulteriormente il metodo di calcolo per determinare la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, i criteri per valutare se l'uso dell'indice di riferimento raggiunge tale soglia, le informazioni da fornire all'ESMA nell'ambito del processo di designazione di un indice di riferimento che non raggiunge tale soglia nonché i criteri per valutare l'impatto della cessazione della fornitura di un indice di riferimento. Tenendo conto dei futuri sviluppi normativi e dei prezzi, la Commissione dovrebbe valutare l'adeguatezza della soglia entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento modificativo e presentare una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora venga a conoscenza di questioni relative alla soglia prima o dopo la data di tale relazione, l'ESMA dovrebbe informarne la Commissione.

14) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che disciplinano la loro metodologia e l'informativa connessa. Per tale ragione, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che alcuni indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento e i loro amministratori, a seconda dei casi, siano soggetti all'obbligo di registrazione, autorizzazione, riconoscimento o avallo, e sottoposti a vigilanza.

15) Il trattamento normativo degli indici di riferimento per le merci dovrebbe essere adattato alle loro caratteristiche specifiche. Gli indici di riferimento per le merci che sono soggetti alle regole generali per gli indici di riferimento finanziari dovrebbero essere trattati in modo identico agli altri indici di riferimento finanziari ed essere disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 soltanto se sono indici di riferimento significativi o critici e non sono stati esentati dall'ambito di applicazione di tale regolamento. Gli indici di riferimento per le merci basati su dati prontamente disponibili non condividono le specificità degli indici di riferimento per le merci basati per lo più su contribuzioni da parte di entità non regolamentate e dovrebbero pertanto essere soggetti alle regole generali per gli indici di riferimento finanziari. Gli indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati effettuate per lo più da entità non sottoposte a vigilanza dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 ogniqualvolta il loro valore di riferimento raggiunga una soglia de minimis, al fine di garantire la solidità e l'affidabilità delle loro valutazioni.

16) Affinché la vigilanza degli indici di riferimento significativi inizi in modo tempestivo, gli amministratori di indici di riferimento che sono diventati significativi dovrebbero richiedere, entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui lo sono divenuti, l'autorizzazione o la registrazione o, nel caso di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'avallo o il riconoscimento.

17) Al fine di attenuare i rischi connessi a indici di riferimento il cui uso nell'Unione potrebbe non essere sicuro e avvisare i potenziali utilizzatori, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero potere emettere una dichiarazione, sotto forma di comunicazione pubblica, in cui indicano che l'amministratore di un indice di riferimento significativo non osserva le prescrizioni applicabili, in particolare per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo in capo all'amministratore di un indice di riferimento di ottenere l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi. Dopo il rilascio di tale dichiarazione, è opportuno che le entità sottoposte a vigilanza non possano più aggiungere nuovi riferimenti agli indici di riferimento o alla combinazione di indici di riferimento in questione. Se un indice di riferimento oggetto di una dichiarazione è utilizzato in strumenti finanziari o contratti finanziari esistenti o per misurare la performance di un fondo di investimento, gli utilizzatori dell'indice di riferimento dovrebbero sostituire tale indice di riferimento con un'alternativa entro un periodo di tempo limitato. Analogamente, per prevenire i rischi connessi all'uso di indici di riferimento che dichiarano di essere conformi alle etichette di indice di riferimento UE di transizione climatica o di indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi senza essere sottoposti a una vigilanza adeguata, alle entità sottoposte a vigilanza non dovrebbe essere consentito aggiungere nuovi riferimenti a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione, se l'amministratore di tali indici di riferimento non è incluso nel registro dell'ESMA degli amministratori e degli indici.

18) Al fine di evitare l'eventualità di eccessive perturbazioni del mercato causate dal divieto di utilizzare un indice di riferimento, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero poter consentire di continuare a utilizzare temporaneamente tale indice di riferimento. Per tenere conto dell'impatto variabile della cessazione dell'utilizzo di tale indice di riferimento, nonché dei diversi gradi di complessità per trovare una valida alternativa, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero fissare, per ogni singolo caso, il periodo durante il quale l'utilizzo resta consentito, tenendo conto delle circostanze specifiche, compresi il grado e il tipo di utilizzo dell'indice di riferimento. Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza e tutela nei confronti degli investitori finali, gli utilizzatori di indici di riferimento oggetto di una dichiarazione sotto forma di comunicazione pubblica dovrebbero individuare una valida alternativa agli indici di riferimento in questione entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione pubblica o altrimenti provvedere affinché i clienti siano opportunamente informati della mancanza di un indice di riferimento alternativo.

19) A norma del regolamento (UE) 2016/1011, il riconoscimento degli amministratori di indici di riferimento ubicati in un paese terzo può essere utilizzato come mezzo temporaneo di accesso al mercato dell'Unione in attesa dell'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione. Dato il numero molto esiguo di indici di riferimento di paesi terzi oggetto di decisioni di equivalenza, tale riconoscimento dovrebbe diventare un mezzo permanente di accesso al mercato dell'Unione per gli amministratori di indici di riferimento di questo tipo.

20) Attualmente gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che accedono al mercato dell'Unione nel quadro del regime di riconoscimento sono sottoposti a vigilanza centralizzata da parte dell'ESMA. L'allineamento della vigilanza sotto la competenza dell'ESMA sia nei regimi di avallo che in quelli di riconoscimento porrebbe tutti gli amministratori di paesi terzi su un piano di parità. Inoltre, consentirebbe di definire l'ESMA quale unica controparte pertinente nell'Unione per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, rendendo la cooperazione transfrontaliera più efficiente ed efficace.

21) Gli indici di riferimento oggetto di una decisione di equivalenza sono considerati disciplinati e soggetti a vigilanza in modo equivalente agli indici di riferimento dell'Unione. L'obbligo di richiedere l'avallo o il riconoscimento non dovrebbe pertanto applicarsi agli amministratori di indici di riferimento significativi ubicati in un paese terzo che godono di una decisione di equivalenza.

22) Nell'interesse della trasparenza e al fine di garantire la certezza del diritto, le autorità competenti che designano un indice di riferimento come significativo dovrebbero specificare le restrizioni d'uso che potrebbero determinarsi nel caso in cui l'amministratore di tale indice di riferimento non ottenga l'autorizzazione o la registrazione o non soddisfi i requisiti per l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi.

23) Gli utilizzatori di indici di riferimento fanno affidamento sulla trasparenza in merito allo status regolamentare degli indici di riferimento che utilizzano o intendono utilizzare. Per tale motivo l'ESMA dovrebbe includere nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento gli indici di riferimento che sono soggetti ai requisiti più dettagliati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1011 perché il loro uso nell'Unione supera la soglia fissata per gli indici di riferimento significativi, perché sono designati come significativi da un'autorità nazionale compente o dall'ESMA, oppure perché si tratta di indici di riferimento critici. Per lo stesso motivo è opportuno che l'ESMA inserisca in tale registro anche gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi forniti da amministratori che sono autorizzati o registrati. Infine l'ESMA dovrebbe inserire nel registro anche gli indici di riferimento per cui un'autorità competente o l'ESMA stessa ha emanato una comunicazione pubblica che ne vieta l'ulteriore utilizzo. Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri a carico degli utilizzatori, tutte queste informazioni dovrebbero essere rese facilmente consultabili tramite il punto di accesso unico europeo istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

24) Al fine di migliorare la trasparenza in merito all'utilizzo degli indici di riferimento nell'Unione, gli amministratori di indici di riferimento sono incoraggiati, ma non tenuti, a ottenere un identificativo della persona giuridica (LEI) e un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) per gli indici di riferimento che forniscono. Una volta che gli amministratori hanno ottenuto il LEI o l'ISIN, questi ultimi dovrebbero essere comunicati alle autorità competenti pertinenti e inclusi nel registro dell'ESMA. Ove gli amministratori di indici di riferimento abbiano comunicato gli identificativi alle autorità competenti o all'ESMA, quest'ultima dovrebbe includerli nel proprio registro. Per promuovere l'accesso e l'utilizzo del LEI e dell'ISIN, i soggetti responsabili della loro emissione dovrebbero procedere in questo senso su base equa e non discriminatoria.

25) Al fine di garantire una transizione agevole alla vigilanza da parte dell'ESMA, è opportuno adottare misure che consentano sia il trasferimento della vigilanza degli amministratori che avallano gli indici di riferimento di paesi terzi attualmente sotto la vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro, sia il trasferimento di eventuali domande di avallo ricevute dopo tale data che consentirebbero all'autorità competente di adottare una decisione sulle domande prima della data del trasferimento della vigilanza.

26) Al fine di garantire che l'ESMA possa esercitare efficacemente i propri poteri di vigilanza, è necessario che essa sia in grado di adottare misure di vigilanza anche dinanzi a mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine o ispezione. Pertanto, in tali casi l'ESMA dovrebbe avere la facoltà di adottare una decisione che imponga una sanzione amministrativa pecuniaria.

27) Il regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha sottoposto tutti gli indici di riferimento diversi dagli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e per le valute a norme di trasparenza per quanto riguarda se e in che modo gli indici di riferimento tengono conto di fattori ambientali, sociali o di governance (ESG) e ha introdotto due categorie di indici di riferimento ESG che sono soggette al rispetto di ulteriori norme minime stabilite dal diritto dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Al fine di mantenere un elevato livello di trasparenza in merito alle affermazioni relative ai fattori ESG e un adeguato grado di tutela per gli utilizzatori, è opportuno che gli amministratori di indici di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 continuino a divulgare le informazioni necessarie per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento da essi amministrato che presenta affermazioni relative ai fattori ESG nella documentazione legale o di marketing. Al fine di evitare l'elusione dell'obbligo in materia di informativa ESG per gli amministratori di indici di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, tutti gli amministratori che forniscono indici di riferimento all'interno dello stesso gruppo dovrebbero essere soggette a tali obblighi di informativa. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, dovrebbe elaborare una relazione per valutare se l'attuale ambito di applicazione degli indici di riferimento con affermazioni relative ai fattori ESG soggetti agli obblighi di informativa a norma del regolamento (UE) 2016/1011 sia appropriato e consenta agli utilizzatori di tali indici di riferimento di rispettare adeguatamente i propri obblighi di informativa sulla sostenibilità. Al fine di garantire la coerenza dell'informativa sulla sostenibilità, tale relazione dovrebbe anche valutare se l'informativa ESG a norma del regolamento (UE) 2016/1011 sia coerente con l'informativa sulla sostenibilità a norma del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e con i pertinenti orientamenti dell'ESMA. Tale relazione dovrebbe essere corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.

28) Al fine di garantire una transizione agevole all'applicazione delle norme introdotte ai sensi del presente regolamento modificativo, le registrazioni, le autorizzazioni, i riconoscimenti o gli avalli esistenti degli amministratori attualmente soggetti a vigilanza a norma del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero rimanere validi per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento modificativo. Tale periodo di tempo è inteso a dare alle autorità competenti e all'ESMA il tempo necessario per decidere in merito all'opportunità di considerare quali amministratori di indici di riferimento designati in conformità del presente regolamento modificativo, gli amministratori attualmente sottoposti a vigilanza. In tal caso, gli amministratori che hanno precedentemente ricevuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento o gli amministratori di indici di riferimento designati su richiesta dovrebbero poter mantenere il loro status precedente senza dover presentare una nuova domanda. Gli amministratori di indici di riferimento significativi dovrebbero, in ogni caso, essere autorizzati a mantenere il loro status di amministratori di indici di riferimento che hanno ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento. In caso di mancata designazione, i titolari di un'autorizzazione, una registrazione, un riconoscimento o un avallo esistente dovrebbero avere la certezza giuridica che il periodo di designazione sia scaduto e che i loro nomi possano essere rimossi in modo sicuro dal registro dell'ESMA, mentre le entità sottoposte a vigilanza potranno continuare a utilizzare tali indici. La mancata designazione entro tale periodo di designazione di nove mesi comporta anche che un'autorità competente non sia più tenuta a mantenere un'autorizzazione, una registrazione, un riconoscimento o un avallo esistente.

29) Al fine di consentire la prosecuzione dell'utilizzo degli indici di riferimento per valuta estera a pronti fino a quando la Commissione non abbia effettuato la consultazione pubblica richiesta e abbia adottato un atto di esecuzione per esentare determinati indici di riferimento ove necessario, è opportuno posticipare l'applicazione di eventuali restrizioni d'uso per gli indici di riferimento per valuta estera a pronti forniti da amministratori ubicati al di fuori dell'Unione.

30) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011.

31) Al fine di concedere alle autorità competenti e all'ESMA il tempo necessario per raccogliere le informazioni sui potenziali indici di riferimento significativi e di adeguare l'infrastruttura esistente al nuovo quadro previsto ai sensi del presente regolamento modificativo, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento modificativo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 14 febbraio 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 24 marzo 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

(4)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

(6)

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2089/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. I titoli II e III, ad eccezione degli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater, e i titoli IV, V e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 2 bis bis, si applicano a tutti gli indici di riferimento utilizzati nell'Unione forniti dagli amministratori i quali:

a) sono inclusi nel registro di cui all'articolo 36; oppure

b) appartengono a un gruppo con almeno un amministratore incluso nel registro di cui all'articolo 36.

1 quater. In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, l'articolo 19 si applica a qualsiasi indice di riferimento per le merci basato su contribuzioni di dati, a meno che non sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) si tratta di un indice di riferimento basato su dati regolamentati;

b) si tratta di un indice di riferimento basato su dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza;

c) si tratta di un indice di riferimento critico e l'attività sottostante è l'oro, l'argento o il platino.»

;

b) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) agli indici di riferimento per le merci basati su dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte entità non sottoposte a vigilanza e per i quali il valore nozionale totale medio degli strumenti finanziari collegati all'indice di riferimento non supera 200 milioni di EUR su un periodo di 12 mesi;»

;

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

a) al punto 17), la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) un amministratore che ha ricevuto un'autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 34;»

;

b) al punto 24), lettera a), i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

«ii) un dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 o un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 600/2014, conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;

iii) un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione;»

;

c) il punto 27) è soppresso;

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;

b) il paragrafo 6 è soppresso;

4) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 5, primo comma, l'ultima frase è soppressa;

b) il paragrafo 6 è soppresso;

5) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento include nella propria documentazione legale o di marketing qualsiasi riferimento alla considerazione di fattori ESG, una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia riflettono i fattori ESG per ciascuno di tali indici di riferimento o famiglia di indici di riferimento, tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valuta estera;»

;

b) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

c) al paragrafo 3, primo comma, l'ultima frase è soppressa;

d) il paragrafo 4 è soppresso;

6) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;

b) il paragrafo 6 è soppresso;

7) all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 25 non si applica alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.»

;

8) l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

Indici di riferimento per valuta estera a pronti

1. La Commissione designa come esentato un indice di riferimento per valuta estera a pronti che è amministrato da amministratori ubicati al di fuori dell'Unione se sono soddisfatti entrambi i criteri seguenti:

a) l'indice di riferimento per valuta estera a pronti fa riferimento a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo cui si applicano controlli sui cambi; e

b) l'indice di riferimento per valuta estera a pronti:

i) è utilizzato su base frequente, sistematica e regolare come copertura contro fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio; oppure

ii) non ha un indice di riferimento alternativo equivalente fornito da un amministratore ubicato nell'Unione.

2. La Commissione effettua una consultazione pubblica per individuare gli indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

3. In seguito alla conclusione della consultazione pubblica, la Commissione adotta un atto di esecuzione per creare un elenco di indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 entro il 9 giugno 2026. La Commissione aggiorna, se del caso, tale elenco.»

;

9) al titolo III, il capo 3 è sostituito dal seguente:

«CAPO 3

Indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati

Articolo 19

Indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati

Gli indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati sono conformi all'articolo 10, ai titoli IV, V e VI e ai requisiti specifici di cui all'allegato II.»

;

10) all'articolo 19 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Gli amministratori che non figurano nel registro di cui all'articolo 36:

a) non forniscono né avallano indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

b) non indicano o danno per inteso, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione sono conformi ai requisiti applicabili alla fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

5. Gli amministratori includono l'acronimo "CTB" nel nome degli indici di riferimento UE di transizione climatica e l'acronimo "PAB" nel nome degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.»

;

11) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Indici di riferimento significativi

1. Un indice di riferimento che non sia un indice di riferimento critico costituisce un indice di riferimento significativo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base delle seguenti caratteristiche dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi:

i) la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove del caso;

ii) tutte le valute o altre unità di misura dell'indice di riferimento, ove del caso; e

iii) tutti i metodi di calcolo del rendimento, ove del caso;

b) è stato designato come significativo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, alla procedura di cui al paragrafo 6 o alla procedura di cui al paragrafo 7.

2. Un amministratore dà immediata notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato o, se ubicato in un paese terzo, all'ESMA, quando uno o più indici di riferimento forniti da tale amministratore raggiungano la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a). A seguito del ricevimento di tale notifica, l'autorità competente o l'ESMA, a seconda dei casi, pubblica una dichiarazione sul proprio sito web in cui afferma che tale indice di riferimento è significativo.

Un amministratore fornisce, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato o, se ubicato in un paese terzo, su richiesta dell'ESMA, all'autorità competente o all'ESMA, a seconda dei casi, le informazioni per stabilire se la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), sia stata raggiunta.

Se l'autorità competente o, nel caso di un amministratore di un paese terzo, l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento raggiunga la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente o l'ESMA può emanare una comunicazione in tal senso. Tale comunicazione fa scattare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una notifica di cui al primo comma del presente paragrafo. Almeno 10 giorni lavorativi prima di emanare tale comunicazione, l'autorità competente o l'ESMA, a seconda dei casi, informa l'amministratore dell'indice di riferimento in questione delle proprie risultanze e lo invita a presentare eventuali osservazioni.

3. Un'autorità competente può, previa consultazione dell'ESMA conformemente al paragrafo 4 e tenuto conto del suo parere, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell'Unione che non raggiunga la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa le condizioni seguenti:

a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;

b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, o la sua fornitura sulla base di dati che non sono più del tutto rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti o sono inaffidabili, avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nello Stato membro di detta autorità competente; e

c) l'indice di riferimento non è stato designato come significativo da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Se giunge alla conclusione che un indice di riferimento soddisfa le condizioni stabilite al primo comma, l'autorità competente prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo e lo notifica all'amministratore in questione e, se del caso, all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore. L'autorità competente che effettua la designazione consulta anche l'ESMA in merito al progetto di decisione.

L'amministratore e, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore hanno 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L'autorità competente che effettua la designazione informa l'ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.

L'autorità competente che effettua la designazione notifica all'ESMA la propria decisione finale e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della designazione e agli obblighi giuridici per l'amministratore da essa derivanti. Se designa un indice di riferimento come significativo contrariamente al parere formulato dall'ESMA a norma del paragrafo 4, l'autorità competente pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega in modo esauriente i motivi di tale scelta.

4. Quando è consultata dall'autorità competente in merito all'intenzione di designare un indice di riferimento come significativo a norma del paragrafo 3, primo comma, l'ESMA formula, entro tre mesi da tale consultazione, un parere che tiene conto, alla luce delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione, dei fattori seguenti:

a) se l'autorità competente che ha richiesto la consultazione abbia adeguatamente comprovato la propria valutazione secondo cui le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soddisfatte;

b) se la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, o la sua fornitura sulla base di dati che non sono più del tutto rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti o sulla base di dati inaffidabili, avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità competente che ha richiesto la consultazione.

Ai fini della lettera b) del presente paragrafo, l'ESMA tiene debitamente conto di qualsiasi informazione fornita dall'autorità competente che ha richiesto la consultazione a norma del paragrafo 3, terzo comma.

5. Qualora constati che un indice di riferimento soddisfa le condizioni stabilite al paragrafo 3, primo comma, in più di uno Stato membro, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. Le autorità competenti degli Stati membri interessati concordano chi tra loro provvede a designare l'indice di riferimento come significativo. Qualora non raggiungano tale accordo, le autorità competenti deferiscono la questione all'ESMA, la quale risolve la controversia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente o di propria iniziativa, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa le condizioni seguenti:

a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi; e

b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, o la sua fornitura sulla base di dati che non sono più del tutto rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti o sulla base di dati inaffidabili, avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

L'ESMA, prima della decisione di designazione e appena possibile, informa l'amministratore dell'indice di riferimento delle proprie intenzioni, e lo invita a fornirle, entro 15 giorni lavorativi, una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento come significativo.

Ove del caso, l'ESMA invita il prima possibile l'autorità competente del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore a fornire tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento come significativo.

L'ESMA indica i motivi delle decisioni di designazione, valutando se sia stato adeguatamente comprovato che le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione.

L'ESMA pubblica la sua decisione motivata sul proprio sito web e ne informa l'autorità competente richiedente senza indebito ritardo.

7. Un'autorità competente può designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell'Unione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa le condizioni seguenti:

a) il suo amministratore ha presentato all'autorità competente una richiesta scritta affinché l'indice di riferimento sia designato come significativo, indicando chiaramente i motivi di tale richiesta; e

b) è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno 20 miliardi di EUR nel corso degli ultimi 6 mesi.

L'autorità competente rifiuta di designare un indice di riferimento come significativo se ha motivo di ritenere che la richiesta in tal senso sia inesatta o fuorviante.

L'autorità competente che effettua la designazione notifica all'ESMA qualsiasi decisione di designare un indice di riferimento come significativo e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della designazione e agli obblighi giuridici per l'amministratore da essa derivanti.

8. Se desidera che tale designazione sia revocata, l'amministratore di un indice di riferimento designato a norma del paragrafo 7 presenta una richiesta scritta in tal senso alla propria autorità competente non prima di quattro anni dalla data in cui l'indice di riferimento in questione è stato designato.

L'autorità competente revoca la designazione, a meno che siano state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o le condizioni di cui al paragrafo 3.

La decisione di revocare la designazione è adottata entro tre mesi dalla data della richiesta.

L'autorità competente pubblica la decisione di revoca della designazione sul proprio sito web. La decisione fissa la data alla quale deve produrre i suoi effetti, al più tardi 12 mesi dalla sua pubblicazione.

9. Alla Commissione è conferito il potere, previa consultazione dell'ESMA, di integrare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 49, al fine di specificare:

a) il metodo di calcolo, comprese le potenziali fonti di dati, da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;

b) i criteri per valutare quando un indice di riferimento raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;

c) le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire nel consultare l'ESMA, come disposto a norma del paragrafo 3 del presente articolo;

d) i criteri di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, tenendo conto di tutti i dati che contribuiscono a valutare se le ripercussioni della cessazione della fornitura o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri siano gravi.

10. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»

;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Requisiti degli amministratori di indici di riferimento significativi

1. Entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento che soddisfa la condizione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato. Se l'amministratore in questione è ubicato in un paese terzo, e tranne quando l'indice di riferimento è oggetto di una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30, tale amministratore, entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, richiede:

a) il riconoscimento presso l'ESMA conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure

b) l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, nel qual caso l'amministratore deve selezionare un amministratore che richieda l'avallo nell'Unione, il quale presenta una domanda all'ESMA.

2. Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'amministratore dell'indice di riferimento, a meno che non sia già autorizzato o registrato, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato in conformità dell'articolo 34.

3. Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore dell'indice di riferimento, a meno che l'indice non sia oggetto di una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 30, richiede:

a) il riconoscimento presso l'ESMA conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure

b) l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, nel qual caso l'amministratore deve selezionare un amministratore che richiede l'avallo nell'Unione, il quale presenta una domanda all'ESMA.

4. Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 7, l'amministratore dell'indice di riferimento, a meno che non sia già autorizzato o registrato, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente che effettua la designazione in conformità dell'articolo 34.

5. L'ESMA e le autorità competenti si avvalgono dei poteri di vigilanza e sanzionatori loro conferiti a norma del presente regolamento al fine di garantire che gli amministratori rispettino i propri obblighi.

6. L'autorità competente o l'ESMA, a seconda dei casi, emana una comunicazione pubblica in cui afferma che un indice di riferimento significativo fornito da un amministratore non è conforme al presente regolamento e che gli utilizzatori devono astenersi dall'utilizzare tale indice se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, o dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore in questione non ha avviato le procedure per conformarsi, rispettivamente, al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo;

b) le procedure di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo non sono andate a buon fine;

c) l'ESMA ha cancellato la registrazione dell'amministratore interessato in conformità dell'articolo 31;

d) l'ESMA ha revocato o sospeso il riconoscimento dell'amministratore in questione in conformità dell'articolo 32, paragrafo 8;

e) l'avallo dell'amministratore in questione è cessato conformemente all'articolo 33, paragrafo 6;

f) l'autorità competente ha revocato o sospeso l'autorizzazione o la registrazione dell'amministratore in questione conformemente all'articolo 35.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'ESMA di tutte le comunicazioni pubbliche emanate. L'ESMA pubblica tutte le comunicazioni pubbliche emanate sul proprio sito web. L'ESMA e l'autorità competente rimuovono senza indebito ritardo la comunicazione pubblica non appena il motivo per cui è stata emanata non sia più valido.»

;

13) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Il presente articolo non si applica agli indici di riferimento per le merci.»

;

14) al titolo III, il capo 6 è soppresso;

15) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Per quanto concerne gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, l'amministratore dell'indice di riferimento pubblica, nella rispettiva dichiarazione sull'indice di riferimento, informazioni dettagliate in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, ai sensi delle norme in materia di informativa per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio. (*1)

___________________

(*1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).» "

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis bis. Se un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento include nella propria documentazione legale o di marketing qualsiasi riferimento al fatto che si tiene conto dei fattori ESG, l'amministratore pubblica, in modo da garantire un accesso equo e semplice, una spiegazione di come i fattori ESG sono presi in considerazione per ciascuno degli elementi di cui al paragrafo 2.

Per quanto riguarda un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento soggetti alla pubblicazione di una dichiarazione sull'indice di riferimento a norma del paragrafo 1, tale spiegazione è inclusa nella dichiarazione.»

;

c) il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:

«2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da fornire a norma dei paragrafi 2 bis e 2 bis bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tali paragrafi.»

;

16) all'articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo e li riflettono nelle clausole di riserva applicabili a contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi di investimento.»

;

17) l'articolo 29 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente: 

«Uso di indici di riferimento critici, di indici di riferimento significativi, di indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi»

;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata da un'autorità competente o dall'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 6. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II, a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione che includa tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.

Le entità sottoposte a vigilanza consultano regolarmente l'ESAP o il registro di cui all'articolo 36, al fine di verificare lo status regolamentare degli amministratori degli indici di riferimento critici, degli indici di riferimento significativi, degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, degli indici di riferimento UE di transizione climatica o degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che intendono utilizzare.

In deroga al primo comma, e se necessario al fine di evitare gravi perturbazioni del mercato, l'ESMA o l'autorità competente, a seconda dei casi, può consentire l'utilizzo di un indice di riferimento oggetto di una comunicazione pubblica emanata a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 6, per un periodo della durata compresa tra i 6 e i 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione pubblica.

L'ESMA o l'autorità competente stabilisce la durata del periodo di cui al terzo comma valutando:

a) il valore totale degli strumenti finanziari o dei contratti finanziari nell'Unione per cui l'indice di riferimento funge da riferimento e dei fondi di investimento nell'Unione per cui è utilizzato per misurare la performance;

b) la disponibilità di indici di riferimento alternativi;

c) la complessità della sostituzione dell'indice di riferimento e il tempo necessario per ridurre, salvaguardare o compensare le esposizioni esistenti.»

;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 6, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione che fornisca ai clienti una spiegazione motivata delle ragioni per cui non è in grado di farlo.»

;

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento significativo, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II del presente regolamento, a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili che indichino se l'indice di riferimento è fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento significativo, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II del presente regolamento, a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché, nel caso in cui nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento sia inclusa una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 6, del presente regolamento sull'indice di riferimento utilizzato, il prospetto includa anche, senza indebito ritardo dopo la pubblicazione della comunicazione pubblica, tali informazioni in modo chiaro e ben visibile.

___________________

(*2) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).»;"

18) l'articolo 32 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'amministratore di un indice di riferimento significativo, di un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, di un indice di riferimento UE di transizione climatica o di un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II ubicato in un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento deve conformarsi al presente regolamento a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23. L'amministratore può soddisfare tale condizione applicando i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, purché detta applicazione sia equivalente alla conformità con il presente regolamento, a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23.

Al momento di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'ESMA può tenere conto di:

a) una valutazione dell'amministratore effettuata da un revisore esterno indipendente;

b) una certificazione fornita dall'autorità competente dell'amministratore del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato.

Se e nella misura in cui un amministratore ubicato in un paese terzo è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento basato su dati regolamentati o un indice di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti che, a norma degli articoli 17 e 19, non sono applicabili alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II.

3. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall'amministratore, è una persona giuridica ubicata nell'Unione che agisce per conto dell'amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest'ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all'amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento ed è responsabile dinanzi all'ESMA. L'ESMA può imporre una misura di vigilanza a norma dell'articolo 48 sexies, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 48 septies, all'amministratore o al rappresentante legale per una violazione elencata all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o in relazione alla mancata cooperazione o al mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4, a seconda dei casi.»

;

c) al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento presso l'ESMA. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 in relazione a uno qualsiasi dei suoi indici di riferimento che sono significativi a norma dell'articolo 24, che sono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi o indici di riferimento UE di transizione climatica, o indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II. Ove del caso, l'amministratore richiedente indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, l'ESMA chiede al richiedente di presentare le informazioni mancanti. Al momento della presentazione, da parte del richiedente, delle informazioni richieste, l'ESMA valuta, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni aggiuntive, se la domanda è completa e ne informa il richiedente.

Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, l'ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.»

;

19) l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 con un ruolo chiaro e ben definito nell'ambito del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità di un amministratore ubicato in un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'ESMA di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»

;

b) i paragrafi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Un amministratore che presenta la domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.

3. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'ESMA la esamina e decide se autorizzare l'avallo o respingerlo. Se l'ESMA autorizza l'avallo, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'avallo è trasferita all'ESMA la competenza in relazione all'autorizzazione o alla registrazione, a seconda dei casi, dell'amministratore che ha presentato domanda di avallo.

4. Un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento avallati sono considerati un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti dall'amministratore che richiede l'avallo. L'amministratore che richiede l'avallo non vi fa ricorso con l'intento di eludere gli obblighi introdotti dal presente regolamento.

5. L'amministratore che ha avallato un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo rimane pienamente responsabile di tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento e del rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

6. Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, l'ESMA ha il potere di imporre all'amministratore che richiede l'avallo la cessazione dell'avallo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui l'ESMA possa stabilire se sussistono motivi obiettivi per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e per il loro avallo ai fini del loro utilizzo nell'Unione. La Commissione considera elementi quali le specificità del mercato o della realtà economica sottostanti che l'indice di riferimento intende misurare, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento a tale mercato o realtà economica, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento ai contributori di dati, la disponibilità materiale di dati a causa dei diversi fusi orari e le competenze specifiche necessarie per la fornitura di indici di riferimento.»

;

20) l'articolo 34 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 1 bis sono sostituiti dal seguente:

«1. Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che funge o intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, ovvero all'ESMA nei casi di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, al fine di ricevere:

a) un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

b) una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico.

1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), oppure se la persona presenta contemporaneamente all'ESMA una domanda, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, ai fini dell'avallo di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento, la domanda è indirizzata all'ESMA.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento in strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento o entro i termini di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi.»

;

21) all'articolo 36, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'identità, compreso, ove disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;

b) l'identità, compreso, ove disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento, compresi, ove disponibili, i relativi codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;

c) l'identità, compreso, ove disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN forniti da tali amministratori che possono essere utilizzati nell'Unionee, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;

d) gli indici di riferimento, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN, avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, l'identità dei loro amministratori e l'identità, compreso, ove disponibile, il LEI, degli amministratori che richiedono l'avallo;»

;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) gli indici di riferimento, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN, oggetto di una dichiarazione pubblicata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e i collegamenti ipertestuali a tali dichiarazioni;

f) gli indici di riferimento, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN, oggetto di designazioni da parte di autorità competenti notificate all'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 o 7, e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;

g) gli indici di riferimento, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN, oggetto di designazioni da parte dell'ESMA e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;

h) gli indici di riferimento, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN, oggetto di comunicazioni pubbliche emanate dall'ESMA e dalle autorità competenti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 6, e i collegamenti ipertestuali a tali comunicazioni pubbliche;

i) l'elenco degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN, che possono essere utilizzati nell'UE;

j) l'elenco degli indici di riferimento critici, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN;

k) l'elenco degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, compresi, ove disponibili, i relativi ISIN, che possono essere utilizzati nell'UE.»

;

22) all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«c) gli amministratori che richiedono l'avallo degli indici di riferimento forniti in un paese terzo conformemente all'articolo 33.»

;

23) all'articolo 41, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«k) designare un indice di riferimento come significativo a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;

l) in caso di fondati motivi per sospettare la violazione di uno dei requisiti stabiliti al titolo III, capo 3 bis, imporre all'amministratore di cessare, per un periodo massimo di 12 mesi, di:

i) fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

ii) utilizzare le diciture "indici di riferimento UE di transizione climatica" o "indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi" nei nomi degli indici che mette a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento;

iii) dare per intesa la conformità con i requisiti applicabili alla fornitura di tali indici di riferimento nel nome degli indici di riferimento che mette a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento.»

;

24) l'articolo 42 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera a), tra i riferimenti «24» e «25» è inserito il riferimento «24 bis»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera g), punto i), tra i riferimenti «24» e «25» è inserito il riferimento «24 bis»;

ii) alla lettera h), punto i), tra i riferimenti «24» e «25» è inserito il riferimento «24 bis»;

25) all'articolo 48 septies, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), ovvero constati la mancata cooperazione o il mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo, l'ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.»

;

26) l'articolo 48 decies è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), ovvero di mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.»

;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 48 undecies, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o siano responsabili di mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 48 sexies e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 48 septies, a seconda dei casi.»

;

27) l'articolo 48 quindecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 48 quindecies

Misure transitorie relative all'ESMA

1. Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), conferiti alle autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, cessano il 1° gennaio 2022. Tali competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

1 bis. Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori che richiedono l'avallo degli indici di riferimento forniti in un paese terzo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), conferiti alle autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, cessano il 1° gennaio 2026. Tali competenze e compiti sono assunti dall'ESMA alla stessa data.

2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, le domande di autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e le domande di riconoscimento in conformità dell'articolo 32 ricevute dalle autorità competenti prima del 1° ottobre 2021 non sono trasferite all'ESMA e la decisione di autorizzare o riconoscere è presa dalla pertinente autorità competente.

2 bis. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori che richiedono l'avallo degli indici di riferimento forniti in un paese terzo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall'ESMA alla data di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo.

Tuttavia, le domande di avallo che siano state ricevute dalle autorità competenti prima del 1° ottobre 2025 non sono trasferite all'ESMA e la decisione di autorizzazione o avallo è presa dall'autorità competente.

3. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), siano trasferiti all'ESMA quanto prima e al più tardi entro il 1° gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l'assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a) e b), possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

3 bis. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, concernenti gli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), siano trasferiti all'ESMA quanto prima e al più tardi entro il 1° gennaio 2026. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l'assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. L'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. L'autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), il riconoscimento in conformità dell'articolo 32 e qualsiasi autorizzazione o registrazione di un amministratore che richiede o prevede di richiedere l'avallo degli indici di riferimento forniti in un paese terzo da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano validi dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.»

;

28) l'articolo 49 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) nella prima frase, il riferimento «all'articolo 24, paragrafo 2» è sostituito dal riferimento «all'articolo 24, paragrafo 9»;

ii) nella prima frase, la data «10 dicembre 2019» è sostituita dalla data «30 giugno 2024»;

iii) nella seconda frase, la data «11 marzo 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2029»;

b) al paragrafo 2 ter, i riferimenti «all'articolo 18 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 7» sono sostituiti dal riferimento «all'articolo 54, paragrafo 7»;

c) al paragrafo 3, nella prima frase, il riferimento «all'articolo 24, paragrafo 2» è sostituito da «all'articolo 24, paragrafo 9»;

d) al paragrafo 3 bis, nella prima frase, i riferimenti «all'articolo 18 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 7» sono sostituiti dal riferimento «all'articolo 54, paragrafo 7»;

e) al paragrafo 6, nella prima frase, il riferimento «dell'articolo 24, paragrafo 2» è sostituito dal riferimento «dell'articolo 24, paragrafo 9»;

f) al paragrafo 6 bis, i riferimenti «dell'articolo 18 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 54, paragrafo 7» sono sostituiti dal riferimento «dell'articolo 54, paragrafo 7»;

29) l'articolo 51 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 quater. Se le autorità competenti o l'ESMA intendono designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore che al 31 dicembre 2025 era incluso nel registro di cui all'articolo 36 ovvero se l'ESMA intende designare come significativo un indice di riferimento che al 31 dicembre 2025 era incluso nel registro di cui all'articolo 36, le autorità competenti o l'ESMA, a seconda dei casi, procedono in tal senso entro il 30 settembre 2026.

Gli amministratori degli indici di riferimento che al 31 dicembre 2025 erano inclusi nel registro di cui all'articolo 36 in quanto amministratori che avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo mantengono tale status fino al 30 settembre 2026 e:

a) qualora uno o più dei loro indici di riferimento siano significativi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), non sussiste per tali amministratori l'obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell'articolo 24 bis, paragrafo 1;

b) qualora uno o più dei loro indici di riferimento siano indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, indici di riferimento UE di transizione climatica, o indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, non sussiste per tali amministratori l'obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell'articolo 34;

c) qualora al 30 settembre 2026 o prima di tale data uno o più dei loro indici di riferimento siano designati come significativi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 o 6, non sussiste per tali amministratori l'obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell'articolo 24 bis, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi;

d) qualora al 30 settembre 2026 nessuno dei loro indici di riferimento sia significativo ai sensi dell'articolo 24, o sia un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, un indice di riferimento UE di transizione climatica, o un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II, e tali amministratori presentino, entro il 1° gennaio 2027, una richiesta affinché uno o più dei loro indici di riferimento siano designati come significativi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, non sussiste per tali amministratori l'obbligo di presentare nuovamente domanda di autorizzazione o registrazione qualora detta richiesta conduca a una designazione.

Un indice di riferimento per valuta estera a pronti fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato per strumenti finanziari o contratti finanziari nuovi ed esistenti o per misurare la performance di un fondo di investimento fino alla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3.»

;

b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Se l'ESMA ha ricevuto, entro il 31 dicembre 2025, una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, da un amministratore situato in un paese terzo che fornisce un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento di merci soggetto all'allegato II, o una domanda di avallo a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, per un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento di merci soggetto all'allegato II, fornito da un amministratore situato in un paese terzo, l'indice di riferimento in questione può essere utilizzato per strumenti finanziari e contratti finanziari, sia nuovi che esistenti, salvo e fino a che il riconoscimento o l'avallo del suo amministratore sia rifiutato dall'ESMA.»

;

30) all'articolo 53, il paragrafo 1 è soppresso;

31) all'articolo 54 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se l'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli indici di riferimento con affermazioni relative ai fattori ESG, e in particolare l'informativa ESG da parte degli amministratori di tali indici di riferimento, sia appropriato. In tale valutazione la Commissione tiene conto della disponibilità nell'Unione di indici di riferimento con affermazioni relative ai fattori ESG e della loro diffusione, tenendo conto, ove possibile, del costo di tali indici di riferimento e della natura in evoluzione degli indicatori ESG e dei metodi utilizzati per misurarli. La relazione include inoltre una valutazione della coerenza del contenuto dell'informativa da effettuare a norma del presente regolamento con l'informativa sulla sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 e con i pertinenti orientamenti dell'ESMA. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.».

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 7 maggio 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA