Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1100 DELLA COMMISSIONE, 23 maggio 2025

G.U.U.E. 18 giugno 2025, Serie L

Decisione che adotta orientamenti per l'attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 23 maggio 2025

Entrata in vigore il: 8 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2024/1735 istituisce un quadro giuridico comune volto a rafforzare l'ecosistema di produzione dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette all'interno dell'Unione. Nell'ambito di tale quadro riveste particolare importanza il meccanismo di designazione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. I criteri di selezione per la designazione di tali progetti come strategici sono stabiliti all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735, che impone inoltre alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che stabilisca orientamenti volti a garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tali criteri.

2) Gli orientamenti devono includere almeno indicazioni specifiche sui criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735. Tali orientamenti dovrebbero permettere di valutare in modo più agevole se l'incremento della capacità di produzione di un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette riguarda la capacità di produzione di una tecnologia che è prima nel suo genere o la migliore disponibile e se tale incremento può essere considerato significativo.

3) Al fine di fornire ulteriore assistenza alle autorità nazionali, gli orientamenti includono anche considerazioni generali volte a garantire condizioni uniformi di attuazione dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735. Tali orientamenti dovrebbero inoltre agevolare la valutazione della conformità di un progetto al criterio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. E' inoltre opportuno fornire chiarimenti su come possa essere rispettata la soglia di dipendenza dalle importazioni del 50 % di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento summenzionato e sull'interpretazione di «quota significativa della produzione mondiale» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del medesimo regolamento.

4) Le misure di cui alla presente decisione sono in linea con il parere del comitato di comitatologia per le tecnologie a zero emissioni nette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.

Art. 1

Gli orientamenti per l'attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 figurano nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Orientamenti per l'attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 [1]

1. Considerazioni generali

Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1735 e che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento.

Per stabilire se un progetto consegue gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1735, gli Stati membri possono valutare se il progetto è in grado di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, tra cui la resilienza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento a zero emissioni nette. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del controllo delle imprese interessate e del coinvolgimento di ciascuna impresa nel progetto, in particolare in considerazione della potenziale influenza di soggetti di paesi terzi. Il termine «controllo» dovrebbe essere interpretato secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Per garantire l'applicazione uniforme dei criteri, le domande di riconoscimento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette devono essere presentate allo Stato membro interessato utilizzando il modulo prestabilito fornito sul sito web ufficiale della Commissione [2].

La Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a seguire la procedura di domanda ivi descritta, concepita per facilitare la preparazione, la presentazione sicura e il riesame delle domande di riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni. Gli Stati membri sono inoltre invitati a designare una o più autorità come punti di contatto nazionali responsabili del trattamento delle domande di riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

Il punto di contatto nazionale deve coordinare la valutazione dei criteri di selezione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735 e dovrebbe garantire che la procedura di domanda segua un approccio coerente e strutturato, assicurando nel contempo che la comunicazione tra le autorità nazionali e la Commissione avvenga in modo rapido e accurato. Rendere il punto di contatto parte integrante della procedura di domanda permette agli Stati membri di garantire una procedura più snella ed efficiente, migliorando il coordinamento con la Commissione e aumentando la trasparenza del processo di valutazione.

2. Impianto di produzione primo nel suo genere

Il termine «impianto di produzione primo nel suo genere», di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735, è definito all'articolo 3, punto 32), di tale regolamento come «un impianto per le tecnologie a zero emissioni nette, nuovo o sostanzialmente aggiornato, che offra innovazione in relazione al processo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista all'interno dell'Unione». Pertanto per impianto primo nel suo genere si intende un impianto che i) produce le tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento e ii) dispone di una capacità di innovazione per quanto riguarda il processo di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista nell'Unione, nel senso che un impianto in grado di realizzare prodotti, processi o prestazioni comparabili non dovrebbe già esistere o essere previsto nell'Unione. Per capacità di innovazione non si dovrebbero intendere le modifiche o i miglioramenti di minore entità.

Il concetto di «innovazione» di cui al punto ii) è fondato sulla sua più ampia applicazione nel quadro legislativo dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio [3]. Se un'innovazione è già impiegata nel settore della ricerca e dello sviluppo o nella produzione su piccola scala nell'Unione, la produzione su larga scala di tale innovazione può comunque essere considerata non ancora presente in misura sostanziale all'interno dell'Unione. Un impianto che utilizza per la prima volta un materiale innovativo nell'Unione potrebbe essere considerato primo nel suo genere, anche se tale materiale è stato testato in impianti pilota all'interno dell'Unione. Nell'ambito di questa classificazione possono essere inclusi anche progetti paralleli realizzati in contemporanea.

3. Migliore tecnologia a zero emissioni nette disponibile

All'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1735, si utilizza il concetto «migliori disponibili» nel contesto delle «tecnologie a zero emissioni nette» e della «capacità di produzione». La «capacità di produzione» è definita all'articolo 3, punto 33), come il «volume totale di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'ambito di un progetto di produzione o, se un progetto di produzione produce componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti, piuttosto che i prodotti finali stessi, la capacità di produrre i prodotti finali per i quali tali componenti o macchinari specifici sono prodotti».

Il concetto di capacità «migliore disponibile» di produzione di tecnologie a zero emissioni nette è da interpretare tenendo conto del contesto più ampio del regolamento (UE) 2024/1735 e del quadro legislativo dell'Unione, compresa la direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio [4], che definisce i concetti di «migliori» e di «tecniche disponibili». Sebbene si applichi alle prestazioni ambientali, tale definizione può essere adattata e applicata in relazione alle pratiche di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Di conseguenza per produzione «migliore disponibile» di tecnologie si intendono le attività e i metodi operativi più efficaci e avanzati sviluppati, con particolare attenzione all'efficienza tecnologica e all'innovazione delle pratiche di fabbricazione.

Il concetto di tecnologia «migliore disponibile», di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735, è da interpretare come indicato di seguito:

a) per «migliore» capacità di produzione si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo delle attività di fabbricazione e dei relativi metodi operativi, che dimostra l'idoneità pratica di determinate tecniche;

b) per «tecnologia disponibile» si intende una tecnologia a zero emissioni nette sviluppata su una scala che ne consenta l'attuazione in condizioni economicamente e tecnicamente sostenibili nel pertinente settore industriale, tenendo conto dei costi e dei benefici connessi, indipendentemente dal fatto che tale tecnologia sia prodotta o già in uso all'interno dell'Unione, purché sia ragionevolmente accessibile agli operatori.

In alternativa, per produzione di tecnologie a zero emissioni nette «migliori disponibili» si può intendere la capacità del progetto di produrre i migliori prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette attualmente disponibili sul mercato interno. Di conseguenza, per tecnologia «migliore disponibile» si potrebbero intendere prodotti con prestazioni migliori rispetto a quelli attualmente disponibili sul mercato interno. Le valutazioni dovrebbero basarsi su fonti credibili, quali relazioni tecniche e informazioni di mercato.

Se la tecnologia a zero emissioni nette in questione rientra già nell'ambito di applicazione della legislazione vigente dell'Unione in materia di prestazioni ambientali, ad esempio la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5], il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio [6] e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio [7], le tecnologie a zero emissioni nette appartenenti alla classe di efficienza energetica più elevata o alla seconda più elevata devono essere considerate le migliori disponibili se appartengono a una delle due classi di prestazione applicabili più popolate.

4. Capacità di produzione significativa

Per determinare se la capacità di produzione possa essere considerata «significativa» conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/1735, deve essere utilizzato almeno uno dei metodi descritti di seguito.

a) Se la capacità produttiva annua prevista di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette può essere misurata in gigawatt (GW), deve essere considerata significativa una capacità annua pari o superiore a 1 GW per almeno un prodotto finale, componente specifico o macchinario specifico principalmente utilizzato per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette in un unico sito di produzione.

b) Se la capacità produttiva annua prevista di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non può essere misurata in GW, tale capacità può essere considerata significativa se è pari o superiore alla capacità produttiva annuale di uno dei dieci principali progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette dello stesso tipo o di tipo equivalente già operativi nell'Unione, la cui capacità produttiva annua deve essere calcolata sulla base dei dati di mercato dell'anno precedente ricavati da fonti credibili, quali relazioni tecniche e informazioni di mercato.

c) Nel caso di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette in siti di produzione integrati verticalmente, la loro capacità può essere considerata significativa se nello stesso sito sono fabbricati più prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

d) Se l'attuale capacità produttiva dell'Unione di un prodotto finale, componente specifico o macchinario specifico principalmente utilizzato per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette è inferiore al parametro di riferimento del 40 % di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1735, anche una capacità produttiva inferiore a quella menzionata alle lettere a) e b) della presente sezione può essere considerata «significativa». La valutazione volta a stabilire se una capacità produttiva inferiore possa essere considerata significativa può essere effettuata sulla base del monitoraggio, da parte della Commissione, dei progressi dell'Unione per quanto riguarda il rispetto di tale parametro di riferimento a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento. In assenza di tali informazioni pertinenti, il richiedente del riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette può fornire allo Stato membro relazioni tecniche e informazioni di mercato credibili.

Per determinare se un progetto fornisce una capacità di produzione significativa conformemente alle lettere da a) a d), gli Stati membri possono inoltre considerare se tale progetto è in linea con le priorità strategiche dell'Unione, la resilienza della catena di approvvigionamento e la sostenibilità ambientale.

5. Orientamenti riguardanti altri criteri di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735

a) Sostenibilità ambientale

Per determinare se soddisfa il criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1735, un progetto dovrebbe dimostrare che le pratiche adottate riducono in modo significativo e permanente le emissioni di CO2 equivalente (CO2-eq), ottimizzando nel contempo i benefici collaterali per l'ambiente in termini di emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonché di efficienza energetica, idrica e dei materiali, e di uso di sostanze pericolose. Tali riduzioni devono:

i) basarsi sulla stima delle tonnellate di CO2-eq evitate, utilizzando ipotesi e metodologie chiaramente definite;

ii) costituire un obiettivo fondamentale del progetto e contribuire in modo sostanziale a ridurre le emissioni in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

Lo Stato membro che si occupa di trattare la domanda di riconoscimento dello status di progetto strategico a zero emissioni nette deve garantire che le emissioni di CO2-eq non siano semplicemente trasferite a un altro settore, ma ridotte nel loro complesso. Inoltre, le pratiche elencate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1735 devono ridurre il tasso di emissione di CO2-eq in modo sia significativo sia permanente.

b) Soglia di dipendenza dalle importazioni del 50 %

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2024/1735, per soglia di dipendenza dalle importazioni del 50 % in relazione a una tecnologia a zero emissioni nette si intende il rapporto tra le importazioni complessive nell'Unione da tutti i paesi terzi nel loro complesso e l'approvvigionamento dell'Unione nello stesso anno.

Le informazioni aggiornate che la Commissione è tenuta a fornire conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1735 possono, se disponibili, essere utilizzate dagli Stati membri come punto di riferimento per determinare la dipendenza dalle importazioni. In mancanza di tali informazioni, gli Stati membri possono determinare la dipendenza dalle importazioni basandosi su altre fonti credibili, come le relazioni tecniche e le informazioni di mercato.

c) Quota significativa della produzione mondiale e ruolo cruciale nella resilienza

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2024/1735,

i) per «quota significativa della produzione mondiale» si intende il caso in cui un progetto produce un prodotto finale, componente specifico o macchinario specifico per il quale la capacità di produzione nell'Unione è superiore al 15 % della capacità di produzione mondiale, che corrisponde al parametro di riferimento per la produzione mondiale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735; ciò deve essere stabilito sulla base del monitoraggio, da parte della Commissione, dei progressi dell'Unione per quanto riguarda il rispetto di tale parametro di riferimento a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento menzionato.

In assenza di tali informazioni pertinenti, il richiedente del riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette può fornire allo Stato membro relazioni tecniche e informazioni di mercato credibili;

ii) inoltre, l'espressione «ruolo cruciale nella resilienza dell'Unione», di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2024/1735, è da interpretare nel senso dell'impatto diretto di un progetto sulla sicurezza della catena di approvvigionamento, sull'indipendenza energetica o sull'autonomia strategica dell'Unione.

________________

[1] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.

[2] https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/sustainability/net-zero-industry-act/strategic-projects-under-nzia/strategic-projects-application-process_en?prefLang=it.

[3] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj).

[4] Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

[5] Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

[6] Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

[7] Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).