
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1178 DELLA COMMISSIONE, 23 maggio 2025
G.U.U.E. 18 giugno 2025, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 8 luglio 2025
Applicabile dal: 30 dicembre 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2024/1735 istituisce un quadro giuridico comune volto a rafforzare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione attraverso la promozione della diversificazione delle catene di approvvigionamento e il potenziamento della capacità interna di produzione di tali tecnologie.
2) A norma degli articoli 25, 26 e 28 del regolamento (UE) 2024/1735, qualora vi siano prove di una dipendenza significativa dai paesi terzi per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette, negli appalti pubblici, nelle aste per le energie rinnovabili o in altre forme di intervento pubblico devono essere applicati criteri diversi dal prezzo, come il contributo alla resilienza. Ai fini della valutazione del contributo alla resilienza, la Commissione deve adottare un atto di esecuzione che contenga un elenco di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici. Tale elenco serve a valutare il contributo alla resilienza.
3) L'allegato del regolamento (UE) 2024/1735 contiene un elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei componenti specifici utilizzati principalmente per la produzione di tali tecnologie.
4) I principali componenti specifici inclusi nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbero includere solo i componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette che sono essenziali per garantire la resilienza dell'Unione, in linea con le disposizioni sull'accesso ai mercati di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) 2024/1735.
5) I componenti specifici principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere considerati essenziali per garantire l'efficace attuazione del criterio del contributo alla resilienza negli appalti pubblici, nelle aste per le energie rinnovabili e in altre forme di intervento pubblico se contribuiscono in modo significativo al valore del prodotto finale o se sono fondamentali per sostenere la resilienza dell'intera catena di approvvigionamento.
6) Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi adeguatamente in vista dell'adempimento delle prescrizioni riguardanti il contributo alla resilienza, è opportuno differire l'applicazione del presente regolamento.
7) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1735, la Commissione è tenuta a fornire informazioni aggiornate sulle quote dell'approvvigionamento dell'Unione originario di diversi paesi terzi per le tecnologie a zero emissioni nette e i loro principali componenti specifici.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.
L'elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici, che serve a valutare il contributo alla resilienza, figura nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 dicembre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN