
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 19 maggio 2025, n. 85
G.U.R.I. 19 giugno 2025, n. 140
Regolamento recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'articolo 17, che ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, recante «Misure urgenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 9, che ha sostituito l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, abilitando il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a definire le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori, nonchè a disciplinare un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata dall'Elenco venditori, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, recante «Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012;
Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 23 aprile 2024, n. 157/2024/R/gas, «Proposta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito a condizioni, criteri, modalità e requisiti dell'elenco delle imprese di vendita di gas naturale a clienti finali», adottata previa procedura di consultazione avviata con documento 5 marzo 2024, n. 70/2024/R/gas;
Visto il codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 6 giugno 2006, n. 108/06;
Considerato che l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, è fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di gas naturale, accertate e sanzionate dalle citate amministrazioni, sia adottato all'esito di un procedimento speciale:
a) avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta inoppugnabile e che esprima un elevato livello di gravità calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela è affidata alla competenza delle amministrazioni coinvolte, fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti;
b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le amministrazioni interessate;
Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che si è espressa in data 28 novembre 2024;
Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa in data 21 novembre 2024;
Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si è espressa in data 12 novembre 2024;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, si è espresso in data 27 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2025;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 16 maggio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
l. Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) «cliente finale»: il cliente che acquista gas per uso proprio, ivi compreso qualsiasi impianto di distribuzione di metano per autotrazione;
b) «CRDG»: Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito «ARERA» ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
c) «GNL»: gas naturale liquefatto;
d) «CNG»: gas naturale compresso;
e) «gas naturale»: gas naturale, GNL, biometano, biogas, CNG, biogas liquido per autotrazione, bio GNL;
f) «SII»: il Sistema informativo integrato istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
g) «Gestore del SII»: Acquirente Unico S.p.A., quale soggetto titolare e gestore del SII;
h) «impresa di vendita»: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di gas naturale;
i) «utente della distribuzione»: soggetto terzo di cui l'impresa di vendita si serve per la conclusione dei contratti di distribuzione del gas naturale;
l) «impresa di vendita utente»: l'impresa di vendita che sia anche utente della distribuzione ovvero del bilanciamento del gas naturale;
m) «reti isolate»: reti per la vendita di gas non connesse alla rete nazionale dei gasdotti anche alimentate attraverso autocisterne oppure tramite carri bombolai.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, di seguito «Elenco venditori», nonchè per la relativa esclusione o cancellazione.
2. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.
3. Sono tenute all'iscrizione nell'Elenco venditori:
a) le imprese di vendita che svolgono la propria attività per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale dei gasdotti;
b) le imprese di vendita che svolgono la propria attività direttamente per connessione alla rete nazionale dei gasdotti;
c) le imprese di vendita che svolgono la propria attività tramite reti isolate;
d) le imprese distributrici autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale nell'area di loro operatività ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
e) le imprese distributrici che svolgono transitoriamente l'attività di vendita a clienti finali nell'area di loro operatività nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate nè direttamente nè indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti.
4. Alle imprese di cui al comma 3, lettere d) ed e), del presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, commi 3 e 4, lettere a), b) e c), 11 e 12.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei consorziati.
Requisiti di natura tecnica
1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme:
a) società per azioni;
b) società in accomandita per azioni;
c) società a responsabilità limitata;
d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c);
e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) società cooperative;
g) società costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile.
2. L'attività di vendita di gas naturale deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese.
Requisiti di onorabilità
1. Gli amministratori, i legali rappresentanti e i sindaci delle imprese di vendita non devono:
a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
b) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro II del codice penale.
2. I soggetti che, per le imprese di vendita, sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non devono essere destinatari degli effetti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del medesimo codice.
3. Le imprese di vendita non devono essere:
a) in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta oppure sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuità aziendale, oppure sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
4. I commi 1, 2 e 3 si applicano, ai fini dell'iscrizione dell'impresa di vendita nell'Elenco venditori, anche alle imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento sull'impresa medesima ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile nonchè a ogni impresa di vendita di gas naturale ai clienti finali appartenente allo stesso gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali relativi alle condanne penali, ai reati, a connesse misure di sicurezza o a misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e per le finalità previsti dal presente regolamento.
Requisiti di natura finanziaria
1. L'impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 100.000 euro.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori devono altresì essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) non deve essere attivato, per due o più volte in dodici mesi, nei confronti dell'impresa di vendita utente o nei confronti di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, il servizio di default trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto ai sensi della regolazione dell'ARERA in materia di bilanciamento del gas naturale, indipendentemente dai punti di interconnessione interessati;
b) non devono essere attivati i servizi di ultima istanza, per due o più volte in ventiquattro mesi, a causa dell'inadempimento, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, all'obbligazione di pagamento del servizio di default trasporto ai sensi della regolazione di ARERA in materia di bilanciamento del gas naturale;
c) non devono essere attivati i servizi di ultima istanza a causa di inadempimento all'obbligazione di pagamento nell'ambito del servizio di default trasporto, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, decorsi dodici mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di default;
d) non devono essere attivati, per due o più volte in ventiquattro mesi, i servizi di ultima istanza a causa della risoluzione dei contratti di distribuzione a seguito di inadempimento dell'impresa di vendita o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve nell'ambito del servizio di distribuzione.
3. I commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate. Il comma 2 non si applica alle imprese che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti.
Iscrizione nell'Elenco venditori
1. La domanda di iscrizione all'Elenco venditori è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito «Ministero».
2. L'impresa di vendita, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, attesta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta fermo quanto previsto agli articoli 2, comma 4, e 5, comma 3, primo periodo.
3. Il Ministero accoglie la domanda di iscrizione nell'Elenco venditori entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, dandone comunicazione all'impresa di vendita, e dà pubblicità dell'iscrizione dell'impresa medesima nell'Elenco venditori al primo aggiornamento mensile successivo all'accoglimento della domanda.
4. Se la domanda di iscrizione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni dalla ricezione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione, la domanda è dichiarata improcedibile.
5. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si applicano le disposizioni di carattere generale sui termini del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990.
Permanenza nell'Elenco venditori
1. L'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori, in caso di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 o 5, comma 1, ne dà comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, permane nell'Elenco venditori senza soluzione di continuità. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo è di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'impresa di vendita comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1.
3. Il Gestore del SII comunica al Ministero e all'ARERA l'elenco delle imprese di vendita che:
a) non hanno servito almeno un cliente finale nell'anno di riferimento;
b) si trovano in una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2.
4. La lettera a) del comma 3 non si applica alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate nonchè a quelle che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti.
Cancellazione o esclusione dall'Elenco venditori
1. La cancellazione o l'esclusione dall'Elenco venditori è disposta con provvedimento del Ministero ed è comunicata all'impresa di vendita interessata.
2. L'impresa di vendita può in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori.
3. Sono cause di cancellazione dall'Elenco:
a) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2;
b) il verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).
4. Sono cause di esclusione dall'Elenco venditori:
a) la perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 o 5, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1;
b) la violazione dell'obbligo di comunicazione della perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1;
c) il verificarsi di almeno una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2;
d) le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti presentati ai sensi del presente regolamento;
e) l'irrogazione, con provvedimento definitivo, di una delle sanzioni di cui al comma 5 segnalate al Ministero da parte dell'ARERA, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito «AGCM», del Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «GPDP», e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito «ADM», per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di gas naturale successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. E' segnalata al Ministero:
a) da parte dell'ARERA, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'80 per cento del massimo applicabile al soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio conformemente al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, anche qualora tale soglia sia raggiunta sommando una pluralità di violazioni compiute nell'arco di cinque anni;
b) da parte dell'AGCM, l'irrogazione, a seguito di violazioni reiterate, di sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La violazione si considera reiterata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) da parte del GPDP, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori al 5 per cento del massimo edittale ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 166, commi 1 e 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) da parte dell'ADM:
1) la revoca dell'autorizzazione fiscale rilasciata ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
2) l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per violazioni di rilevanza penale;
3) l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria relativa al versamento dell'accisa afferente al gas naturale, nel caso in cui l'inadempimento sia reiterato per almeno sei volte in due anni o l'importo dell'accisa non versata sia almeno pari al 50 per cento dell'importo annualmente dovuto nell'arco di due anni.
6. Non sono oggetto di segnalazione al Ministero le violazioni e le condotte irregolari di cui al comma 5, per le quali:
a) l'ARERA abbia approvato la proposta di impegni assunti dall'impresa di vendita in applicazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011;
b) l'AGCM non abbia applicato o abbia ridotto la sanzione amministrativa in attuazione del programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis della legge n. 287 del 1990;
c) il GPDP abbia definito il procedimento ai sensi dell'articolo 166, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
d) l'ADM abbia riscontrato l'avvenuto ravvedimento ai sensi degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997 o il ricorso a ogni altro istituto deflattivo del contenzioso previsto dalla normativa vigente.
7. Il Ministero, riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 4, comunica all'impresa di vendita, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento di esclusione, dandone informazione all'ARERA e, nei casi di cui al comma 4, lettera e), anche alle altre Autorità interessate, trasmettendo tempestivamente a tali Autorità eventuali memorie e documenti presentati dall'impresa di vendita nel corso del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, indica:
a) il motivo dell'esclusione;
b) un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990;
c) che, in caso di mancata presentazione di memorie e documenti nei termini assegnati, si procede all'esclusione dall'Elenco venditori;
d) il termine finale di adozione del provvedimento.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, lettera b), o qualora le memorie o i documenti presentati dall'impresa di vendita siano insufficienti, il Ministero, sentite le Autorità interessate per le cause di esclusione di cui al comma 4, lettera e), che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta di parere, adotta, entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento motivato di esclusione dell'impresa di vendita dall'Elenco venditori e annota tale provvedimento nell'Elenco medesimo, dandone comunicazione all'ARERA e al Gestore del SII. Nel caso di archiviazione del procedimento di esclusione, il provvedimento di archiviazione è comunicato all'impresa di vendita interessata, all'ARERA e, nei casi di cui al comma 4, lettera e), anche alle altre Autorità interessate.
9. La cancellazione o l'esclusione dall'Elenco venditori comporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di stipulare nuovi contratti di fornitura di gas naturale con i clienti finali, nonchè la risoluzione dei contratti in essere. I clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
10. Fermo restando quanto previsto ai commi 11 e 12, l'impresa di vendita esclusa per una delle cause di cui al comma 4, le imprese appartenenti al medesimo gruppo di quella esclusa ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dall'Elenco venditori.
11. L'impresa di vendita esclusa per la perdita del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, può esercitare l'attività di vendita di gas naturale esclusivamente tramite reti isolate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. Nei casi di cui al primo periodo, l'impresa di vendita, le imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita di gas tramite reti diverse dalle reti isolate prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.
12. L'impresa di vendita esclusa per la perdita del requisito di cui all'articolo 5, comma 2, può esercitare l'attività di vendita di gas naturale tramite reti isolate e a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. Nei casi di cui al primo periodo, l'impresa di vendita, le imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita di gas tramite reti diverse dalle reti isolate e per l'esercizio dell'attività vendita a clienti finali non direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.
Controlli e tutela dei clienti
1. L'Elenco venditori è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero ed è aggiornato mensilmente anche al fine di dare evidenza delle nuove iscrizioni e delle eventuali esclusioni e cancellazioni di cui all'articolo 8. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
2. Il Ministero effettua controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. I controlli a campione sono effettuati annualmente su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio.
3. La verifica dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1, è effettuata anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale, ricorrendo al certificato selettivo di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, relativo ai soggetti di cui al medesimo articolo 4, commi 1 e 3, dell'impresa di vendita che chiede l'iscrizione nell'Elenco venditori, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012.
4. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 3 è effettuato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento e cancellati alla scadenza di tale periodo. Il titolare del trattamento assicura che l'accesso ai dati sia riservato a soggetti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 e verifica periodicamente l'adeguatezza, la pertinenza e la necessità dei dati, nonchè l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti.
5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione nell'Elenco venditori, delle verifiche del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo Elenco e dei controlli di cui al comma 2, a esclusione delle verifiche di cui al comma 3, il Ministero può avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, e può acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012.
2. Le imprese di vendita che, alla data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, risultano inserite nell'elenco di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011 sono provvisoriamente iscritte nell'Elenco venditori. Della provvisorietà dell'iscrizione ai sensi del primo periodo è data evidenza nell'Elenco venditori.
3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo attestano, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, del presente regolamento, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo e agli articoli 2, comma 4, e 5, comma 3.
4. Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata ai sensi del comma 3, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6.
5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dall'Elenco venditori.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di società di persone o di consorzi diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ovvero hanno un capitale sociale inferiore a 100.000 euro, salve le deroghe di cui all'articolo 5, comma 3, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, o all'articolo 5, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo è causa di cancellazione dall'Elenco venditori.
7. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese distributrici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano transitoriamente l'attività di vendita a clienti finali presentano domanda di iscrizione all'Elenco venditori ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo per la prosecuzione dell'attività.
Disposizioni finali
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministero, adottato previo parere del GPDP, sono stabiliti:
a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonchè le modalità tecniche di gestione e pubblicazione dell'Elenco venditori;
b) le modalità delle segnalazioni previste dall'articolo 8, comma 5;
c) i criteri tecnici e le modalità per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9.
2. Con il decreto adottato ai sensi del comma 1 sono, altresì, individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell'Elenco venditori. E', inoltre, data pubblicità nell'Elenco venditori:
a) della certificazione annuale del bilancio di esercizio eventualmente presentata dall'impresa, sia che a tale certificazione sia obbligata dalla legge, sia che l'abbia predisposta volontariamente;
b) dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 8;
c) degli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati dall'ARERA ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011;
d) della tipologia di gas naturale oggetto di vendita e dell'indicazione relativa alle modalità di distribuzione per il tramite di una rete connessa alla rete nazionale di trasporto o per il tramite reti isolate.
3. Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 maggio 2025
Il Ministro: PICHETTO FRATIN
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1738