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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1082 DELLA COMMISSIONE, 2 giugno 2025

G.U.U.E. 3 giugno 2025, Serie L

Regolamento che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 giugno 2025

Applicabile fino al: 30 aprile 2028

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 42 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 7, in combinato disposto con l'allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), vieta l'introduzione nell'Unione di piante da impianto della famiglia Solanaceae in provenienza da alcuni paesi terzi.

2) Diversi Stati membri hanno espresso il loro interesse a importare talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi («piante specificate») dal Kenya, da cui il commercio è attualmente vietato. Tali Stati membri hanno presentato un fascicolo tecnico comprendente le procedure per la produzione delle piante specificate.

3) Nell'aprile 2024 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante non radicate di Petunia spp. e Calibrachoa spp. provenienti dal Kenya (3).

4) L'Autorità ha individuato Aleurodicus dispersus Russell, Bemisia tabaci Genn. (popolazione non europea), Cowpea mild mottle virus, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard, Liriomyza trifolii (Burgess), Nipaecoccus viridis (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Phenacoccus solenopsis Tinsley, Potato leafroll virus, Potato spindle tuber viroid, Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., Scirtothrips dorsalis Hood, Tetranychus neocaledonicus André, Tomato mild mottle virus, Tomato spotted wilt virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow ring virus e Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. quali organismi nocivi pertinenti per le piante specificate.

5) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per gli organismi nocivi individuati e ha stimato la probabilità che le piante specificate siano indenni da tali organismi nocivi.

6) Sulla base di tale parere, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso a tali organismi nocivi dovrebbero essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione, al fine di garantire che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate sia ridotto a un livello accettabile.

7) Bemisia tabaci Genn. (popolazione non europea), Cowpea mild mottle virus, Liriomyza sativae Blanchard, Potato leafroll virus, Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., Scirtothrips dorsalis Hood e Tomato mild mottle virus sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Poiché ne è attualmente vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, le piante specificate non sono soggette alle prescrizioni particolari di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

8) Potato spindle tuber viroid, Tomato spotted wilt virus, Tomato yellow leaf curl virus e Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sono elencati nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione per merci diverse dalle piante di Petunia spp. e Calibrachoa spp. Non essendo stati individuati come organismi nocivi che causano un impatto economico sulla produzione di Petunia spp. e Calibrachoa spp. nel territorio dell'Unione, tali organismi nocivi non dovrebbero essere considerati organismi nocivi specificati ai fini del presente regolamento.

9) Phenacoccus solenopsis Tinsley non è elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e non è stato osservato alcun impatto significativo sulle piante ospiti infettate da tale organismo nocivo nel territorio dell'Unione. Non sono pertanto necessarie prescrizioni per l'importazione in relazione a tale organismo nocivo.

10) Aleurodicus dispersus Russell, Nipaecoccus viridis (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Tetranychus neocaledonicus André e Tomato yellow ring virus non sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. A seguito del parere dell'Autorità, tali organismi nocivi sono considerati pertinenti per le piante specificate. In base a ciò la Commissione ha concluso che essi soddisfano i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e sono pertanto soggetti alle misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

11) Al fine di assicurare che l'introduzione delle piante specificate non presenti un rischio di introduzione degli organismi nocivi specificati nel territorio dell'Unione, le piante dovrebbero essere coltivate a partire da piante originarie del territorio dell'Unione per prevenire la presenza di organismi nocivi nel materiale di partenza.

12) La produzione delle piante specificate dovrebbe avvenire in siti di produzione riconosciuti dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante («NPPO») del Kenya per la produzione delle piante specificate destinate all'esportazione nell'Unione e identificati con un codice di tracciabilità unico per consentire alle autorità competenti, in caso sia rilevata la presenza di un organismo nocivo specificato su una pianta specificata nel territorio dell'Unione, di individuare il sito di produzione di cui tale pianta specificata è originaria.

13) Inoltre, per garantire che siano indenni dagli organismi nocivi specificati, le piante specificate dovrebbero essere coltivate al riparo di una protezione fisica ed essere ispezionate prima dell'esportazione.

14) Poiché i sintomi della presenza degli organismi nocivi specificati potrebbero non essere ancora visibili sulle talee non radicate importate nell'Unione, dopo l'importazione nel territorio dell'Unione le piante specificate dovrebbero essere piantate e fatte radicare presso i siti di operatori professionali specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per tali piante originarie del Kenya o di operatori professionali per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante, in quanto sono soggetti a regolari ispezioni ufficiali. Gli operatori professionali che devono coltivare o far radicare le piante specificate dovrebbero informare le autorità competenti prima di ricevere le piante specificate affinché dette autorità possano pianificare tempestivamente le ispezioni ufficiali.

15) Per evitare che le piante specificate siano spostate per la prima volta nei siti di operatori professionali che non sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per le piante specificate, l'importatore dovrebbe presentare un documento rilasciato dall'autorità competente che attesti che le piante devono essere spostate nei siti di operatori professionali che, a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, o nei siti di operatori professionali per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante per le piante specificate.

16) Le piante specificate, poiché non sono finora mai state introdotte nel territorio dell'Unione e non vi è ancora alcuna esperienza relativa a tale commercio, presentano un rischio fitosanitario non ancora pienamente valutato. Le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere di natura temporanea a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)

EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024, «Commodity risk assessment of Petunia spp. and Calibrachoa spp. unrooted cuttings from Kenya» (EFSA Journal 2024;22:e8742. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8742).

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «organismi nocivi specificati»: Aleurodicus dispersus Russell, Bemisia tabaci Genn. (popolazione non europea), Cowpea mild mottle virus, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard, Liriomyza trifolii (Burgess), Nipaecoccus viridis (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., Scirtothrips dorsalis Hood, Tetranychus neocaledonicus André, Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus;

2) «piante specificate»: talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi, coltivate in Kenya e provenienti in linea diretta da piante madri importate dall'Unione.

Art. 2

Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell'Unione le piante specificate

In deroga all'allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante specificate è consentita a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3

Prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante specificate

1. Le piante specificate possono essere introdotte nell'Unione solo se sono rispettate tutte le prescrizioni seguenti:

a) prima dell'inizio degli scambi commerciali, l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) del Kenya ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco delle misure intese a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1;

b) l'NPPO del Kenya presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei siti di produzione, con i rispettivi codici di tracciabilità, riconosciuti per l'esportazione nell'Unione delle piante specificate nell'anno civile successivo e comunica immediatamente eventuali modifiche di tale elenco;

c) l'NPPO del Kenya presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell'anno civile precedente, contenente tutti gli elementi di cui all'allegato I, punto 2.

2. Affinché le piante specificate possano essere introdotte nel territorio dell'Unione, l'operatore professionale importatore presenta un documento rilasciato dall'autorità competente che attesti che l'operatore professionale che riceve le piante specificate rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 3.

3. Una volta introdotte nell'Unione, le piante specificate possono essere spostate solo verso:

a) i siti di operatori professionali che, a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono specificamente autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate; oppure

b) i siti di operatori professionali per i quali le autorità competenti rilasciano i passaporti delle piante per le piante specificate.

Prima di ricevere le piante specificate, gli operatori professionali di cui al primo comma informano le autorità competenti della data prevista di arrivo di tali piante e conservano il codice di tracciabilità di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), punto iii).

4. Le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate sono tenute separate da qualsiasi altra pianta sensibile agli organismi nocivi specificati. Esse sono sottoposte a ispezioni ufficiali almeno una volta prima di essere spostate per la prima volta dai siti dell'operatore professionale in questione e quanto più possibile in prossimità del loro spostamento. Tali ispezioni comprendono, in caso di sospetta infezione, il campionamento e l'analisi molecolare per il rilevamento di Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus.

In caso sia rilevata la presenza di organismi nocivi specificati su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, almeno tutte le piante radicate o coltivate a partire dallo stesso lotto di piante specificate sono immediatamente distrutte e, se del caso, i rispettivi siti sono puliti e disinfettati.

5. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi rilevamento della presenza di un organismo nocivo specificato sulle piante specificate o su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate. La Commissione ne informa senza indugio l'NPPO del Kenya.

Se l'NPPO del Kenya è informata della presenza di un organismo nocivo specificato sulle piante specificate o su piante radicate o coltivate a partire dalle piante specificate, il sito di produzione di origine di tali piante non è più riconosciuto per l'esportazione nell'Unione e l'NPPO del Kenya rimuove immediatamente tale sito di produzione dall'elenco dei siti di produzione riconosciuti di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a quando non sia stato dimostrato che l'indennità da organismi nocivi è stata ripristinata.

Art. 4

Modifica dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 aprile 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Prescrizioni di cui all'articolo 3 per l'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante specificate

1. Le piante specificate possono essere introdotte nel territorio dell'Unione solo se soddisfano tutte le prescrizioni seguenti:

a) sono state prodotte in siti di produzione che:

i) sono inclusi dall'NPPO del Kenya in un elenco di siti di produzione riconosciuti indenni dagli organismi nocivi specificati e autorizzati a esportare le piante specificate nell'Unione;

ii) sono identificati da un codice di tracciabilità unico che figura nell'elenco di cui al punto i);

iii) sono fisicamente isolati contro gli insetti, con porte doppie in cui la seconda porta si apre solo dopo che la prima è stata completamente chiusa, e dispongono di un sistema che prevede procedure igieniche e di disinfezione per il personale, le attrezzature e tutti i processi di produzione;

iv) dispongono di un sistema che eroga acqua irrigua priva di organismi nocivi, soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali, comprendenti analisi molecolari, per garantire l'assenza di Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. e Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al.;

v) sono interamente dedicati alla produzione delle piante specificate o di altre piante che soddisfano le prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di sanità delle piante e sono sottoposti a pulizia e disinfezione completa prima dell'introduzione di nuove piante specificate;

vi) dispongono di scaffalature che consentono di mantenere i vasi ad almeno 50 cm da terra;

vii) dispongono di un sistema per tenere traccia di tutti i processi, compresi i lotti prodotti e le procedure per il controllo degli organismi nocivi specificati durante ciascun ciclo di produzione;

viii) in caso sia rilevata la presenza di un organismo nocivo specificato, sono rimossi dall'elenco dei siti di produzione di cui al punto i) fino a quando la situazione di indennità non sia stata ripristinata e solo in seguito sono nuovamente riconosciuti per la produzione e l'esportazione di tale materiale;

b) sono state:

i) coltivate in Kenya e provengono in linea diretta da piante madri importate dall'Unione;

ii) prodotte utilizzando substrato colturale e vasi nuovi o sottoposti a trattamenti per garantire l'assenza di organismi presenti nel suolo e organismi nocivi specificati prima di essere utilizzati nel processo di produzione;

iii) monitorate con trappole per rilevare la presenza di insetti da parte di personale qualificato;

iv) sottoposte a esami visivi per garantire l'assenza degli organismi nocivi specificati o dei loro sintomi da parte di personale qualificato su base settimanale;

v) sottoposte, se del caso, a trattamenti contro gli organismi nocivi;

vi) sottoposte ad analisi molecolari per rilevare la presenza di Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus almeno una volta prima dell'esportazione nell'Unione del primo lotto di talee non radicate nel corso del ciclo di produzione in questione o più frequentemente se nel sito di produzione sono rilevati Bemisia tabaci Genn. o afidi o tripidi che notoriamente trasmettono virus;

c) prima dell'esportazione, ciascun lotto di piante specificate di ciascun sito di produzione è stato:

i) sottoposto a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati, mediante un metodo di campionamento che consenta di rilevare almeno un livello di infestazione dell'1 %, con un grado di affidabilità del 99 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31, comprese analisi molecolari per il rilevamento di Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus in caso di sospetta infezione;

ii) trasportato dal sito di produzione agli impianti di immagazzinamento, raffreddamento o imballaggio nei luoghi di produzione, in modo da evitare contaminazioni con gli organismi nocivi specificati;

iii) imballato in scatole, e ogni scatola comprende un'etichetta con il codice di tracciabilità del sito di produzione;

d) sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato dall'NPPO del Kenya che certifica la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e comprende, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

i) il nome o i nomi del sito o dei siti di produzione riconosciuti di cui sono originarie le piante;

ii) il codice o i codici di tracciabilità del sito o dei siti di produzione di cui sono originarie le piante;

iii) la dicitura «La presente partita è conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione».

2. La relazione annuale sulle attività dell'anno civile precedente comprende, per ciascun sito di produzione:

a) il numero di piante specificate esportate nell'Unione;

b) un riepilogo delle ispezioni ufficiali effettuate prima dell'esportazione;

c) i casi rilevati di presenza degli organismi nocivi specificati;

d) il numero di piante distrutte a causa di una sospetta infestazione o infestazione da parte degli organismi nocivi specificati; e

e) le azioni intraprese per ripristinare l'indennità da organismi nocivi del sito di produzione e prevenire il ripresentarsi degli organismi nocivi specificati.

ALLEGATO II

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Nell'allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della colonna «Descrizione» è sostituito dal seguente:

«Piante da impianto di Solanaceae, escluse le sementi e le piante di cui alle voci 15, 16 o 17 (*1)

______________

(*1) ad eccezione delle piante seguenti:»

- talee non radicate da impianto di Calibrachoa e Petunia e relativi ibridi provenienti dal Kenya, che possono essere introdotte nell'Unione subordinatamente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione, del 2 giugno 2025, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya (GU L, 2025/1082, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1082/oj);

- talee non radicate da impianto di Calibrachoa e Petunia e relativi ibridi provenienti dal Guatemala, che possono essere introdotte nell'Unione subordinatamente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078 della Commissione, del 2 giugno 2025, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp., Petunia spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala (GU L, 2025/1078, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1078/oj).».