
REGOLAMENTO (UE) 2025/1215 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 17 giugno 2025
G.U.U.E. 25 giugno 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli nell'ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 giugno 2025
Applicabile dal: 29 giugno 2025
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) il requisito relativo al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) per gli enti creditizi. Tale requisito riflette parte dei principi di Basilea III concordati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), elaborati per garantire che gli enti creditizi dispongano di finanziamenti stabili sufficienti su un orizzonte di un anno, evitando così un eccessivo disallineamento delle scadenze tra attività e passività e un'eccessiva dipendenza dal finanziamento all'ingrosso a breve termine. Il requisito NSFR è applicabile dal 28 giugno 2021.
2) L'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 428 tervicies, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevedono attualmente i fattori di finanziamento stabile per gli importi dovuti da operazioni di finanziamento con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi. Tali fattori di finanziamento sono, a seconda dell'operazione di finanziamento in questione, dello 0 %, del 5 % o del 10 %. L'articolo 510, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede tuttavia che tali fattori di finanziamento siano innalzati rispettivamente al 10 %, al 15 % e al 15 % entro il 28 giugno 2025. Il differimento dell'innalzamento mirava a concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per adeguarsi gradualmente a una calibrazione più prudente e per valutare se tale calibrazione fosse appropriata. Oltre all'innalzamento differito, sono stati adottati altri aggiustamenti per garantire che l'introduzione del requisito NSFR non perturbasse la liquidità dei mercati delle garanzie reali collegati, compresi quelli delle obbligazioni sovrane.
3) A norma dell'articolo 510, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è stata incaricata di valutare l'adeguatezza del trattamento del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli e alle operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni di finanziamento tramite titoli o tali operazioni non garantite abbiano una durata residua inferiore a sei mesi. In linea con tale mandato, il 16 gennaio 2024 l'ABE ha presentato una relazione su aspetti specifici del quadro NSFR. La relazione ha concluso che l'innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto da applicarsi alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 428 tervicies, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 avrebbe un impatto trascurabile sui livelli NSFR degli enti creditizi. La relazione non ha tuttavia valutato la dimensione più ampia o gli effetti di ricaduta relativi alla liquidità dei mercati del debito sovrano e gli effetti sui mercati delle obbligazioni sovrane. Di conseguenza, rimangono valide le considerazioni che hanno giustificato il differimento dell'innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto, come previsto all'articolo 510, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, poiché la maggior parte delle operazioni di finanziamento tramite titoli è garantita da strumenti di debito sovrano, un innalzamento del finanziamento stabile richiesto ad esse collegato potrebbe ridurre la liquidità nei mercati interessati. Ciò potrebbe comportare, a sua volta, il rischio di creare costi di finanziamento aggiuntivi per gli Stati membri e alterare i meccanismi di trasmissione della politica monetaria.
4) Inoltre, altre giurisdizioni aderenti al CBVB hanno fissato livelli del fattore di finanziamento stabile richiesto per le operazioni di finanziamento tramite titoli che sono identici a quelli attualmente applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. In tale contesto, data l'intensa concorrenza internazionale sul mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli, l'innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto entro il 28 giugno 2025 creerebbe condizioni di disparità a livello internazionale a danno dei mercati finanziari dell'Unione.
5) Al fine di evitare tali conseguenze indesiderate, è opportuno rendere permanenti gli attuali fattori di finanziamento stabile per le operazioni di finanziamento tramite titoli e per le operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni abbiano una durata residua inferiore a sei mesi.
6) Per assicurare un monitoraggio sufficiente delle interazioni tra i requisiti di finanziamento stabile e la liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni abbiano una durata residua inferiore a sei mesi, anche quando sono garantite da debito sovrano, e delle interazioni con il rischio di finanziamento per gli enti creditizi, nonché un monitoraggio sufficiente degli eventuali sviluppi internazionali in tale settore, l'ABE dovrebbe riferire ogni cinque anni alla Commissione in merito all'adeguatezza di tali requisiti di finanziamento stabile.
7) La sospensione temporanea del trattamento prudenziale degli importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni non garantite con clienti finanziari, con durata residua inferiore a sei mesi, creerebbe incertezza giuridica per i partecipanti al mercato e oneri amministrativi e finanziari indebiti per il settore bancario dell'Unione in generale, che potrebbero essere attenuati stabilendo chiaramente la data prevista di applicazione delle disposizioni in questione. Pertanto, al fine di assicurare la continuità di tale trattamento prudenziale, il presente regolamento modificativo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 29 giugno 2025.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere del 2 maggio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere del 29 aprile 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2025.
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj).
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1) il paragrafo 6 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni abbiano durata residua inferiore a sei mesi. Entro il 31 gennaio 2029 e successivamente ogni cinque anni, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale requisito di finanziamento stabile. Tenendo conto degli sviluppi internazionali e del trattamento normativo di operazioni analoghe in altre giurisdizioni, tali relazioni valutano almeno:»
;
b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 428 tervicies, lettera a);
e) l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi, con clienti finanziari, sugli aspetti seguenti:
i) la struttura del prezzo di tali operazioni; e
ii) la liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare delle obbligazioni sovrane e societarie;»
;
2) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a a decorrere dal 29 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA