
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1338 DELLA COMMISSIONE, 10 luglio 2025
G.U.U.E. 11 luglio 2025, Serie L
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le funzionalità del punto di accesso unico europeo. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 luglio 2025
Applicabile dal: 10 luglio 2026
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Il punto di accesso unico europeo (European single access point - ESAP) di cui al regolamento (UE) 2023/2859 offre ai portatori di interessi un facile accesso alle informazioni tramite un'interfaccia per programmi applicativi (API). L'API dovrebbe dunque garantire l'accessibilità di tali informazioni, disponibili in una varietà di formati, e integrare le modifiche o gli aggiornamenti necessari richiesti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Qualsiasi modifica apportata all'API dovrebbe essere individuata a tempo debito, così come è opportuno stabilire un calendario chiaro per l'attuazione di tali modifiche. Inoltre l'API dovrebbe assicurare che le funzionalità di base dell'ESAP siano accessibili gratuitamente, nonostante l'obbligo dell'ESMA di addebitare commissioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2859.
2) Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto dell'accessibilità alle informazioni tramite l'ESAP, l'ESMA, in qualità di titolare del trattamento dei dati dell'ESAP, e gli organismi di raccolta dovrebbero garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (2) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo (3) e del Consiglio.
3) Per garantire un'identificazione affidabile ed efficiente, i soggetti che trasmettono le informazioni e le persone giuridiche cui si riferiscono tali informazioni dovrebbero essere identificati utilizzando l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) secondo la norma ISO 17442, visti l'articolo 7 e la sezione A dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione (4), l'allegato VII, tabella 1, righe 11, 12 e 13, e tabella 2 del regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione (5), nonché l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (6). Il LEI dovrebbe corrispondere al soggetto cui è riferito, essere conforme alla norma ISO 17442 ed essere incluso nella base dati mondiale degli identificativi internazionali dei soggetti giuridici gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione della Global LEI Foundation.
4) Per consentire ai portatori di interessi di effettuare ricerche in modo efficiente tra le informazioni disponibili tramite l'ESAP, i tipi di informazioni dovrebbero essere classificati in modo che ciascuna informazione messa a disposizione tramite l'ESAP corrisponda ad almeno un tipo di informazioni. Per consentire agli utenti di reperire facilmente informazioni sulla sostenibilità, è opportuno richiedere un tipo specifico di informazioni per identificare la relazione sulla gestione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), poiché tale relazione contiene la dichiarazione sulla sostenibilità redatta a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
5) L'ESAP dovrebbe aumentare le opportunità di visibilità e crescita delle piccole e medie imprese (PMI). Affinché le PMI siano facilmente identificabili, le informazioni tramite l'ESAP dovrebbero essere corredate della specificazione della categoria relativa alle dimensioni del soggetto. Per ridurre al minimo l'onere di comunicazione a carico delle imprese, l'ESAP dovrebbe basarsi sulle categorie relative alle dimensioni esistenti stabilite nei rispettivi atti legislativi dell'Unione a norma dei quali sono trasmesse le informazioni.
6) L'ESAP dovrebbe consentire ai portatori di interessi di ricercare informazioni in base a una categorizzazione per settori. Il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (9) elenca i principali settori in modo sufficientemente granulare ai fini della classificazione dei soggetti non finanziari nell'ambito di applicazione dell'ESAP, e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione nella specificazione della caratterizzazione dei settori industriali. Per rispecchiare la granularità delle categorie del settore finanziario ritenute rilevanti per l'ESAP, è opportuno includere categorie supplementari in relazione ai soggetti finanziari.
7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali hanno presentato alla Commissione.
8) L'ESMA, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali («AEV») hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nonché del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 29 aprile 2025.
10) Visti l'articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE, l'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e l'articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), il presente regolamento dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 10 luglio 2026,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (GU L 234 del 31.8.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj).
Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/oj).
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).
Caratteristiche dell'API per la pubblicazione dei dati
L'API:
a) supporta la distribuzione delle informazioni nel formato in cui sono ricevute;
b) supporta le funzioni di ricerca e download;
c) consente l'accesso illimitato degli utenti a tutti i servizi gratuiti;
d) integra le modifiche o gli aggiornamenti richiesti dall'ESMA per garantire la conformità alle lettere a), b) e c).
Identificativo della persona giuridica
Ove prescritto da uno qualsiasi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o da un atto delegato o di esecuzione basato sui suddetti atti ai fini dell'ESAP, il soggetto che trasmette informazioni agli organismi di raccolta e la persona giuridica cui si riferiscono le informazioni sono identificati con un identificativo della persona giuridica che:
a) riguarda tale persona e, a seconda dei casi, tale soggetto;
b) è conforme alla norma ISO 17442; e
c) è inserito nella base dati LEI gestita dalla Global Legal Entity Identifier Foundation.
La classificazione dei tipi di informazioni
Le informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta sono classificate in base ai tipi di informazioni applicabili di cui alla tabella 1 dell'allegato.
Categorie relative alle dimensioni dei soggetti
Qualora uno qualsiasi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o un atto delegato o di esecuzione basato sui suddetti atti ai fini dell'ESAP prescriva metadati indicanti la categoria relativa alle dimensioni di un soggetto, le informazioni sono corredate di uno degli elementi seguenti:
a) metadati indicanti una delle categorie relative alle dimensioni di cui alla tabella 2 dell'allegato se le informazioni sono trasmesse agli organismi di raccolta a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione inclusi in tale tabella;
b) metadati indicanti la categoria relativa alle dimensioni «altre dimensioni» se le informazioni sono trasmesse agli organismi di raccolta a norma di atti legislativi dell'Unione diversi da quelli inclusi nella tabella 2 dell'allegato.
Caratterizzazione dei settori industriali
Qualora uno qualsiasi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o un atto delegato o di esecuzione basato sui suddetti atti ai fini dell'ESAP prescriva metadati indicanti il settore industriale delle attività economiche:
a) i soggetti che rientrano in una o più categorie di cui alla tabella 3 dell'allegato sono classificati secondo tale tabella;
b) gli altri soggetti sono classificati sulla base di una o più delle principali sezioni della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita nel regolamento delegato (UE) 2023/137.
Riesame
Le AEV, tramite il comitato congiunto, valutano nuovamente le norme tecniche stabilite nel presente regolamento relative all'identificativo della persona giuridica, tenendo conto delle informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta. Entro il 31 dicembre 2026 le AEV presentano alla Commissione una relazione corredata, se del caso, delle proposte di progetti di modifica del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN