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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 22 maggio 2025, n. 39

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 30 maggio 2025, n. 24

Calendario venatorio 2025-2026.

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge n. 15 dell'11 febbraio 1992 [N.d.R. recte: Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992], recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;

Vista la l.r. 33 del 01 settembre 1977 [N.d.R. recte: l.r. 33 del 01 settembre 1997] recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e ss.mm.ii.;

Visto il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della l.r. n. 33 del 01 settembre 1977 [N.d.R. recte: art. 22 della l.r. n. 33 del 01 settembre 1997] e ss.mm.ii., che così recita: "a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 33 del 01 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre e il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge n. 157 dell'11 febbraio1992";

Visto il rinvio all'art. 18 della Legge 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale 33/1997 e dall'art. 10 della legge regionale 7/2001;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana 2013-2018, approvato con D.P. n. 227 del 25.7.2013 e attualmente vigente, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;

Preso atto che, in adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, etc.);

Considerato che nella Regione Siciliana, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente (ARTA), sono stati istituiti 204 siti di importanza comunitaria (SIC), 15 zone di protezione speciale (ZPS) e 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21.2.2005 n. 46 e del 05.5.2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto n. 442/2012 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 19 del 16 dicembre 2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma3 della l.r. 3 del 17 marzo 2016";

Viste le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2025-2026 fornite dai Servizi per il Territorio - U.O.1 Affari Generali Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), della l.r. 33/1997, anche a seguito dei suggerimenti dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

Visto il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, n. 185027 del 24.4.2025;

Visto il parere dell'ISPRA n. 25327 del 06.5.2025;

Visto l'art. 18, comma 2, della l.r. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

Considerato che l'art. 25 della l.r. 33/1997 e ss.mm.ii. consente nelle aziende faunistico - venatorie un prelievo di fauna "controllato" derivante da censimenti che vengono espletati in periodo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;

Considerato che i titolari di Aziende Faunistico-Venatorie, nell'ambito di una razionale gestione della fauna selvatica, all'interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistiche possono prevedere il numero di soggetti prelevabili;

Visto l'articolo 68 della l.r. 21 del 12 agosto 2014, e ss.mm.ii., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2025-2026, è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B" facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, a eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana.

Art. 4

L'attività venatoria nelle Isole minori e nei Siti Natura 2000, dove la stessa è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del sito internet istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della l.r.21 del 12.8.2014, e ss.mm.ii. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 maggio 2025

L'Assessore

SALVATORE BARBAGALLO