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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1205 DELLA COMMISSIONE, 19 giugno 2025

G.U.U.E. 20 giugno 2025, Serie L

Decisione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l'inclusione di ulteriori Stati membri nel partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 19 giugno 2025

Entrata in vigore il: 21 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/696 qualsiasi Stato membro può partecipare al partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST), purché soddisfi i criteri stabiliti in tale articolo.

2) Le norme e le procedure riguardanti la partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, l'istituzione del partenariato SST e lo sviluppo degli indicatori chiave di prestazione iniziali sono stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 della Commissione (2). Quindici Stati membri sono stati ritenuti conformi ai criteri di partecipazione stabiliti dal regolamento (UE) 2021/696 e alle condizioni individuali e collettive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245. Tali Stati membri hanno designato organismi nazionali costituenti che, collettivamente, compongono il partenariato SST e l'11 novembre 2022 hanno firmato l'accordo di partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento («accordo di partenariato SST»), il quale stabilisce le norme e i meccanismi per la loro cooperazione. Essi hanno inoltre firmato accordi di attuazione con lo sportello SST relativi alla cooperazione in materia di sorveglianza dello spazio e tracciamento («accordi di attuazione») l'11 luglio 2023 e l'accordo sui diritti e sugli obblighi in relazione ai diritti di proprietà intellettuale («accordo IPR») il 13 luglio 2023.

3) Altri Stati membri hanno manifestato interesse a partecipare al partenariato SST. Il 10 ottobre 2024 la Commissione ha pertanto chiesto al comitato del programma nella configurazione «conoscenza dell'ambiente spaziale» (SSA) di esprimere un eventuale interesse a partecipare al partenariato SST entro il 9 dicembre 2024. Tra tali Stati membri, diversi hanno dichiarato il loro interesse a partecipare al partenariato SST.

4) Per consentire ad altri Stati membri di partecipare al partenariato SST è necessario stabilire ulteriori norme per la presentazione delle loro domande e per la verifica della loro conformità ai criteri di partecipazione stabiliti dal regolamento (UE) 2021/696 come specificato nelle condizioni individuali di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/1245. Tali altri Stati membri, per preparare la loro domanda e affinché il loro contributo al partenariato SST tenga sufficientemente conto dei risultati finora conseguiti da detto partenariato e si basi su questi ultimi, dovrebbero avere accesso agli accordi esistenti e, se necessario, a qualsiasi altro documento accessibile ai membri del partenariato SST.

5) Qualora gli Stati membri propongano sensori per il partenariato SST è opportuno richiedere uno studio dell'architettura come indicato nell'ambito delle condizioni collettive di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 allo scopo di dimostrare il valore aggiunto di tali sensori per il partenariato SST esistente.

6) Per consentire agli Stati membri richiedenti di partecipare alla prossima convenzione di sovvenzione che dovrà concludersi tra il partenariato SST e la Commissione prima della pubblicazione della prossima sovvenzione tra il quarto trimestre del 2025 e il primo trimestre del 2026, è opportuno prevedere un termine per la presentazione delle domande da parte degli Stati membri richiedenti.

7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma nella configurazione SSA di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

8) E' opportuno che la presente decisione entri in vigore quanto prima in modo da concedere tempo sufficiente per il trattamento delle domande e la preparazione della prossima convenzione di sovvenzione al fine di garantire continuità nella fornitura dei servizi SST dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 170 del 12.5.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 della Commissione, del 15 luglio 2022, recante norme e procedure per l'applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, l'istituzione del partenariato SST e lo sviluppo degli indicatori chiave di prestazione iniziali (GU L 190 del 19.7.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1245/oj).

Art. 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce la procedura per la partecipazione di ulteriori Stati membri al partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST).

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1. «partenariato SST»: il partenariato tra organismi nazionali costituenti designati creato dall'accordo di partenariato SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696;

2. «Stato membro partecipante»: qualsiasi Stato membro che partecipi al partenariato SST.

Art. 3

Domanda

1. Uno Stato membro che non è Stato membro partecipante può chiedere di partecipare al partenariato SST presentando alla Commissione una domanda individuale conformemente ai paragrafi da 2 a 6 («Stato membro richiedente»).

Il partenariato SST concede agli Stati membri che hanno dichiarato il loro interesse ad aderire a detto partenariato l'accesso agli accordi esistenti e, se necessario, a qualsiasi altro documento accessibile ai membri del partenariato SST.

2. Lo Stato membro richiedente designa come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul suo territorio. Tale organismo è un'autorità pubblica di uno Stato membro o un organismo incaricato dell'esercizio di tale autorità pubblica.

3. Lo Stato membro richiedente presenta una domanda contenente:

a) il nome e i recapiti dell'organismo nazionale costituente designato a norma del paragrafo 2;

b) informazioni sulla proprietà di adeguati sensori SST disponibili per la sottocomponente SST e delle risorse umane per gestirli, o sull'accesso agli stessi, oppure sulla proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e di analisi operative concepite specificamente per l"SST e disponibili per la sottocomponente SST, o sull'accesso alle stesse, nonché una valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascun sensore SST e della rispettiva capacità di elaborazione dei dati eseguita e convalidata dallo Stato membro richiedente comprovante la conformità ai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/696 come specificato nelle condizioni individuali di cui all'allegato I, sezione 1, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245;

c) qualora nella sua domanda lo Stato membro richiedente proponga sensori, uno studio dell'architettura come indicato nell'ambito delle condizioni collettive di cui all'allegato III, sezione 2.2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 che analizzi il valore aggiunto dei sensori proposti dallo Stato membro richiedente per il partenariato SST, preparato dallo Stato membro richiedente e dal partenariato SST.

4. Alle domande contenenti informazioni classificate si applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio (1). Gli Stati membri richiedenti non includono nella domanda informazioni classificate con classificazione superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Le domande contengono una sintesi in cui non sono riportate informazioni classificate.

5. Le domande sono presentate in formato elettronico al più tardi 15 giorni di calendario dopo la notifica della presente decisione, entro le 17:00 ora di Bruxelles, tramite e-mail all'indirizzo DEFIS-SST@ec.europa.eu. In circostanze eccezionali la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro richiedente, può concedere una proroga di tale termine pari a un massimo di cinque giorni di calendario.

6. Dopo la presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5, ne è inviata quanto prima una copia in versione cartacea al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio

Unità C.1 Connettività sicura e sorveglianza dello spazio

BREY 07/080

Avenue d'Auderghem/Oudergemselaan 45

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

(1)

Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj).

Art. 4

Valutazione della conformità

1. La Commissione valuta la domanda.

2. Durante la valutazione della domanda, la Commissione può inviare domande e osservazioni al riguardo all'organismo nazionale costituente designato dello Stato membro richiedente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a). Lo Stato membro richiedente risponde entro quattro settimane e, se del caso, aggiorna la propria domanda.

3. La Commissione valuta:

a) se lo Stato membro richiedente abbia dimostrato la conformità ai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/696 come specificato nelle condizioni individuali di cui all'allegato I, sezione 1, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245;

b) se, qualora nella sua domanda lo Stato membro richiedente proponga sensori, il partenariato SST dimostri, nell'ambito dello studio dell'architettura, che i sensori proposti dallo Stato membro richiedente apportano un valore aggiunto al partenariato SST.

4. La Commissione notifica l'esito della valutazione della conformità allo Stato membro richiedente e agli organismi nazionali costituenti designati dagli Stati membri partecipanti.

Art. 5

Accettazione definitiva

1. Una volta che la Commissione ha ritenuto la domanda conforme a norma dell'articolo 4, lo Stato membro richiedente invia alla Commissione le copie firmate dell'accordo di partenariato SST, dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e degli accordi di attuazione con lo sportello SST.

2. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco aggiornato degli Stati membri partecipanti.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN