
LEGGE REGIONALE 5 giugno 2025, n. 24
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 13 giugno 2025, n. 26
Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinché siano "liberi di scegliere".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Finalità e ambito applicativo
1. La presente legge, in aderenza ai principi costituzionali in materia e nel rispetto delle competenze statali, disciplina, nel territorio della Regione, un sistema coordinato di interventi atti a prevenire la devianza minorile e attivare misure di protezione e assistenza da apprestare in favore dei minorenni, dei loro esercenti la responsabilità genitoriale e dei giovani adulti, che si trovano in una condizione di grave, concreto e attuale pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con indagati, imputati o condannati per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale o per la sussistenza del legame sopra indicato, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82 o di testimone di giustizia ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6 e successive modificazioni.
Destinatari
1. Sono destinatari delle misure di assistenza e protezione previste dall'articolo 1 di cui alla presente legge:
a) i minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o penale;
b) i minori interessati da procedure di cui agli articoli 330, 333 e 336, ultimo comma, del codice civile, nell'ambito delle quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dei minori dal contesto familiare ovvero territoriale di appartenenza;
c) i figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale allorquando si ravvisino situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare, intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio;
d) i minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili instaurati ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e successive modificazioni o ai sensi dell'articolo 609-decies del codice penale, nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;
e) i minori e i giovani adulti provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata, condannati, ammessi alla messa alla prova o collocati presso i servizi minorili residenziali anche come misura alternativa alla detenzione;
f) i minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno 13 maggio 2005, n. 138;
g) gli esercenti la responsabilità genitoriale di figli minori destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), d) ed f), nei casi in cui sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi concretamente dalla cultura mafiosa e di ricevere le misure di assistenza e protezione della presente legge.
Misure di protezione sociale e assistenza
1. Le misure di protezione sociale e assistenza di cui alla presente legge consistono nella creazione di una rete di supporto educativo, psicologico, sociale, sanitario, logistico, scolastico, economico e lavorativo, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ferme restando le risorse destinate per gli inserimenti in comunità alloggio per minori, destina agli enti locali risorse per gli affidi familiari e le trasferte fuori Regione dei minori ed eventuali familiari.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione pone in essere azioni integrate tendenti, in particolare, a:
a) realizzare in ogni Città metropolitana e capoluogo di libero Consorzio comunale équipe multidisciplinari integrate, referenti qualificati e unici a supporto delle autorità giudiziarie competenti di cui all'articolo 4;
b) favorire l'implementazione di azioni finalizzate all'inclusione lavorativa dei giovani adulti e degli adulti di cui al comma 1;
c) creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti giudiziari, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa.
4. La Regione promuove iniziative rivolte alle famiglie a rischio di condizionamento in ambienti criminali, attraverso il sostegno del genitore che desidera trasferirsi in altra residenza e non ha i mezzi.
E'quipe multidisciplinari integrate
1. Nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto istituzionale, la Regione promuove la stipula di accordi tra le Aziende sanitarie provinciali (ASP), i Servizi sociali degli Enti locali, le Prefetture, le Forze dell'Ordine, i Centri per la Giustizia minorile (CGM) e l'Ufficio scolastico regionale, con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali scolastici, volti a istituire presso ciascuna ASP équipe multidisciplinari integrate (EMI) quali referenti unici qualificati degli uffici giudiziari competenti.
2. Le EMI agiscono per conseguire i seguenti obiettivi:
a) definire, in aderenza ai principi di cui alla presente legge, una metodologia di approccio in grado di affrontare la specificità del disagio giovanile da trattare, considerandolo nella sua dimensione antropo-culturale, nonché intra familiare;
b) elaborare progetti di aiuto individualizzato (PAI) che rispondano ai bisogni psicologici, socio-sanitari e materiali dei minori e dei giovani adulti da tutelare;
c) elaborare mirate strategie di intervento psicologico in favore dei genitori, anche se detenuti, con l'obiettivo di ridurre l'impatto emotivo dei provvedimenti de potestate, al fine di inserirli in adeguati processi rieducativi;
d) fornire assistenza e formazione psicologica a favore degli operatori delle strutture comunitarie, delle case famiglie e delle famiglie affidatarie dei minori allontanati dal contesto ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile o ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni.
3. Le EMI sono composte dalle seguenti figure:
a) specialisti in neuropsichiatria infantile;
b) referenti degli Enti locali (Servizio sociale territoriale);
c) referenti dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM);
d) referenti dell'Ufficio scolastico regionale (USR);
e) un mediatore culturale, ovvero un esperto in etnopsichiatria ove presente nelle piante organiche degli enti che partecipano agli accordi di cui al comma 1, in presenza di minori stranieri non accompagnati vittime di circuiti criminali;
f) specialisti in psicologia ovvero in pedagogia, sociologia, psicoterapia, criminologia a seconda dei casi e in coerenza con quanto prescritto dall'Autorità giudiziaria, ove presenti nelle piante organiche degli enti che partecipano agli accordi di cui al comma 1;
g) assistenti sociali delle ASP.
4. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione, il coordinamento e le modalità di azione di ciascuna EMI, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.
5. I responsabili di ciascuna EMI, secondo specifica indicazione dell'autorità giudiziaria competente, curano l'integrazione degli interventi con gli altri specialisti, afferenti ai servizi dell'ASP, siano essi distrettuali o appartenenti ad altri dipartimenti, in relazione alla necessità del singolo caso.
Disposizioni in materia di formazione dei componenti delle EMI
1. Gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 4 prevedono programmi di formazione e aggiornamento specifici destinati ai componenti delle EMI in materia di psichismo mafioso, studio e prevenzione della devianza criminale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università dotate di dipartimenti specializzati nello studio della devianza e dello psichismo mafioso nonché della prevenzione dei fenomeni criminali e della ricerca sullo sviluppo dell'età evolutiva.
Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità
1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma o di altri accordi di collaborazione con associazioni di volontariato qualificate per l'impegno antimafia, iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS) e operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza attiva responsabile e del contrasto al fenomeno mafioso, idonee per l'accoglienza e l'inserimento lavorativo delle persone indicate all'articolo 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, può stipulare accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni, istituti anche di carattere nazionale, impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell'economia responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e mafiosa, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale può stipulare convenzioni con le scuole, le Università, gli ordini e i collegi professionali.
2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civica e democratica, promuove, in particolare, le seguenti iniziative:
a) realizzazione di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della presente legge, avvalendosi della collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle Università;
b) realizzazione, attraverso la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e degli assessorati regionali competenti, di specifici progetti e di attività, anche attraverso la lettura di libri, la proiezione di film, docu-film, l'instaurazione di dibattiti, finalizzati allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile alla conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socioeconomiche, ambientali, politiche e di costume;
c) valorizzazione, tramite premi culturali "Liberi di scegliere" attribuiti dalla Regione, di tesi di laurea e ricerche documentali effettuate da studenti o laureandi su temi riguardanti la lotta alle mafie, la storia delle mafie, i progetti di diffusione della legalità;
d) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civica, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità, al mantenimento della memoria delle vittime di mafia e alla corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare, tra i giovani, nonché per la realizzazione di iniziative volte anche a fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione.
Disposizioni in materia di percorsi educativi integrativi e dispersione scolastica
1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, in un'ottica di prevenzione dei fenomeni devianti e al fine di predisporre validi strumenti di contrasto alla cultura mafiosa e alla illegalità diffusa, anche per fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 dicembre 2001, n. 489, alla legge del 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni e al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modificazioni, elabora linee di orientamento finalizzate ad attivare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, percorsi educativi volti allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso, al fine di concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica degli studenti, attraverso:
a) attività didattiche integrative, laboratoriali e di ricerca e di indagine sul tema del contrasto alle mafie;
b) attività di documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso l'Assemblea regionale siciliana per il coinvolgimento diretto dei giovani nella conoscenza delle storie di vittime di mafia negli specifici contesti territoriali anche attraverso incontri con i familiari delle vittime;
c) realizzazione di attività, in raccordo con le diramazioni provinciali, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume;
d) incontri con le realtà territoriali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, nonché incontri con persone che, dopo percorsi di recupero, hanno scelto la legalità;
e) lettura di libri, visione di documentari o film che riguardino le storie delle vittime di mafia e abbiano finalità pedagogiche, con obiettivo di stimolare riflessioni critiche;
f) visione di documentari o film che dissacrino il mito mafioso;
g) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro con studenti di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
2. Al fine di prevenire e contrastare tempestivamente i fenomeni di abbandono, evasione e dispersione scolastica, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, adotta linee guida per l'adozione di modelli omogenei di rilevazione di dati e raccolta delle segnalazioni anche attraverso la realizzazione di piattaforme informatiche.
3. La Regione adotta, nei confronti delle famiglie che nell'ambito della rilevazione dei dati di cui al comma 2 risultino non ottemperare ai doveri genitoriali dell'obbligo scolastico, sanzioni che prevedano la sospensione, la riduzione o la revoca dei benefici previsti a qualsiasi titolo a sostegno delle famiglie medesime.
4. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale segnala ai soggetti statali e locali che erogano benefici a sostegno delle famiglie quelle che, nell'ambito della rilevazione dei dati di cui al comma 2, non ottemperano ai doveri genitoriali dell'obbligo scolastico e stipula con i medesimi soggetti pubblici protocolli d'intesa affinché adottino sanzioni proporzionate che prevedano la sospensione, la riduzione o la revoca dei predetti benefici.
Centri di aggregazione e Centri famiglia
1. La Regione, nell'ambito delle attività finanziate a valere sulla quota regionale del fondo nazionale delle politiche per la famiglia, favorisce l'implementazione dei Centri di aggregazione e dei Centri famiglia quali luoghi dove i minorenni e i giovani adulti possano formarsi a una coscienza civica attraverso la relazione, lo scambio interculturale, la mediazione dei conflitti, l'ascolto, il sostegno scolastico e psicologico, la promozione delle risorse individuali.
Norma finanziaria
1. Dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3 lettera b) e 4, e agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, limitatamente all'inserimento nelle comunità alloggio per minori, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e si fa fronte agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri per l'attuazione delle misure riguardanti gli affidi familiari e le trasferte fuori Regione dei minori e degli eventuali familiari, sono quantificati, in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2025, in euro 100.000,00. Per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, si rinvia per la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio regionale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), quantificati in 1.000 migliaia di euro, si provvede con le risorse del PO FSE+ Sicilia 2021/2027, a valere sulle disponibilità dell'Obiettivo specifico ESO 4.11, codice di intervento 162.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2025, in euro 815.330,88.
5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, si provvede, per l'esercizio finanziario 2025, mediante riduzione di euro 915.330,88 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).
Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 giugno 2025.
SCHIFANI
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ALBANO
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale TURANO
Assessore regionale per la salute FARAONI