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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/645 DELLA COMMISSIONE, 1° aprile 2025

G.U.U.E. 18 giugno 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un'interfaccia comune per programmi applicativi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 luglio 2025

Applicabile dal: 14 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 prevede che entro il 14 aprile 2025, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese.

2) Al fine di fornire un accesso libero e illimitato a tali dati e consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e gli utenti dei dati, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 ciascun gestore di punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per i combustibili alternativi o, conformemente agli accordi presi tra di loro, il proprietario di tali punti, istituisce un'interfaccia per programmi applicativi (API).

3) Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici comuni per un'API comune, al fine di consentire uno scambio automatizzato e uniforme di dati tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico e gli utenti dei dati.

4) I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o i proprietari di tali punti possono istituire essi stessi l'API o utilizzare una soluzione di protocollo per l'API sviluppata dai pertinenti operatori del mercato, compresi i fornitori terzi. Tali soluzioni di protocollo per l'API dovrebbero essere conformi ai requisiti tecnici comuni per l'API stabiliti nel presente regolamento.

5) Al fine di promuovere specificamente l'interoperabilità, la convergenza e una maggiore trasparenza delle API sulla base di soluzioni di protocollo sviluppate dai pertinenti operatori del mercato per i diversi punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico, è necessario introdurre una serie di requisiti tecnici comuni. Tali requisiti tecnici dovrebbero garantire un minimo di compatibilità, scalabilità, solidità e sicurezza per consentire uno scambio di dati automatizzato e uniforme tra i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per i combustibili alternativi e gli utenti dei dati in tutta l'Unione.

6) Al fine di assicurare lo sviluppo prevedibile di API per i gestori di punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o per i proprietari di tali punti, i requisiti tecnici comuni dovrebbero garantire che le soluzioni di protocollo contengano informazioni sulle API sulla base di un piano di sviluppo tecnico dettagliato accessibile al pubblico, ad esempio in un sito web dedicato, con i pertinenti dettagli operativi per orientare l'attuazione tecnica e la continuità nel tempo. Tale prescrizione dovrebbe inoltre agevolare l'accesso degli operatori interessati dell'infrastruttura per i combustibili alternativi a una documentazione e a orientamenti aggiornati e accessibili al pubblico per la continuità dell'integrazione e dell'utilizzo da parte degli utenti dei dati, inclusi materiali di formazione e di supporto tecnico completi.

7) I requisiti tecnici comuni per un'API comune dovrebbero inoltre agevolare il lavoro tecnico degli Stati membri nel rendere accessibili i dati relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi come dati aperti attraverso i punti di accesso nazionali conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804 e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nel rispetto delle specifiche aggiuntive contenute nei regolamenti delegati adottati sulla base di tale direttiva.

8) Per anticipare gli sviluppi futuri e l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1804, i requisiti tecnici comuni per un'API comune dovrebbero contribuire alla configurazione tecnica del punto di accesso europeo comune che la Commissione deve istituire entro il 31 dicembre 2026. Tali requisiti tecnici comuni dovrebbero contribuire al futuro funzionamento del punto di accesso europeo comune, affinché gli utenti dei dati possano accedere facilmente ai dati e confrontare le informazioni sulle caratteristiche dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali il prezzo, l'accessibilità, la disponibilità o la potenza.

9) A norma dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1804 gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 6 e 7 di tale articolo prevedono periodi transitori ragionevoli prima che le disposizioni ivi contenute, o le relative modifiche, diventino vincolanti per i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 14 aprile 2025, in quanto tale data coincide con la data di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 234 del 22.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj.

(2)

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj).

Art. 1

Requisiti tecnici comuni per un'interfaccia comune per programmi applicativi

1. Un'interfaccia per programmi applicativi (API) di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 è conforme ai seguenti requisiti tecnici comuni:

a) è tecnicamente compatibile, se del caso, con i sistemi di gestione del software per i punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi e con i punti di accesso nazionali;

b) agevola l'utilizzabilità da parte degli utenti dei dati al fine di sostenere lo sviluppo di servizi informativi di alta qualità sui combustibili alternativi;

c) è scalabile e in grado di gestire quantità crescenti di dati in tempo reale nel corso del tempo;

d) è solida e in grado di far fronte agli errori durante l'esecuzione;

e) è sicura e comprende misure di protezione pertinenti per impedire l'accesso involontario ai dati;

f) è sottoposta a prove e convalide periodiche per garantire compatibilità e affidabilità costanti;

g) è scalabile per sostenere l'integrazione in un portale web dedicato di un punto di accesso europeo comune che funga da portale per facilitare l'accesso ai dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.

2. Qualora i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, si affidino a una soluzione di protocollo per l'API di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 sviluppata da un altro attore del mercato o fornitore terzo, essi garantiscono, in aggiunta al paragrafo 1, che tale soluzione di protocollo sia conforme ai seguenti requisiti tecnici comuni:

a) contiene un piano di sviluppo tecnico dettagliato e accessibile al pubblico con calendari trasparenti per orientare l'attuazione tecnica e la continuità nel tempo;

b) fornisce documentazione e orientamenti aggiornati e accessibili al pubblico per la continuità dell'integrazione e dell'utilizzo da parte degli utenti dei dati;

c) fornisce materiali di formazione e di supporto tecnico completi agli utenti dei dati per facilitare lo sviluppo e l'attuazione efficace dei servizi informativi;

d) è tecnicamente compatibile, se del caso, con i requisiti architettonici dei punti di accesso nazionali;

e) è scalabile in vista dell'integrazione in un portale web dedicato di un punto di accesso europeo comune per i dati sui combustibili alternativi.

3. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri abbiano già prescritto l'uso di un'API specifica sulla base di requisiti tecnici nazionali nel loro territorio, tali requisiti tecnici nazionali per l'API si applicano solo nella misura in cui sono conformi al presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN