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REGOLAMENTO (UE) 2025/1227 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 17 giugno 2025

G.U.U.E. 20 giugno 2025, Serie L

Regolamento sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 giugno 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 4

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

1) Le importazioni dell'Unione di urea e concimi azotati dalla Federazione russa nel 2023 sono state significative, pari a 3,6 milioni di tonnellate, e sono aumentate notevolmente nel 2024 rispetto al 2023. Il livello delle importazioni dell'Unione dalla Federazione russa delle merci agricole contemplate dal presente regolamento («merci agricole interessate») è relativamente basso per la maggior parte di tali merci, ma potrebbe aumentare significativamente qualora persistano le attuali condizioni commerciali.

2) Le importazioni dell'Unione dei concimi contemplati dal presente regolamento («concimi interessati») rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di proteggere il mercato dell'Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell'Unione.

3) I dazi doganali comuni erga omnes dell'Unione sono i dazi della nazione più favorita attualmente applicati alle importazioni delle merci agricole interessate e dei concimi interessati («merci interessate»). Attualmente tali dazi variano in modo notevole. A seconda delle merci interessate, alcuni dazi sono pari a zero o molto bassi, mentre altri sono così elevati che non vi sono scambi commerciali.

4) Il proseguimento delle importazioni dalla Federazione russa delle merci interessate nelle condizioni attuali potrebbe rendere l'Unione vulnerabile ad azioni coercitive da parte della Federazione russa. In particolare, un potenziale aumento delle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa potrebbe perturbare il mercato dell'Unione e avere un impatto negativo sui produttori dell'Unione. E' pertanto necessario adottare misure tariffarie adeguate per far fronte alla dipendenza economica attuale e potenziale dell'Unione dalle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa. A tale scopo è opportuno porre fine all'attuale situazione in cui le merci interessate entrano nel mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate a merci di origini diverse cui è concesso il trattamento della nazione più favorita.

5) Attualmente le importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa sono già in aumento e potrebbero aumentare ulteriormente e rapidamente se una produzione supplementare russa fosse riorientata verso l'Unione. Tale potenziale aumento delle importazioni dalla Federazione russa perturberebbe il mercato dell'Unione dei concimi interessati e danneggerebbe i produttori di concimi azotati dell'Unione, che si trovano già in difficoltà a competere con le importazioni dalla Federazione russa perché i prezzi del gas nell'Unione rimangono elevati. La sopravvivenza a lungo termine dell'industria dei concimi azotati dell'Unione è di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare dell'Unione, in quanto il settore agricolo dell'Unione necessita dei concimi interessati per produrre alimenti. Affrontare la crescente dipendenza dalle importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa e preservare la sostenibilità di un'industria autonoma dell'Unione dei concimi azotati è pertanto essenziale per garantire e mantenere la sicurezza alimentare dell'Unione. Al fine di evitare una futura dipendenza dalle importazioni di merci agricole dalla Federazione russa è altresì necessario adeguare i livelli tariffari per le merci agricole interessate.

6) Le misure tariffarie dovrebbero essere altresì adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia, onde evitare che le importazioni nell'Unione dalla Federazione russa siano dirottate attraverso la Repubblica di Bielorussia, dati gli stretti legami politici ed economici della Repubblica di Bielorussia con la Federazione russa. Tale dirottamento delle importazioni potrebbe accadere se i dazi dell'Unione sulle importazioni di merci dalla Repubblica di Bielorussia restassero invariati. Le importazioni delle merci interessate originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi nell'Unione dovrebbero pertanto essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto alle importazioni da altri paesi terzi.

7) Le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia non dovrebbero beneficiare di tariffe più basse nell'ambito dei contingenti tariffari dell'Unione alle condizioni di trattamento della nazione più favorita. Le aliquote ridotte stabilite nei contingenti tariffari dell'Unione per le merci di cui agli allegati del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi alle merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi nell'Unione.

8) L'aumento previsto dei dazi doganali non dovrebbe incidere negativamente sulla sicurezza alimentare mondiale, in quanto l'aumento dei dazi si applica solo alle importazioni nell'Unione e non incide sulle merci interessate se si limitano a transitare attraverso il territorio dell'Unione verso paesi terzi di destinazione finale. Al contrario, l'aumento previsto dei dazi all'importazione nell'Unione potrebbe incrementare le esportazioni delle merci interessate verso paesi terzi e accrescervi la disponibilità degli approvvigionamenti.

9) Allo stesso tempo, i concimi svolgono un ruolo significativo per la sicurezza alimentare e per la stabilità finanziaria degli agricoltori dell'Unione. E' pertanto necessario garantire un accesso prevedibile e sufficiente ai concimi, a prezzi accessibili per gli agricoltori dell'Unione, il che a sua volta dovrebbe contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli. Durante un periodo transitorio, la misura proposta stimolerebbe l'aumento della produzione nell'Unione e consentirebbe di rafforzare fonti alternative di approvvigionamento da altri partner internazionali, riducendo al minimo il rischio che i prezzi dei concimi per gli agricoltori dell'Unione aumentino in modo sostanziale. A tal fine la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'evoluzione dei prezzi dei concimi sul mercato dell'Unione. In caso di aumento sostanziale dei prezzi dei concimi, la Commissione dovrebbe valutare la situazione e adottare tutte le misure appropriate per porvi rimedio.

10) L'aumento previsto dei dazi doganali è coerente con l'azione esterna dell'Unione in altri settori, come enunciato all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Tale deterioramento delle relazioni è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina.

11) La Federazione russa è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). Tuttavia, in virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), l'Unione è attualmente autorizzata a non rispettare l'obbligo di concedere alle merci importate dalla Federazione russa il trattamento della nazione più favorita e all'Unione non è impedito di imporre dazi all'importazione superiori a quelli contenuti nell'elenco degli impegni tariffari dell'Unione sugli scambi di merci, qualora l'Unione ritenga che tali misure siano necessarie per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

12) Anche tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte della Repubblica di Bielorussia e per via del suo sostegno alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Repubblica di Bielorussia.

13) La Repubblica di Bielorussia non è membro dell'OMC. L'Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell'accordo OMC, a concedere alle merci provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita né altri trattamenti in linea con tale accordo. Gli accordi commerciali vigenti tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

14) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità di controllo dei volumi di importazione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

15) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno stabilire norme che aumentino i dazi sulle merci interessate con effetto immediato, in primo luogo al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di garantire che le merci interessate originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non perturbino il mercato dell'Unione per le merci interessate e, in secondo luogo, al fine di attuare la politica commerciale comune e ridurre le importazioni dell'Unione delle merci interessate dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia in risposta al timore che tali importazioni possano incidere negativamente sul mercato interno dell'Unione e compromettere la sicurezza alimentare dell'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

16) Al fine di evitare un'ulteriore dipendenza economica dell'Unione dalle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2025.

(2)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Art. 1

1. Le merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencate nell'allegato I importate nell'Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio doganale supplementare ad valorem del 50 %, che deve applicarsi in aggiunta all'aliquota della tariffa doganale comune applicabile. Tali merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non sono ammissibili a dazi all'importazione inferiori in caso di quantitativi limitati (contingenti tariffari), qualora tali dazi si applichino in virtù degli obblighi dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC o siano aperti dall'Unione ad altro titolo.

2. Le merci classificate con i codici NC di cui all'allegato II importate nell'Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio all'importazione nel modo seguente:

a) per quanto riguarda le merci di cui al codice NC 3102:

i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026;

ii) 6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027;

iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2027 al 30 giugno 2028;

iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2028;

b) per quanto riguarda le merci di cui ai codici NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 e 3105 90:

i) 6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026;

ii) 6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027;

iii) 6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2027 al 30 giugno 2028;

iv) 6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2028.

3. In deroga al paragrafo 2, se i volumi cumulativi delle importazioni delle merci elencate alle lettere a) e b) di tale paragrafo raggiungono le soglie seguenti, la Commissione impone, entro 21 giorni, un dazio al livello indicato rispettivamente al punto iv) della lettera a) o della lettera b) di tale paragrafo per le restanti importazioni di tali merci nel periodo in questione:

a) 2,7 milioni di tonnellate dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026;

b) 1,8 milioni di tonnellate dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027;

c) 0,9 milioni di tonnellate dal 1° luglio 2027 al 30 giugno 2028.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che dispongano le modalità di controllo dei volumi delle importazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Art. 2

1. La Commissione monitora i prezzi applicabili nell'Unione delle merci elencate nell'allegato II per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2025.

2. Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell'allegato II superino in modo sostanziale i livelli dei prezzi del 2024 durante il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e adotta tutte le misure appropriate per porre rimedio a tale incremento dei prezzi. Fra le suddette misure possono figurare, se del caso, una proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci importate da e originarie di paesi diversi dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia.

Art. 3

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In relazione alle merci elencate nell'allegato I, il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Codice NC  Descrizione
3102 Concimi minerali o chimici azotati
Ex31 05

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, eccetto:

3105 10 00 - Prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

3105 60 00 - Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

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