
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/912 DELLA COMMISSIONE, 19 maggio 2025
G.U.U.E. 20 maggio 2025, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tipo del piano nazionale di ripristino. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 giugno 2025
Applicabile dal: 9 giugno 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2024/1991 impone a ciascuno Stato membro di preparare e presentare un progetto di piano nazionale di ripristino entro il 1° settembre 2026 e di individuare a tal fine le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del medesimo regolamento. La Commissione deve stabilire un formato tipo per i piani nazionali di ripristino, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente.
2) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1991 dispone che il piano nazionale di ripristino copra il periodo fino al 2050, con scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del medesimo regolamento. Il formato tipo dovrebbe avere la struttura e i campi necessari per il contenuto richiesto.
3) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1991 stabilisce che, per quanto riguarda il periodo a decorrere dal 1° luglio 2032, gli Stati membri possono scegliere di limitare il piano nazionale di ripristino a una panoramica strategica degli elementi di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo e dei contenuti di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo. Lo stesso vale per i piani nazionali di ripristino riveduti derivanti dal riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, per quanto riguarda il periodo a decorrere dal 1° luglio 2042. Il formato tipo dovrebbe avere la flessibilità necessaria per poter limitare i piani a una panoramica strategica.
4) Il formato tipo dovrebbe comprendere campi per tutti gli elementi e contenuti elencati all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2024/1991.
5) Per garantire una pianificazione completa, efficace e strutturata delle misure di ripristino, il formato tipo dovrebbe consentire agli Stati membri di sfruttare appieno le informazioni esistenti in materia di pianificazione e comunicazione raccolte in fase di attuazione degli atti e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafi da 9 a 15, del regolamento (UE) 2024/1991. Per garantire coerenza e complementarità ed evitare inutili oneri amministrativi, il formato tipo dovrebbe essere efficiente e preciso sulle informazioni e sui dati richiesti in ciascun campo e gli Stati membri dovrebbero compilarlo e presentarlo in formato digitale. Per agevolare il riutilizzo delle informazioni e dei dati presentati nei piani nazionali di ripristino, la Commissione adotterà misure per garantire che tali informazioni siano indirizzate ai pertinenti sistemi digitali collegati, come Reportnet dell'Agenzia europea dell'ambiente, e con essi opportunamente scambiate.
6) Il formato tipo dovrebbe essere strutturato in modo tale che la presentazione delle informazioni e dei dati garantisca l'efficacia della valutazione e del riesame di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) 2024/1991.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento sul ripristino della natura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj.
Il formato tipo per il piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1991 figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN