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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1275 DELLA COMMISSIONE, 17 marzo 2025

G.U.U.E. 27 giugno 2025, Serie L

Regolamento recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 17 luglio 2025

Applicabile dal: 17 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 84, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Le versioni in lingua ceca, croata, estone, finlandese, greca, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena e svedese del regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione (2) contengono all'articolo 1, punto 3, un errore riguardante la definizione del tasso di interesse privo di rischio. L'errore altera il significato di tale disposizione, incidendo sulla sua sostanza.

2) Le versioni in lingua bulgara, croata, irlandese, italiana, lituana, maltese e portoghese del regolamento delegato (UE) 2024/857 contengono all'articolo 1, punti 13 e 14, un errore riguardante i tassi di interesse applicabili. L'errore altera il significato di tali disposizioni, incidendo sulla loro sostanza.

3) Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, greca, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e tedesca del regolamento delegato (UE) 2024/857 contengono all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, un errore riguardante la struttura per scadenza dei tassi di interesse. Inoltre, la versione in lingua irlandese contiene in tali disposizioni un errore riguardante il contenuto dei pertinenti portafogli. Gli errori alterano il significato di tali disposizioni, incidendo sulla loro sostanza.

4) La versione in lingua irlandese del regolamento delegato (UE) 2024/857 contiene un errore anche all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 6 e paragrafo 7, prima frase, per quanto riguarda il tipo di prodotti contemplato da tali disposizioni. L'errore altera il significato di tali disposizioni, incidendo sulla loro sostanza.

5) La versione in lingua polacca del regolamento delegato (UE) 2024/857 contiene all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, un errore riguardante le condizioni di applicazione dell'obbligo. L'errore altera il significato della disposizione, incidendo sulla sua sostanza.

6) E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2024/857. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione, del 1° dicembre 2023, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione (GU L, 2024/857, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/857/oj).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2024/857 è così rettificato:

1) l'articolo 1 è così rettificato:

a) (non riguarda la versione italiana);

b) i punti 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«13) «deposito non vincolato stabile», la parte del deposito non vincolato che probabilmente rimarrà inutilizzata in base ai tassi di interesse in vigore al momento di applicare la metodologia standardizzata per l'assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;

14) «tasso di trasmissione» (pass-through), la percentuale di variazione del tasso di interesse di mercato che un ente assegna a un deposito per mantenere lo stesso livello di depositi stabili in base ai tassi di interesse in vigore al momento di applicare la metodologia standardizzata per l'assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;»;

2) all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli enti stimano tale tasso medio di rimborso anticipato separatamente per ciascun portafoglio di posizioni omogenee esterne al portafoglio di negoziazione e nell'ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.»;

3) (non riguarda la versione italiana);

4) all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli enti stimano il tasso di riferimento cumulativo per il riscatto dei depositi a termine separatamente per ciascun portafoglio di prodotti omogenei denominati in una data valuta e nell'ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.»;

5) (non riguarda la versione italiana);

6) (non riguarda la versione italiana).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN