
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1223 DELLA COMMISSIONE, 10 aprile 2025
G.U.U.E. 20 giugno 2025, Serie L
Direttiva che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sul recepimento
Adottata il: 10 aprile 2025
Entrata in vigore il: 10 luglio 2025
Termine per il recepimento: 10 aprile 2027
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, e l'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) I requisiti minimi di formazione armonizzati per la professione di veterinario sono attualmente stabiliti nell'articolo 38 della direttiva 2005/36/CE e nell'allegato V, punto 5.4.1, di detta direttiva.
2) Nel Libro verde del 2011 relativo alla modernizzazione della direttiva 2005/36/CE (2), la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare, in fasi, i requisiti minimi di formazione armonizzati.
3) Nel contesto della modifica della direttiva 2005/36/CE mediante la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le autorità nazionali, gli istituti accademici e le organizzazioni professionali hanno segnalato che le professioni di cui al titolo III, capo III, della direttiva si sono notevolmente evolute da quando i loro requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati.
4) Sebbene la direttiva 2013/55/UE abbia riesaminato in una certa misura le conoscenze e le abilità per la professione di veterinario di cui all'articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, non sono state apportate modifiche sostanziali alle materie del programma di studi elencate nell'allegato V, punto 5.4.1, della direttiva 2005/36/CE.
5) L'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, quale modificato, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per introdurre, conformemente all'articolo 57 quater della direttiva 2005/36/CE, aggiornamenti dei requisiti minimi di formazione al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto in modo da riflettere l'evoluzione del diritto dell'Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.
6) La Commissione ha valutato se i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario, di cui alla direttiva 2005/36/CE, debbano essere aggiornati alla luce del progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto.
7) Per assistere la Commissione nella valutazione, è stato commissionato uno studio volto ad esaminare l'evoluzione dei requisiti di formazione per la professione di veterinario in tutti gli Stati membri e negli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (Stati EFTA). A tal fine sono stati raccolti dati a livello nazionale e dell'UE mediante ricerche documentali e consultazioni mirate dei portatori di interessi. La raccolta dei dati si è concentrata sugli sviluppi in materia di requisiti di formazione a livello nazionale: i) i progressi scientifici e tecnici che interessano la professione di veterinario; ii) i programmi di formazione e le conoscenze e le abilità che vanno al di là dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva 2005/36/CE e che riflettono eventuali adeguamenti ai progressi scientifici e tecnici.
8) Durante lo studio è stata effettuata una valutazione comparativa dei dati raccolti, incentrata sull'evoluzione e sugli aspetti comuni dei requisiti in materia di formazione di tutti gli Stati membri e degli Stati EFTA alla luce del progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto. A tal fine è stata elaborata una definizione operativa di progresso scientifico e tecnico «generalmente riconosciuto», che comprende i progressi scientifici e tecnici osservati in almeno 16 Stati membri o Stati EFTA.
9) I risultati dello studio sono stati presentati ai portatori di interessi durante un seminario e alla riunione del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Sulla base dei riscontri ricevuti, sono state elaborate le conclusioni dello studio, che propongono aggiornamenti dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i programmi di formazione così come le conoscenze e le abilità.
10) Lo studio (4) ha individuato i progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti seguenti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto nei requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE: il concetto «One Health»; la sostenibilità e la transdisciplinarità; l'interdisciplinarità, le competenze multidisciplinari e trasversali; i trattamenti e le terapie; la salute e il benessere degli animali; la salute pubblica; l'igiene e la sicurezza alimentare; la biologia, la digitalizzazione e dati digitali, nonché gli strumenti e le tecniche diagnostici e di laboratorio.
11) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione del 28 settembre 2011 sui documenti esplicativi (5), gli Stati membri si sono impegnati ad allegare, in casi giustificati, alla notifica delle loro misure di recepimento uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU L 255 del 30.9.2005, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj.
Libro verde «Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali», COM(2011) 367 definitivo del 22 giugno 2011.
Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj).
Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Mapping and assessment of developments of one of the sectoral professions under Directive 2005/36/EC - The profession of veterinary surgeon - Final study, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.
GU C 369 del 17.12.2011.
Modifiche della direttiva 2005/36/CE
La direttiva 2005/36/CE è così modificata:
1) all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell'UE;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché le abilità e le competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;
c) le abilità e le competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, come pure ai fini della valutazione e della gestione del dolore, della realizzazione in sicurezza di interventi di chirurgia asettica, di sedazione, anestesia e eutanasia, sia a livello individuale che su gruppi di animali, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;
d) adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di biosicurezza, indagini e certificazione;
e) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;
f) le conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare gli animali e garantire la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente.
g) conoscenze e comprensione adeguate del concetto «One Health», comprese le abilità e le competenze per la sua applicazione e integrazione nella sanità pubblica veterinaria;
h) conoscenza dell'organizzazione e della gestione di un'impresa veterinaria, compresa la gestione di uno studio veterinario e gli aspetti economici della salute animale; adeguate conoscenze, abilità e competenze in materia di interazione interpersonale e interprofessionale, comunicazione, lavoro di squadra e collaborazione multidisciplinare;
i) adeguate conoscenze della gestione dei dati, delle tecnologie dell'informazione e delle tecnologie digitali e abilità e le competenze necessarie per la loro applicazione pratica in ambito veterinario.»
;
2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE, il punto 5.4.1 è sostituito dal seguente:
«5.4.1. Programma di studi per i veterinari
Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.
L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
A. Materie di base
- Fisica
- Chimica
- Biologia animale e cellulare
- Biologia vegetale
- Biomatematica
B. Materie specifiche
a. Scienze fondamentali:
- Anatomia (comprese istologia ed embriologia)
- Fisiologia
- Biochimica
- Genetica e genetica molecolare
- Farmacia, farmacologia e farmacoterapia (compresa la resistenza antimicrobica)
- Tossicologia
- Microbiologia
- Immunologia
- Epidemiologia
- Deontologia
b. Scienze cliniche:
- Ostetricia
- Patologia (compresa l'anatomia patologica)
- Parassitologia
- Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)
- Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali
- Medicina preventiva
- Diagnostica per immagini
- Riproduzione e turbe della riproduzione
- Polizia sanitaria
- Medicina legale e legislazione veterinarie
- Terapeutica
- Propedeutica
c. Produzione animale
- Produzione animale
- Nutrizione animale
- Agronomia
- Economia rurale
- Allevamento e gestione sanitaria della mandria
- Igiene veterinaria
- Benessere degli animali, etologia e protezione animale
d. Igiene alimentare
- Ispezione e controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari di origine animale
- Igiene alimentare, tecnologia e microbiologia alimentare
- Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)
La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.
La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere equilibrata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.».