
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/913 DELLA COMMISSIONE, 20 maggio 2025
G.U.U.E. 22 maggio 2025, Serie L
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 per quanto riguarda un aggiornamento delle condizioni tecniche per l'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945 - 6 425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN). [notificata con il numero C(2025) 3032] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il 21 aprile 2021, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato per riesaminare entro luglio 2024 il limite relativo alle emissioni fuori banda (out-of-band, «OOB») al di sotto di 5 935 MHz applicabile ai dispositivi WAS/RLAN a bassissima potenza (Very Low Power, «VLP») che utilizzano la banda 5 945 - 6 425 MHz, in particolare sulla base dello studio di possibili tecniche di attenuazione per la protezione dei sistemi di trasporto ferroviario urbano intelligenti (ITS), al fine di allentare il limite a -37 dBm/MHz. Alla base di tale richiesta vi era la necessità di garantire la sicurezza dei trasporti e la coesistenza di tali dispositivi con gli ITS, compresi i sistemi di controllo dei treni basati sulle comunicazioni (CBTC), che utilizzano lo spettro in parti della banda di frequenze 5 905-5 935 MHz.
2) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione (2) armonizza la banda 5 945 - 6 425 MHz per i sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza. La tabella 2 di cui all'allegato di tale decisione fissa, per i dispositivi WAS/RLAN VLP, il limite relativo alla densità massima della potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.) media per le emissioni OOB al di sotto di 5 935 MHz a -45 dBm/MHz fino al 31 dicembre 2025. La nota 3 di tale tabella prevede inoltre che la decisione in merito alla sostituzione di tale limite con il limite di -37 dBm/MHz debba essere presa entro il 31 dicembre 2025.
3) In risposta al mandato di cui al considerando 1, il 20 novembre 2024 la CEPT ha presentato la relazione 087 relativa al riesame del limite delle emissioni OOB al di sotto di 5 935 MHz applicabile ai dispositivi WAS/RLAN VLP. Le proposte contenute nella relazione comprendono l'allentamento di tale limite a -37 dBm/MHz a determinate condizioni tecniche.
4) I dispositivi WAS/RLAN VLP che utilizzano la banda di frequenze al di sotto di 6 105 MHz possono usare un meccanismo di controllo della potenza di trasmissione (Transmit Power Control, «TPC»).
5) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 dovrebbe essere modificata perché con tale relazione la CEPT ha efficacemente completato il riesame delle condizioni tecniche per i dispositivi WAS/RLAN VLP in relazione al limite di -45 dBm/MHz della densità massima della e.i.r.p media per le emissioni OOB al di sotto di 5 935 MHz, conformemente al mandato di cui al considerando 1. Le modifiche contenute nell'allegato comprendono l'allentamento di tale limite a -37 dBm/MHz alle condizioni tecniche ivi descritte.
6) Poiché i dispositivi WAS/RLAN a bassa potenza per interni (Low Power Indoor, «LPI») per la connessione a banda larga a bordo dei treni e degli aeromobili utilizzano generalmente sistemi distribuiti d'antenna per fornire una copertura buona e uniforme nelle carrozze passeggeri, nella relazione si propone di aggiornare il quadro normativo al fine di chiarire l'impiego di sistemi distribuiti d'antenna in tali casi d'uso.
7) Poiché il riesame specifico a norma del mandato di cui al considerando 1 è stato completato, l'articolo 4 dovrebbe essere sostituito da una clausola di riesame standard.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1067.
9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 108 del 24.4.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676/oj.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945 - 6 425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (GU L 232 del 30.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1067/oj).
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 è così modificata:
1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Gli Stati membri monitorano l'evoluzione delle norme e della tecnologia in relazione all'uso della banda di frequenze 5 945 - 6 425 MHz per i sistemi WAS/RLAN e riferiscono in merito alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, al fine di consentire un riesame tempestivo della presente decisione.»
;
2) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.