
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1127 DELLA COMMISSIONE, 6 giugno 2025
G.U.U.E. 10 giugno 2025, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 13 giugno 2025
Applicabile dal: 13 giugno 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2023/1805 prevede un'esclusione dalla definizione di «porto di scalo» per le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.
2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805, un porto deve essere elencato come porto di trasbordo di container limitrofo se soddisfa due criteri. In primo luogo, la quota di trasbordo di container del porto, misurata in TEU (unità equivalenti a un container da 20 piedi), deve superare il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. In secondo luogo, il porto deve essere situato al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Inoltre, i porti situati in un paese terzo che applica effettivamente misure equivalenti al regolamento (UE) 2023/1805 non devono essere elencati come porti di trasbordo di container limitrofi.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione (2) identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I criteri per l'identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE sono identici ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805.
4) Per l'identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi nel presente regolamento sono stati utilizzati gli stessi dati e le stesse analisi utilizzati per l'identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 al fine di creare coerenza tra i due atti e razionalizzare l'attuazione e la conformità per le società di navigazione, i verificatori e le autorità degli Stati membri.
5) Il porto East Port Said si trova a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di trasbordo di container di East Port Said ha superato il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale erano disponibili dati pertinenti ai fini del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297. L'Egitto non applica misure equivalenti al regolamento (UE) 2023/1805 per questo porto. East Port Said dovrebbe pertanto essere elencato quale porto di trasbordo di container limitrofo.
6) Il porto Tanger Med si trova a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di trasbordo di container di Tanger Med ha superato il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale erano disponibili dati pertinenti ai fini del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297. Il Marocco non applica misure equivalenti al regolamento (UE) 2023/1805 per questo porto. Tanger Med dovrebbe pertanto essere elencato quale porto di trasbordo di container limitrofo.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 234 del 22.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2297, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj).
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
I porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805 sono elencati nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805:
N. | Nome del porto | Paese |
1. | EAST PORT SAID | EGITTO |
2. | TANGER MED | MAROCCO |
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