
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 14 maggio 2025, n. 225
- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 21 giugno 2025, n. 142
Revisione del regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, approvato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023.
IL CONSIGLIO
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";
VISTO l'art. 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale dispone che l'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi;
VISTO l'articolo 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel Casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'Autorità, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'Autorità, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel Casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel Casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5 lettere e) e f);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
VISTO l'articolo 23, comma 3, del Codice, che stabilisce l'interoperabilità della BDNCP con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito PDND), con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici;
VISTO l'articolo 23, comma 3, del Codice, secondo cui i soggetti coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla PDND, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla BDNCP, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito AgID) in materia di interoperabilità;
VISTO l'articolo 23, comma 4, del Codice, secondo cui la BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC;
VISTO l'articolo 24, comma 1, del Codice secondo cui presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100, inseriti dall'operatore economico;
VISTO l'articolo 24, comma 2, del Codice secondo cui il F.V.O.E. è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice;
VISTO il medesimo articolo 24, comma 2, secondo cui i dati e i documenti contenuti nel F.V.O.E., nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa;
VISTO l'articolo 24, comma 3, del Codice, che impone alle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice di garantire alla BDNCP, attraverso la PDND e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, prevedendo che la violazione del predetto obbligo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del Codice;
VISTO l'articolo 225, comma 2, primo periodo, del Codice, secondo cui dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
VISTO l'articolo 225, comma 2, secondo periodo, del Codice, in base al quale l'articolo 213, commi 8, 9 e 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per quanto concerne la trasmissione dei dati e documenti relativi;
VISTO il provvedimento adottato dall'ANAC con delibera n. 261 del 20 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 23;
VISTO il provvedimento adottato dall'ANAC con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 24;
VISTA la delibera n. 272 del 20 giugno 2023 con la quale il Consiglio dell'ANAC ha approvato il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
CONSIDERATA l'opportunità di apportare una revisione del testo precedentemente adottato, anche alla luce della esperienza e prassi nel frattempo maturata ed in considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali formatasi, che disciplini la trasmissione del flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall'Autorità, la durata della permanenza delle annotazioni nel Casellario e le modalità per la loro cancellazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il decreto legislativo 36/2023,
VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 14 maggio 2025;
Delibera:
di sostituire il precedente Regolamento con il seguente nuovo testo:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
c) «responsabile del procedimento», il soggetto di cui all'articolo 4;
d) «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) «Casellario informatico», il Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del Codice;
g) «regolamento di accesso agli atti», il «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018, modificato con decisione del Consiglio del 3 febbraio 2021;
h) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio competente dell'Autorità;
i) «stazione appaltante», la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice;
j) «ente concedente», il soggetto di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) dell'allegato I.1 del Codice;
k) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all'articolo 100, comma 4 del Codice;
l) «operatore economico», i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) dell'allegato I.1 del Codice;
m) «operatore economico qualificato», l'operatore economico che ha ottenuto l'attestazione S.O.A.;
n) «F.V.O.E.», il fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24 del Codice;
o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;
p) «C.I.G.», il Codice Identificativo Gara;
q) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
r) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:
a) la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità;
b) il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell'Autorità;
c) le ulteriori disposizioni previste dall'articolo 222, comma 10 del Codice.
2. Il Casellario informatico interopera con il F.V.O.E. secondo le modalità di cui ai provvedimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del Codice.
Diritto di accesso
1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, le informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento di annotazione sono sottratte all'accesso fino al momento in cui le risultanze procedimentali non saranno comunicate alle parti interessate.
2. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti dell'Autorità e dal regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca del 31 maggio 2016.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura accessibile dal sito dell'Autorità.
2. Le comunicazioni relative alle annotazioni avvengono esclusivamente tramite i modelli standard allegati.
3. I soggetti tenuti all'invio delle Comunicazioni garantiscono la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel Casellario fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell'efficacia in sede giudiziale.
Articolazione del Casellario informatico
1. Il Casellario informatico è articolato in due sezioni distinte in base al livello di accessibilità:
a) Livello di libera consultazione (Casellario delle imprese\Ricerca attestazioni e Casellario delle imprese\Elenco SOA autorizzate);
b) Livello di accesso riservato di sola consultazione (Casellario delle imprese\Consultazione Annotazioni Riservate);
2. Tali livelli consentono l'accesso ai dati e alle informazioni inerenti agli operatori economici che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi, non presenti in altre banche dati.
Livello di libera consultazione
1. Il "Livello di libera consultazione" è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.
2. La "Ricerca attestazioni" consente la ricerca degli operatori economici in possesso delle attestazioni di qualificazione, nelle quali sono indicate:
a) la data di rilascio, le date di scadenza di validità triennale e quinquennale;
b) la ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione;
c) la ragione sociale, l'indirizzo, la partita IVA/C.F. dell'operatore economico;
d) le categorie e gli importi della qualificazione conseguita;
e) le generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'impresa qualificata e dei direttori tecnici;
f) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell'attestazione di qualificazione, nonché l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), Allegato II.12, messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.
3. "L'Elenco SOA autorizzate" contiene l'elenco delle S.O.A., autorizzate all'esercizio di attestazione, nonché i provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità alle stesse S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull'esercizio dell'attività di attestazione (sospensione e revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con l'indicazione:
a) della sede legale e delle sedi operative;
b) dei nominativi dei soci;
c) dei nominativi del legale rappresentante e del direttore tecnico.
Livello di accesso riservato di sola consultazione
1. Il ""Livello di accesso riservato di sola consultazione'" è consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. E', altresì, accessibile agli operatori economici limitatamente alla propria posizione tramite procedura telematica gestita dall'Autorità.
2. Tale livello rende accessibili i dati e le informazioni inerenti agli operatori economici, non acquisibili attualmente tramite il FVOE e, in particolare:
a) le notizie e le informazioni relative alle seguenti fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3:
1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (lettera a);
2. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (lettera c);
3. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (lettera d);
4. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa (lettera e);
5. le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all'Autorità, ai sensi dell'articolo 98 comma 2 lettera f) del Codice, circa l'omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (lettera f);
b) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall'articolo 13, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021;
c) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti, comprese quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) i provvedimenti interdittivi adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f), del Codice;
e) le informative antimafia di cui all'art. 84 del codice antimafia;
f) le informazioni inerenti alle cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;
g) i provvedimenti di interdizione al conseguimento di nuova attestazione di qualificazione di cui all'articolo 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II, punto12, al Codice;
h) le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa l'adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un'eventuale e successiva applicazione all'operatore economico della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis, codice antimafia;
3. Il "Livello di accesso riservato di sola consultazione" per gli operatori economici qualificati contiene anche:
a) tutte le cause non ricomprese nel comma 2 alle quali consegue la perdita dei requisiti di qualificazione riconosciuti ad un operatore economico qualificato e che, pertanto, diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici ad esso rilasciato;
b) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
c) la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione prevista dall'articolo 100, comma 4;
d) i certificati dei lavori utili per gli operatori economici al conseguimento dell'attestazione di qualificazione e - per gli operatori economici non qualificati - per la dimostrazione dei requisiti speciali direttamente in sede di affidamenti pubblici.
TITOLO I
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI UTILI INVIATE DA STAZIONI APPALTANTI ED ENTI CONCEDENTI
Obbligo di comunicazione
1. Fino alla completa digitalizzazione delle procedure, le stazioni appaltanti gli enti concedenti, ivi compresi i soggetti responsabili dei procedimenti di esclusione dalle gare ovvero di risoluzione contrattuale inviano all'Autorità le comunicazioni relative alle fattispecie di cui al punto 2 della lettera a) dell'articolo 8, compilando i modelli disponibili sul sito istituzionale e allegando idonea e completa documentazione, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato.
2. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono la comunicazione, a norma del presente articolo, utilizzando esclusivamente il modello C, debitamente compilato in ogni sua parte, che costituisce parte integrante della comunicazione.
Avvio del procedimento
1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all'articolo 9, valutata la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute, può:
a) avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 11;
b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'articolo 14;
2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:
a) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme o attraverso link alla piattaforma di approvvigionamento;
b) le modalità di presentazione dell'integrazione;
c) il termine non superiore a 15 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento;
d) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del Codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il termine di 90 giorni decorre dalla ricezione della documentazione completa.
Comunicazione di avvio del procedimento
1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all'operatore economico e al soggetto segnalante.
2. Essa contiene:
a) Il fatto comunicato dalla stazione appaltante o ente concedente;
b) il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario con trascrizione delle contrapposte posizioni delle parti ove desumibili dai documenti trasmessi in uno con il modello di segnalazione;
c) la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;
d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento;
e) l'invito all'operatore economico a trasmettere, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ulteriori deduzioni scritte su fatti ed elementi sopravvenuti o non noti che le parti ritengono utile portare alla conoscenza dell'Autorità ai fini dell'annotazione;
f) l'ufficio, il nominativo del dirigente e/o responsabile del procedimento dal primo delegato all'istruttoria, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;
g) l'indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
a) acquisizione memoria o altra documentazione difensiva ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera e);
b) acquisizione di chiarimenti, pareri o integrazioni documentali da altri soggetti esterni o interni;
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente della memoria difensiva o dei chiarimenti, pareri o integrazioni documentali.
4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.
Conclusione del procedimento
1. In caso di mancata presentazione di memorie o altra documentazione difensiva nel termine di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), il dirigente procede all'inserimento dell'annotazione nella formulazione anticipata nell'atto di avvio del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'operatore economico.
2. In caso di presentazione di memorie o altra documentazione difensiva, il dirigente, se non ricorrono i presupposti per l'archiviazione, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario, integrata dalla sintetica citazione dei fatti nuovi pervenuti da parte dell'operatore economico, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento.
Archiviazioni semplificate
1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed all'operatore economico, all'archiviazione nei seguenti casi:
a) irricevibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2;
b) manifesta infondatezza della comunicazione;
c) inconferenza della comunicazione.
Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica
1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, comunica all'Autorità che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.
2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresì, all'Autorità le generalità del soggetto che ha omesso la denuncia e i dati identificativi dell'operatore economico.
Comunicazioni da parte del Prefetto
1. Il Prefetto informa, ai sensi dell'articolo 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, il Presidente dell'Autorità dell'adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un'impresa.
Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende
1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, codice antimafia, all'operatore economico, già destinatario delle misure previste dall'articolo 91 e dall'articolo 84 del medesimo codice, il dirigente integra l'annotazione nel Casellario informatico. L'integrazione è disposta a seguito della comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale competente ovvero su istanza dell'operatore economico interessato.
Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.
1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall'Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell'attestazione, dandone comunicazione all'operatore economico.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorità, entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della S.O.A. responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell'evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.
3. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della SOA, valutata la documentazione, può:
a) inserire l'annotazione nel Casellario informatico, previo invio di una comunicazione, a mezzo P.E.C., alla S.O.A. e all'operatore economico, nella quale è indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;
b) invitare la S.O.A. a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.
4. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l'Autorità archivia la comunicazione. In caso contrario l'Autorità iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.
Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici
1. Il legale rappresentante dell'operatore economico qualificato secondo il Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 100 del Codice, deve inviare all'Autorità le informazioni individuate dalla stessa con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex articolo 222, comma 13 del Codice, nei confronti dell'operatore economico inadempiente secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.
3. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'operatore economico, valutata la documentazione, può:
a) inserire l'annotazione nel Casellario informatico, previo invio di una comunicazione, a mezzo P.E.C. ai seguenti destinatari: all'operatore economico segnalato; all'eventuale operatore economico avente responsabilità solidale con il segnalato; all'eventuale studio legale. Nella suddetta comunicazione è indicato il testo dell'annotazione e la data di pubblicazione; qualora l'informazione assuma rilievo per affidamenti in corso, la nota è inviata per conoscenza ai Responsabili Unici di Progetto delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;
b) archiviare la comunicazione nei casi di inconferenza e/o manifesta infondatezza della comunicazione.
Annotazione sanzioni interdittive
1. Il dirigente iscrive nel Casellario informatico le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall'articolo 13, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021.
Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione
1. La stazione appaltante o l'ente concedente comunica all'Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione o, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza.
2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorità.
Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.
1. Il dirigente, all'esito del procedimento di cui all'articolo 20 del Regolamento sanzionatorio, nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato l'imputabilità per dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nell'"Elenco SOA autorizzate" del Casellario informatico, dando preventiva comunicazione alla S.O.A. interessata a mezzo P.E.C. del testo dell'annotazione e della data di pubblicazione.
Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni
1. Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall'Autorità.
2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), n. 1 e 2 non può essere superiore a tre anni dalla data del provvedimento.
3. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), n. 3, non può essere superiore a tre anni dalla emissione del provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo;
4. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), n. 4 non può essere superiore a tre anni dalla data dell'accertamento definitivo della violazione; 5. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), n. 5 non può essere superiore a tre anni dalla data della comunicazione.
6. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), non può essere superiore a tre anni dalla commissione del fatto posto a fondamento del provvedimento. Scaduto il termine di efficacia interdittiva delle annotazioni, la loro permanenza è funzionale esclusivamente a garantire il controllo sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara.
7. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) e d) è pari a due anni dalla pubblicazione. Scaduto il termine di efficacia interdittiva delle annotazioni, la loro permanenza è funzionale esclusivamente a garantire il controllo sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara.
8. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e) è pari alla durata di efficacia della misura interdittiva.
9. Negli altri casi, la durata della pubblicità delle annotazioni non può essere superiore a due anni dalla data del provvedimento.
10. L'oscuramento dell'annotazione, al termine del periodo di pubblicità previsto dai commi precedenti, viene effettuato previa formale istanza dell'operatore economico.
11. Il dirigente, su istanza motivata dell'operatore economico, seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre l'oscuramento dell'annotazione prima del decorso del termine di durata della pubblicità dell'annotazione, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della comunicazione del provvedimento dell'Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.
12. Nel "Livello di accesso riservato di sola consultazione" viene comunque data evidenza, fino alla scadenza dei termini di pubblicità sopra indicati, del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l'efficacia dell'annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall'ente concedente in corso di gara.
Intervento provvedimenti giurisdizionali
1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione nel "Livello di accesso riservato di sola consultazione", fino alla decisione di merito.
2. Qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, il dirigente ripristina l'annotazione nel "Livello di accesso riservato di sola consultazione" del Casellario informatico nell'originaria formulazione. E' rimessa al dirigente la valutazione dei casi in cui il ripristino dell'annotazione risulti, tuttavia, contrario ai consolidati principi di proporzionalità e ragionevolezza tipici dell'azione amministrativa.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, approvato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023 a decorrere dalla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione con riguardo alle comunicazioni pervenute in data successiva alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente
GIUSEPPE BUSIA
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 4 giugno 2025.
Il Segretario
VALENTINA ANGELUCCI