
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1093 DELLA COMMISSIONE, 22 maggio 2025
G.U.U.E. 23 maggio 2025, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a). (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 maggio 2025
Applicabile dal: 26 maggio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce norme volte a ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo imponendo obblighi di dovuta diligenza agli operatori e ai commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportano da esso, materie prime interessate e prodotti interessati, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
2) Il rischio che i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati non siano a deforestazione zero varia a seconda della materia prima o del paese di origine e di produzione del prodotto. Gli operatori e i commercianti che si approvvigionano di materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivazione, raccolta o produzione di materie prime e prodotti interessati non conformi al regolamento (UE) 2023/1115 devono essere soggetti agli obblighi semplificati di dovuta diligenza conformemente all'articolo 13 di tale regolamento.
3) All'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1115 è stato assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione deve tuttavia valutare il rischio di produrre materie prime interessate per cui il prodotto interessato non soddisfa la condizione di essere a deforestazione zero a livello di un paese o di parti di esso e classificare ed elencare i paesi come ad alto o basso rischio.
4) Gli Stati membri e i paesi terzi o parti di essi devono essere classificati sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente da parte della Commissione, che tenga conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale. La classificazione deve basarsi principalmente sui più recenti dati quantitativi riconosciuti a livello internazionale, come indicato all'articolo 29, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/1115. Si avvale delle evidenze scientifiche e i dei dati disponibili riconosciuti a livello internazionale più recenti, tratti principalmente dalla valutazione delle risorse forestali mondiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. La classificazione tiene conto di altri criteri, elencati all'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2023/1115. L'allegato della comunicazione della Commissione sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale nel contesto del regolamento (UE) 2023/1115 delinea i principi generali della metodologia di valutazione comparativa. Vi si indica che la grande maggioranza dei paesi di tutto il mondo sarà classificata come a basso rischio, il che offre l'opportunità di concentrare gli sforzi e le risorse collettivamente disponibili per proteggere le foreste nelle aree geografiche in cui le sfide della deforestazione sono più acute, creando obiettivi raggiungibili per i paesi in cui sono necessari miglioramenti e riducendo i costi per gli operatori.
5) I principi alla base della metodologia sono stati definiti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. Questo documento fornisce una spiegazione dettagliata del modo in cui è stato redatto l'elenco, conformemente ai principi delineati nell'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115 e nell'allegato della comunicazione della Commissione sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale nel contesto del regolamento (UE) 2023/1115. Il documento specifica la natura e le fonti dei dati utilizzati e la metodologia alla base della valutazione sia quantitativa che qualitativa. In questo modo sono garantite trasparenza, obiettività e coerenza con l'approccio della Commissione, rafforzando di conseguenza la solidità e la credibilità dei risultati.
6) Sulla classificazione si fonda l'approccio basato sul rischio mediante il quale le autorità competenti effettuano controlli sugli operatori e sui commercianti riguardanti i sistemi di dovuta diligenza e la conformità dei prodotti interessati al regolamento (UE) 2023/1115 conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento e chiariscono in quali casi gli operatori e i commercianti possono avvalersi della dovuta diligenza semplificata a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1115. La classificazione deve essere presa in considerazione anche nella valutazione del rischio da parte degli operatori e dei commercianti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1115.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1115,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj.
1. I paesi che presentano un basso o un alto rischio sono quelli elencati nell'allegato.
2. E' mantenuto un livello standard per tutti i paesi non elencati nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Elenco dei paesi considerati a basso o ad alto rischio secondo la valutazione basata sull'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115:
Paesi a basso rischio
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canada, Cechia, Cile, Cina, Cipro, Comore, Congo, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Egitto, Emirati arabi uniti, Estonia, Eswatini, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Grenada, Guyana, India, Iran (Repubblica islamica dell'), Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Madagascar, Maldive, Mali, Malta, Marocco, Maurizio, Micronesia (Stati federati di), Monaco, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi (Regno dei), Palau, Palestina, Papua Nuova Guinea, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica araba siriana, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldova, Romania, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Sud Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen.
Paesi ad alto rischio
Bielorussia, Federazione russa, Myanmar/Birmania, Repubblica popolare democratica di Corea.