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REGOLAMENTO (UE) 2025/1276 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 24 giugno 2025

G.U.U.E. 27 giugno 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 228/2013 per quanto riguarda l'assistenza integrativa e l'ulteriore flessibilità per le regioni ultraperiferiche colpite da gravi calamità naturali e nel contesto delle devastazioni provocate dal ciclone Chido a Mayotte.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 giugno 2025

Applicabile dal: 27 giugno 2025

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Il 18 dicembre 2024 è stata dichiarata una calamità naturale eccezionale per Mayotte a seguito delle devastanti conseguenze del ciclone Chido, che ha distrutto gran parte del potenziale agricolo e forestale dell'isola, minacciando la disponibilità di alimenti e la sicurezza alimentare. Tale ciclone senza precedenti e altre recenti calamità naturali che hanno interessato le regioni ultraperiferiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («regioni ultraperifiche») dimostrano la vulnerabilità di tali regioni agli effetti dei cambiamenti climatici, che comprondono un maggiore rischio di calamità naturali eccezionali e di eventi meteorologici gravi con conseguenze a lungo termine.

2) Al fine di affrontare e attenuare l'impatto di calamità naturali eccezionali o di eventi meteorologici gravi nelle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla produzione locale fornito attraverso il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità («programma POSEI») di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i beneficiari interessati dovrebbero poter continuare a ricevere pagamenti a titolo del programma POSEI durante tutto il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello della loro attività e a condizione del loro impegno formale a ripristinare la loro capacità. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto poter decidere in merito all'applicazione del principio di forza maggiore o circostanze eccezionali sulla base di elementi di prova pertinenti. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate, gli Stati membri dovrebbero poter presentare proposte di modifica del programma POSEI, al fine di prorogare il periodo di ripristino per determinati settori oltre il periodo che sarebbe giustificato dall'applicazione del principio di forza maggiore o circostanze eccezionali. L'attuazione di tali modifiche dovrebbe essere soggetta a un riesame annuale e al monitoraggio dei progressi compiuti. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 6 e 19 del regolamento (UE) n. 228/2013.

3) Inoltre, al fine di affrontare rapidamente le vulnerabilità del sistema alimentare di Mayotte e le altre sfide per le sue comunità rurali derivanti dalla calamità naturale senza precedenti provocata dal ciclone Chido, è opportuno fornire velocemente e in via eccezionale un sostegno efficace attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e garantire flessibilità supplementare nell'applicazione delle norme vigenti. L'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto una nuova misura per fornire un sostegno temporaneo eccezionale, in risposta all'impatto delle calamità naturali, da finanziare a titolo del FEASR nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, come prorogato da tale regolamento. Al fine di consentire a Mayotte di far fronte alle conseguenze del ciclone Chido, tenendo conto delle difficoltà causate dalla sua situazione specifica in quanto regione ultraperiferica, è necessario stabilire in che modo la misura a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 debba essere applicata a Mayotte. Poiché le difficoltà specifiche per affrontare la situazione eccezionale di Mayotte sono legate alla sua lontananza in quanto regione ultraperiferica, è opportuno permettere una flessibilità tale da rendere possibile il sostegno integrativo del FEASR attraverso l'istituzione di un quadro giuridico specifico per le regioni ultraperiferiche. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 228/2013.

4) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire affrontare e attenuare l'impatto delle calamità naturali sui settori agroalimentare e forestale delle regioni ultraperiferiche, garantendo flessibilità supplementare dopo calamità naturali eccezionali o eventi meteorologici gravi, in particolare a seguito del ciclone Chido che ha colpito Mayotte, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 228/2013.

6) Considerati gli effetti devastanti delle attuali calamità naturali e l'urgenza di affrontarne e attenuarne l'impatto sui settori agroalimentare e forestale delle regioni ultraperiferiche, nonché l'urgenza di applicare la misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 prima della fine del periodo di programmazione 2014-2020, come prorogato da tale regolamento, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

7) Al fine di garantire un'agevole attuazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 228/2013 e in considerazione dell'urgente necessità di affrontare e attenuare l'impatto di calamità naturali eccezionali o di eventi meteorologici gravi nelle regioni ultraperiferiche, in particolare le conseguenze del ciclone Chido a Mayotte, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 18 giugno 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2025.

(3)

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 228/2013 è così modificato:

1) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Nel caso in cui una calamità naturale eccezionale o un evento meteorologico grave distrugga in tutto o in parte la capacità di produzione agricola in una regione ultraperiferica, uno Stato membro può, applicando il principio di forza maggiore o circostanze eccezionali, presentare alla Commissione una proposta di modifica del programma POSEI per consentire ai beneficiari interessati di continuare a ricevere sostegno nel quadro del programma POSEI durante tutto il periodo di ripristino sotto forma di misure a favore delle produzioni agricole locali di cui all'articolo 19. L'attuazione di tali modifiche del programma POSEI è soggetta a un riesame annuale e al monitoraggio dei progressi compiuti da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, che agiscono in stretta collaborazione.»

;

2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In caso di modifica del programma in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo durante tutto il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello della loro attività, a condizione che si impegnino formalmente a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.»

;

3) all'articolo 22 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. In deroga all'articolo 6 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), Mayotte può approvare le domande di sostegno dopo il 30 giugno 2025.

4. Nel programma di sviluppo rurale di Mayotte, il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) previsto per la misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non supera il contributo totale del FEASR a tale programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022.

______________

(*1) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).»."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA