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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1159 DELLA COMMISSIONE, 31 marzo 2025

G.U.U.E. 12 giugno 2025, Serie L

Regolamento che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 13 giugno 2025

Applicabile dal: 13 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 45, lettere a), c) e h),

considerando quanto segue:

1) L'articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (2) stabilisce norme specifiche applicabili agli investimenti nell'irrigazione per gli interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115.

2) Al fine di garantire che i beneficiari che investono nell'irrigazione nell'ambito degli interventi settoriali e degli interventi di sviluppo rurale seguano le stesse norme, i requisiti relativi agli investimenti nell'irrigazione nell'ambito degli interventi settoriali devono essere rettificati e allineati a quelli stabiliti dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/2115 per gli investimenti nell'irrigazione nell'ambito dello sviluppo rurale.

3) L'obbligo di stabilire percentuali di risparmio idrico potenziale e di riduzione effettiva del consumo idrico di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/126 si applica solo agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, in quanto si tratta dell'unico investimento nell'irrigazione in cui tali risparmi possono essere misurati efficacemente. Di conseguenza l'attuale formulazione dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe essere rettificata al fine di inserire chiaramente tale requisito tra le condizioni applicabili agli investimenti per il miglioramento di impianti di irrigazione esistenti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, di tale regolamento delegato.

4) Le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono cumulative. La formulazione di tale disposizione dovrebbe essere rettificata per renderla più esplicita.

5) E' opportuno rettificare i diversi errori involontari di sintassi presenti nell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2022/126.

6) L'articolo 31, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126 stabilisce norme relative alla base di calcolo del valore della produzione commercializzata, in particolare per quanto riguarda le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori. A causa di un'omissione involontaria di una parte del testo del paragrafo, l'attuale disposizione prevede l'esclusione di tutti i costi di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, mentre il testo dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3) consentiva di includere nel calcolo una parte di tali costi. Il valore della produzione commercializzata copre di fatto diversi tipi di costi, tra cui i costi di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, sostenuti e rimasti a carico dell'organizzazione di produttori. Tali costi sono inclusi nel prezzo di vendita quando l'organizzazione di produttori immette la propria produzione sul mercato. Pertanto non dovrebbero essere completamente esclusi dal calcolo del valore della produzione commercializzata. Tuttavia, per evitare un uso eccessivo di tali costi, solo una parte di essi dovrebbe essere inclusa nel calcolo, vale a dire le spese di trasporto interno delle organizzazioni di produttori nei casi in cui la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'organizzazione di produttori e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori è inferiore a 300 km. L'articolo 31, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe pertanto essere rettificato aggiungendo la parte mancante del paragrafo.

7) E' quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/126.

8) Al fine di garantire la corretta attuazione degli interventi previsti e consentire un'adeguata pianificazione da parte degli agricoltori e l'esame da parte delle autorità competenti, è importante rettificare con urgenza gli errori involontari contenuti nel regolamento delegato (UE) 2022/126. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così rettificato:

1) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, possono prevedere un sostegno agli investimenti nell'irrigazione a condizione che sia presente o debba essere installato nell'ambito dell'investimento un sistema di contatori intesi a misurare il consumo di acqua a livello di azienda o di pertinente unità di produzione.»

;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. E' possibile prevedere un sostegno agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione alle seguenti condizioni:

a) sulla base di una valutazione ex ante da parte del beneficiario, gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente;

b) quando l'investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per motivi inerenti alla quantità d'acqua e si consegue una riduzione effettiva del consumo di acqua contribuendo al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e di riduzione effettiva del consumo idrico come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC conformemente all'articolo 111, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali obiettivi di risparmio idrico sono determinati tenendo conto delle esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE.

Le condizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli investimenti in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione che incida solo sull'efficienza energetica, agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell'uso di acque affinate che non incidano su un corpo idrico sotterraneo o superficiale.

_________________________

(*1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).»;"

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. E' possibile concedere un sostegno agli investimenti nell'irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata avente un'incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo alle condizioni seguenti:

a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; e

b) un'analisi dell'impatto ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi dell'impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente.»

;

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; oppure

b) detratto dal costo della sostituzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri non forniscono sostegno alla mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.»

;

2) all'articolo 31, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori o di un gruppo di produttori quando la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione o del gruppo è superiore a 300 km.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN