Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1290 DELLA COMMISSIONE, 2 luglio 2025

G.U.U.E. 14 luglio 2025, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 agosto 2025

Applicabile dal: 3 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Due degli obiettivi principali del regolamento (UE) 2024/1157 sono facilitare lo scambio di informazioni relative alle spedizioni di rifiuti tra le autorità competenti interessate e gli operatori e migliorare l'applicazione delle misure riguardanti le spedizioni di rifiuti.

2) Per rendere più efficiente lo scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2024/1157, in particolare per quanto concerne il trattamento delle notifiche e delle informazioni di spedizione dei rifiuti a norma dell'articolo 18 del medesimo, è imperativo che la trasmissione e lo scambio di informazioni e dati che riguardano le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione si svolgano per via elettronica.

3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio impone alla Commissione di gestire un sistema centrale che mette a disposizione una piattaforma che consente lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento tra i sistemi locali gestiti dalle autorità competenti degli Stati membri e i pertinenti software forniti dagli operatori commerciali. Per garantire l'interoperabilità tra il sistema centrale e i suddetti sistemi locali («i sistemi») e altri software è inoltre necessario stabilire gli obblighi procedurali, tecnici e operativi per l'attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica, come gli obblighi riguardanti l'interconnettività, l'architettura e la sicurezza.

4) L'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto xii), del regolamento (UE) 2024/1157 impone alla Commissione di consentire lo scambio di certificati di recupero o smaltimento a norma degli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento. L'obbligo riguarda anche i certificati rilasciati dagli impianti che effettuano operazioni successive intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento nel paese di destinazione. Le informazioni da fornire nel certificato sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione (2) ed è pertanto necessario consentirne lo scambio anche nel sistema centrale.

5) Il sistema centrale dovrebbe anche contribuire a migliorare l'osservanza delle misure relative alle spedizioni di rifiuti. Le autorità coinvolte nelle ispezioni dovrebbero poter accedere al sistema centrale e ottenere documenti, dati e informazioni sulle spedizioni di rifiuti. L'uso del sistema digitale dovrebbe consentire agli Stati membri di ottenere dati più accurati, che potrebbero essere riutilizzati per pianificare le ispezioni di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1157.

6) Ciascun utente dei sistemi o software dovrebbe essere proprietario e responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che trasmette o genera all'interno dei sistemi o dei software. Le autorità competenti dovrebbero essere proprietarie e responsabili dei dati, delle informazioni e dei documenti generati per conto loro da utenti debitamente autorizzati che esercitano il ruolo di autorità competente all'interno dei sistemi.

7) Affinché i sistemi che interagiscono funzionino in modo trasparente, le autorità competenti devono indicare in che modo intendono accedere al sistema centrale per quanto riguarda le procedure applicabili in materia di spedizioni di rifiuti. Poiché in alcuni Stati membri esistono più autorità competenti per le spedizioni di rifiuti, esse dovrebbero informare la Commissione anche sulla portata delle rispettive competenze. In un'ottica di trasparenza dovrebbero informare anche gli operatori, e le informazioni dovrebbero essere pubblicate sul sito web della Commissione.

8) Per un funzionamento efficiente dei sistemi che interagiscono è necessario stabilire requisiti per l'identificazione degli operatori e delle autorità competenti nei sistemi e norme per la registrazione nei sistemi da parte degli operatori, delle autorità competenti e degli utenti che li rappresentano, nonché norme che stabiliscano i casi in cui gli utenti devono accedere al sistema centrale attraverso un'interfaccia grafica utente (GUI) o attraverso un'interfaccia per programmi applicativi (API).

9) Per garantire che ciascun operatore sia registrato nel sistema centrale una sola volta, è necessario stabilire norme relative all'identificazione degli operatori nei sistemi e nei software. Ciascun operatore dovrebbe essere identificato tramite il suo numero di identificazione principale. Per gli operatori che effettuano esportazioni e importazioni di rifiuti da e verso l'Unione e che, a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono tenuti a ottenere il numero EORI, quest'ultimo costituisce il numero di identificazione principale. Analogamente, il numero EORI dovrebbe costituire il numero di identificazione principale degli operatori di paesi terzi che sono tenuti a ottenerlo secondo la normativa doganale. Per tutti gli altri operatori con sede legale nell'Unione dovrebbero essere gli Stati membri a indicare il numero da usare come numero di identificazione principale. Nell'indicare i numeri di identificazione principali degli operatori soggetti alla loro giurisdizione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della definizione di operatore, che comprende anche le persone fisiche che non svolgono attività economiche, in quanto anch'esse possono effettuare spedizioni di rifiuti e dovrebbero quindi poter accedere al sistema centrale.

10) Per garantire la corretta attuazione degli obblighi procedurali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157, i sistemi dovrebbero consentire a tutti i soggetti coinvolti di agire ricoprendo i ruoli previsti dal regolamento, cioè in qualità di autorità competenti di spedizione, transito o destinazione, produttore di rifiuti, notificatore, vettore, destinatario, impianto che riceve i rifiuti, persona che organizza la spedizione e autorità coinvolte nelle ispezioni.

11) Per garantire la corretta interazione dei sistemi locali con il sistema centrale, è necessario introdurre un processo di prova per verificare se tali sistemi sarebbero in grado di eseguire tutte le operazioni necessarie e di conseguenza di scambiare correttamente i dati con il sistema centrale.

12) Inoltre, per un corretto funzionamento dei sistemi e dei software che interagiscono è necessario stabilire un protocollo di scambio dei dati e requisiti sullo scambio dei documenti allegati.

13) Perché i sistemi garantiscano la corretta attuazione degli obblighi procedurali del regolamento (UE) 2024/1157, i sistemi e i software dovrebbero consentire di autenticare i documenti pertinenti.

14) Per garantire l'interazione tra i sistemi locali e altri software da una parte e il sistema centrale dall'altra occorre anche stabilire regole su come generare i numeri di notifica, i numeri dei documenti di cui all'allegato VII e i numeri dei documenti di movimento.

15) Per facilitare le spedizioni di rifiuti verso gli impianti a cui è stato concesso lo status di «titolare di autorizzazione preventiva» occorre fare in modo che i dati relativi a tali impianti e le procedure specifiche per la spedizione dei rifiuti a tali impianti possano essere gestiti nei sistemi e nei software.

16) Per garantire un'interazione efficiente tra i sistemi e i software è necessario determinarne le funzionalità aggiuntive. Queste ultime dovrebbero garantire che tutti gli utenti, indipendentemente dal modo in cui accedono al sistema centrale, abbiano gli stessi diritti e obblighi quando vi inseriscono dati e informazioni.

17) Per un funzionamento trasparente ed efficiente dei sistemi e dei software che interagiscono, è necessario stabilire requisiti per l'accesso e la conservazione di informazioni e documenti al loro interno. La conservazione dei dati personali nelle informazioni e nei documenti immessi nei sistemi e nei software dovrebbe limitarsi al periodo minimo richiesto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1157. E' tuttavia necessario stabilire norme relative alla conservazione dei dati personali in casi specifici non contemplati da tale articolo, in particolare quando entro un anno dal termine legale non sono stati rilasciati certificati che attestino il completamento del trattamento dei rifiuti. In questi casi i periodi di conservazione dei dati personali sono stabiliti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1157. Per i documenti di notifica tale periodo dovrebbe dunque durare 10 anni dal momento della trasmissione ai sistemi o ai software. Il periodo comprende: il periodo necessario per ottenere le autorizzazioni da tutte le autorità competenti interessate, il periodo di validità dell'autorizzazione, nonché il periodo per completare il trattamento dei rifiuti a cui fa riferimento tale documento di notifica in una situazione in cui sono stati applicati tutti i periodi massimi a norma del regolamento (UE) 2024/1157, compreso il periodo di validità prorogato dell'autorizzazione nei casi in cui i rifiuti sono stati spediti a un impianto titolare di autorizzazione preventiva. Analogamente, per i documenti di cui all'allegato VII tale periodo dovrebbe durare cinque anni dal momento della trasmissione ai sistemi o ai software.

18) L'istituzione di un sistema centrale per lo scambio di documenti e informazioni sulle spedizioni di rifiuti è un servizio pubblico digitale transeuropeo ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pertanto è stata condotta una valutazione dell'interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale «Europa interoperabile».

19) Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Analogamente, la Commissione dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

20) La bussola per la competitività dell'UE, delineata nella comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 (8), indica che il prossimo portafoglio europeo delle imprese dovrebbe agevolare lo scambio sicuro ed efficiente di dati sulle imprese, compresi i documenti di conformità alle norme e le autorizzazioni. Il portafoglio europeo delle imprese potrebbe servire agli operatori e le autorità competenti per razionalizzare la documentazione relativa alle spedizioni di rifiuti, migliorare i meccanismi di identificazione e autenticazione e rafforzare l'interoperabilità con il sistema centrale.

21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 maggio 2025.

22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento (GU L, 2024/2571, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2571/oj).

(3)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(6)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(8)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Bussola per la competitività dell'UE, COM(2025) 30 final.

(9)

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2024-02-18).

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di dati, informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157, e altri sistemi o software.

Stabilisce anche altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti a norma del suddetto regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1157.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «sistema centrale»: sistema digitale per le spedizioni di rifiuti menzionato all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 e gestito dalla Commissione;

2) «sistema locale»: un sistema gestito da un'autorità competente conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157, e che si collega al sistema centrale tramite un'API;

3) «sistemi»: il sistema centrale e i sistemi locali;

4) «software»: qualsiasi software diverso dal sistema centrale o locale, usato per la trasmissione e lo scambio delle informazioni e documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e che si collega al sistema centrale tramite un'API;

5) «sistema di ispezione»: un sistema gestito da un'autorità incaricata dell'ispezione in uno Stato membro o dalla Commissione, finalizzato a estrarre le informazioni e i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e che si collega al sistema centrale tramite un'API;

6) «interfaccia grafica utente» o «GUI»: l'interfaccia visiva usata per accedere al sistema centrale direttamente o tramite un sito web gestito dalla Commissione e che fa parte del sistema centrale;

7) «interfaccia di programmazione di un'applicazione» o «API»: l'interfaccia tecnica usata per la connessione machine-to-machine, che consente l'accesso al sistema centrale;

8) «piattaforma eFTI»: la piattaforma eFTI quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

9) «numero del documento di movimento»: il numero assegnato nei sistemi a una specifica trasmissione di informazioni conformemente al documento di movimento che figura nell'allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157;

10) «numero del documento di cui all'allegato VII»: il numero assegnato nei sistemi a una specifica trasmissione di informazioni conformemente al modulo che figura nell'allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157;

11) «utente»: qualsiasi persona fisica che usa il sistema centrale, il sistema locale o altri software;

12) «codice di registrazione e identificazione dell'operatore economico (codice EORI)»: il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all'articolo 1, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2);

13) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua, prevede di effettuare o è coinvolta in una spedizione di rifiuti e agisce in qualità di notificatore, persona che organizza la spedizione, vettore, destinatario, produttore di rifiuti o impianto di gestione dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che agisca a titolo professionale, escluse le autorità competenti e le autorità coinvolte nelle ispezioni;

14) «sito»: l'ubicazione di un operatore che ha un indirizzo o un nome diversi da quelli indicati dall'operatore alla prima registrazione nei sistemi o nei software, e a cui la legislazione nazionale applicabile consente di usare lo stesso numero di identificazione principale dell'operatore in questione;

15) «autorità»: le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2024/1157 e le autorità coinvolte nelle ispezioni;

16) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì, esclusi il 1° gennaio, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre, il 25 e il 26 dicembre.

(1)

Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

Art. 3

Proprietà e responsabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti

Ciascun utente è proprietario e responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che inserisce o genera nei sistemi. Le autorità competenti sono proprietarie e responsabili dei dati, delle informazioni e dei documenti inseriti o generati per loro conto da utenti autorizzati a svolgere il ruolo di autorità competente all'interno dei sistemi.

Oltre alle disposizioni di cui al primo paragrafo, si applicano anche le leggi nazionali che disciplinano la responsabilità delle persone che agiscono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti.

Art. 4

Dichiarazione sulle modalità di accesso al sistema centrale

1. Entro il 3 febbraio 2026, le autorità competenti dichiarano alla Commissione le modalità di accesso al sistema centrale da parte loro e degli utenti che rappresentano gli operatori con sede legale nel loro Stato membro. Ai fini di tale dichiarazione le autorità competenti compilano il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. Dopo la data di cui al paragrafo 1, un'autorità competente può modificare la dichiarazione, nel qual caso trasmette alla Commissione la dichiarazione riveduta. Le nuove norme sulle modalità di accesso al sistema centrale indicate nella dichiarazione riveduta iniziano ad applicarsi 20 giorni lavorativi dopo la trasmissione di quest'ultima, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 11, a meno che l'autorità competente non indichi nella dichiarazione riveduta una data specifica successiva.

3. Un'autorità competente può indicare nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 che usa il proprio sistema locale solo ai fini dello scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti:

a) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157;

b) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157;

c) l'approvazione e il respingimento delle richieste di autorizzazione preventiva degli impianti di recupero e la revoca delle autorizzazioni preventive, di cui all'articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (UE) 2024/1157.

4. Se un'autorità competente include nella propria dichiarazione l'indicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il sistema locale che gestisce non deve necessariamente rispettare le seguenti prescrizioni del presente regolamento:

a) Articolo 11, paragrafi 5 e 12, articolo 15, paragrafo 5, e articolo 16 se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo;

b) Articolo 11, paragrafi 5 e 12, articolo 15, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 8, articolo 16, articolo 17, paragrafi da 5 a 11, 13 e 14, se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo;

c) articolo 10, articolo 11, paragrafi 5 e 12, articolo 14, articolo 15, articolo 17, paragrafi 2, 3 e da 5 a 14, se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

Art. 5

Obblighi di accesso degli utenti

1. Gli utenti che rappresentano gli operatori o le autorità competenti che agiscono ricoprendo i ruoli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) e da e) a g) accedono al sistema centrale solo nel modo indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 effettuata dall'autorità competente.

2. Gli utenti che rappresentano gli operatori che agiscono solo nel ruolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera d) accedono al sistema centrale tramite una GUI o usando una piattaforma eFTI interconnessa col sistema centrale tramite un'API.

3. Gli utenti che rappresentano le autorità coinvolte nelle ispezioni che agiscono ricoprendo il ruolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera h) possono accedere al sistema centrale in uno dei modi seguenti:

a) tramite una GUI;

b) attraverso un sistema di ispezione o un punto di accesso per le autorità, quale definito all'articolo 1, punto 11), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 (1), interconnessi con il sistema centrale tramite un'API, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma;

c) attraverso un sistema di ispezione interconnesso a un gate eFTI, quale definito all'articolo 1, punto 12), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, interconnesso al sistema centrale tramite un'API, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli utenti che rappresentano gli operatori possono accedere al sistema centrale tramite un'API utilizzando un software che consente tale connessione alle seguenti condizioni:

a) il software è conforme alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento;

b) il software è menzionato da un'autorità competente nella dichiarazione trasmessa a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti o a determinate spedizioni di rifiuti.

5. Se l'autorità competente dichiara di accedere al sistema centrale tramite un'API, gli utenti che rappresentano tale autorità possono comunque accedere al sistema centrale tramite una GUI per le attività seguenti:

a) configurazione dell'API;

b) verifica della corretta interazione tra il sistema locale e il sistema centrale.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, del 5 luglio 2024, che stabilisce procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e il relativo trattamento da parte delle autorità competenti conformemente al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1942, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1942/oj).

Art. 6

Registrazione degli utenti

1. Ciascun utente crea un account personale nel sistema che usa per accedere al sistema centrale conformemente all'articolo 5 e all'articolo11, paragrafo 9.

2. L'accesso ai dati e alle informazioni nel sistema centrale è possibile solo se l'utente rappresenta operatori o autorità. Ciascun utente può:

a) rappresentare uno o più operatori;

b) rappresentare un'autorità competente;

c) rappresentare un'autorità coinvolta nelle ispezioni;

d) rappresentare un'autorità competente e un'autorità coinvolta nelle ispezioni;

e) non rappresentare alcuna autorità se rappresenta un operatore.

3. Il sistema centrale distingue tra i seguenti tipi di utenti:

a) utenti master, vale a dire utenti autorizzati ad aggiungere altri utenti o a rimuovere utenti dall'account di un operatore o un'autorità;

b) utenti standard, vale a dire utenti non autorizzati ad aggiungere altri utenti o a rimuovere utenti dall'account di un operatore o un'autorità.

4. Quando autorizzano un nuovo utente a rappresentare un operatore o un'autorità, gli utenti master stabiliscono se è un utente master o standard.

5. Ogni operatore ha almeno un utente master e ogni autorità ha almeno due utenti master per garantire il servizio in caso di assenza di uno di essi.

Art. 7

Registrazione degli operatori e dei siti nel sistema centrale

1. Se un operatore o uno dei suoi siti coinvolti nella spedizione di rifiuti non è registrato nel sistema centrale, l'utente che lo rappresenta fornisce all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede legale l'operatore in questione i dati di cui all'allegato II, parte E, punto 2, relativi all'operatore e chiede che l'operatore o il sito in questione sia registrato nel sistema centrale.

2. Entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di cui al medesimo paragrafo verifica le informazioni ricevute e intraprende una delle azioni seguenti:

a) registra l'operatore o il suo sito e autorizza il primo utente a rappresentare l'operatore o il sito;

b) chiede informazioni aggiuntive;

c) rifiuta la registrazione.

3. Entro tre giorni lavorativi l'autorità competente di cui al paragrafo 1 riesamina le informazioni aggiuntive ricevute a norma del paragrafo 2, lettera b), e intraprende una delle azioni seguenti:

a) registra l'operatore o il suo sito e autorizza il primo utente a rappresentare l'operatore o il sito;

b) rifiuta la registrazione.

4. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa l'operatore o il suo sito dell'azione intrapresa a norma del paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta di cui al paragrafo 1, o entro tre giorni lavorativi da quando riceve le informazioni aggiuntive a norma del paragrafo 2, lettera b).

Se rifiuta la registrazione dell'operatore o del suo sito, l'autorità competente informa l'utente che l"ha richiesta dei motivi del rifiuto.

5. Se l'autorità competente di cui al paragrafo 1 autorizza il primo utente a rappresentare l'operatore o il sito in questione, l'utente autorizzato deve essere un utente master.

6. Se un operatore con sede in un paese terzo non collegato al sistema centrale non è registrato nel sistema centrale, l'autorità competente dello Stato membro che, nel contesto di una notifica, agirebbe in qualità di autorità competente di spedizione o di destinazione registra l'operatore in questione nel sistema centrale. La registrazione è effettuata su richiesta dell'operatore che intende agire in qualità di notificatore o impianto che riceve i rifiuti, registrando nel sistema centrale i dati di cui all'allegato II, parte E, punto 2 relativi all'operatore.

7. Al momento della registrazione degli operatori nel sistema centrale, le autorità competenti si limitano a verificare se l'operatore in questione esiste e se l'utente che afferma di rappresentarlo è autorizzato a farlo.

Al momento della registrazione del sito di un operatore nel sistema centrale, l'autorità competente, oltre alle informazioni di cui al primo comma, verifica se il sito è effettivamente collegato all'operatore in questione.

8. Gli Stati membri che hanno più autorità competenti stabiliscono norme sulla ripartizione delle competenze tra le autorità che registrano nel sistema centrale gli operatori con sede legale nel territorio dello Stato membro in questione.

9. Se in uno Stato membro ci sono più autorità competenti, l'utente che rappresenta un operatore con sede legale nel territorio di tale Stato membro indica quale delle autorità competenti sia responsabile della registrazione dell'operatore ai sensi delle norme nazionali applicabili di cui al paragrafo 8.

Art. 8

Registrazione delle autorità nel sistema centrale

1. Se un'autorità di uno Stato membro non è registrata nel sistema centrale, gli utenti che la rappresentano ne richiedono la registrazione, forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti su tale autorità e indicano se si tratta di un'autorità competente o di un'autorità coinvolta nelle ispezioni.

2. Entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta, la Commissione verifica le informazioni di cui al paragrafo 1 e intraprende una delle azioni seguenti:

a) registra l'autorità, la autorizza ad agire ricoprendo uno o più ruoli di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, e autorizza il primo utente a rappresentarla;

b) chiede informazioni aggiuntive;

c) rifiuta la registrazione.

3. Entro tre giorni lavorativi la Commissione riesamina le informazioni aggiuntive ricevute a norma del paragrafo 2, lettera b), e intraprende una delle azioni seguenti:

a) registra l'autorità, la autorizza ad agire ricoprendo uno o più ruoli di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, e autorizza il primo utente a rappresentarla;

b) rifiuta la registrazione.

4. La Commissione informa l'autorità della propria decisione in merito alla registrazione entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 o entro tre giorni lavorativi da quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. Se la Commissione ha autorizzato il primo utente a rappresentare l'autorità in questione, l'utente autorizzato deve essere un utente master.

6. Se un'autorità competente di un paese terzo non collegato al sistema centrale non è registrata nel sistema centrale, la Commissione la registra entro cinque giorni lavorativi da quando riceve la richiesta.

La richiesta di registrazione deve essere presentata dall'autorità competente dello Stato membro che, nel contesto di una notifica, agirebbe in qualità di autorità competente di spedizione, transito o destinazione. L'autorità competente di tale Stato membro contatta la Commissione su richiesta dell'operatore che intende esportare rifiuti verso il paese terzo in questione o importare da tale paese terzo, e garantisce la correttezza delle informazioni fornite alla Commissione.

CAPO 2

REQUISITI PER L'INTEROPERABILITA' TRA IL SISTEMA CENTRALE E I SISTEMI LOCALI O I SOFTWARE

Art. 9

Identificazione degli operatori e delle autorità competenti nei sistemi

1. I sistemi e i software identificano gli operatori in base al loro numero di identificazione principale.

2. Se è registrato a fini doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'operatore fornisce il proprio numero EORI come numero di identificazione principale in conformità del presente regolamento.

3. Entro il 3 febbraio 2026, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli operatori quale numero di identificazione costituisce il numero di identificazione principale degli operatori con sede nel loro Stato membro e non identificati a norma del paragrafo 2. Gli Stati membri specificano inoltre quali numeri di registrazione devono essere forniti per la registrazione nei sistemi o nei software.

4. Il numero di identificazione principale degli operatori con sede in paesi terzi che non sono tenuti a registrarsi a fini doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 è un altro numero di identificazione, stabilito dalla legislazione del paese in cui ha sede l'operatore.

5. I sistemi e i software devono consentire di identificare gli operatori anche sulla base di altri numeri di identificazione.

6. Un operatore può indicare nei sistemi o nei software se ha uno o più siti. Se ha uno o più siti, l'operatore indica se e quale di questi è interessato da una determinata operazione ogni volta che agisce nei sistemi o nei software.

7. I sistemi e i software identificano le autorità competenti in base ai codici di cui alla casella 15, lettera b) del modulo che figura all'allegato I A del regolamento (UE) 2024/1157.

8. Il sistema centrale assegna un codice specifico all'autorità competente quando la Commissione autorizza il primo utente ad agire per conto di tale autorità. Il codice deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere unico;

b) essere preceduto da un codice a due lettere che identifica il paese di spedizione conformemente all'elenco delle abbreviazioni della norma ISO 3166-1 alpha-2;

c) comprendere due caratteri numerici dopo il codice di cui alla lettera b).

Nei casi illustrati all'articolo 8, paragrafo 6, il codice specifico è assegnato quando l'autorità competente del paese terzo interessato è registrata nel sistema centrale.

Art. 10

Ruoli

1. I sistemi devono consentire agli operatori e alle autorità di agire ricoprendo uno o più dei ruoli seguenti:

a) autorità competente di:

i) spedizione;

ii) transito;

iii) destinazione;

b) produttore di rifiuti;

c) notificatore;

d) vettore;

e) destinatario;

f) impianto che riceve i rifiuti;

g) persona che organizza la spedizione;

h) autorità coinvolta nelle ispezioni.

I software devono consentire agli operatori di agire ricoprendo uno o più dei ruoli di cui al primo comma, lettere b), c) e da e) a g).

2. Gli operatori agiscono nei sistemi o nei software ricoprendo uno o più dei ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a g).

3. Le autorità competenti agiscono nei sistemi o nei software ricoprendo uno o più dei ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a). Se del caso, le autorità competenti possono anche agire nei sistemi ricoprendo uno qualsiasi dei ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a g).

4. Le autorità coinvolte nelle ispezioni agiscono nei sistemi o nei software nel ruolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h).

5. I ruoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono assegnati come segue, a seconda della dichiarazione dell'autorità competente sulle modalità di accesso al sistema centrale, presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1:

a) accesso al sistema centrale tramite una GUI: assegnazione attraverso il sistema centrale da parte della Commissione;

b) accesso al sistema centrale tramite un'API: assegnazione secondo le modalità ritenute opportune dall'autorità competente interessata.

6. Il ruolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), è assegnato dalla Commissione attraverso il sistema centrale.

Art. 11

Processo di prova dell'interoperabilità

1. I sistemi locali devono poter eseguire le operazioni di cui all'allegato II, conformemente ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'autorità competente indica che accede al sistema centrale tramite un'API per quanto riguarda le azioni riportate in appresso, il sistema locale che gestisce deve poter eseguire le operazioni seguenti:

a) per quanto riguarda la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157, tutte le operazioni contrassegnate come «PIC» nella colonna «Procedura di spedizione dei rifiuti» nella tabella all'allegato III del presente regolamento;

b) per quanto riguarda la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157, tutte le operazioni contrassegnate come «Allegato VII» nella colonna «Procedura di spedizione dei rifiuti» nella tabella all'allegato III del presente regolamento;

c) per quanto riguarda la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca dell'autorizzazione preventiva per gli impianti, tutte le operazioni contrassegnate come «Per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva» nella colonna «Commenti» della tabella all'allegato III del presente regolamento.

3. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'autorità competente dichiara di accedere al sistema centrale tramite un'API, si applicano le regole seguenti:

a) se l'autorità competente agisce in qualità di autorità competente di spedizione, il sistema locale che gestisce:

i) deve eseguire tutte le operazioni contrassegnate come «AC» e «AC di spedizione» nella colonna «Ruolo dell'utente che esegue l'operazione» nella tabella all'allegato III del presente regolamento;

ii) non deve necessariamente eseguire le operazioni contrassegnate come «AC di transito» o «AC di destinazione» nella colonna «Ruolo dell'utente che esegue l'operazione» nella tabella all'allegato III del presente regolamento;

b) se l'autorità competente agisce in qualità di autorità competente di transito, il sistema locale che gestisce:

i) deve eseguire tutte le operazioni contrassegnate come «AC» o «AC di transito» nella colonna «Ruolo dell'utente che esegue l'operazione» nella tabella all'allegato III del presente regolamento;

ii) non deve necessariamente eseguire le operazioni contrassegnate come «AC di spedizione» o «AC di destinazione» nella colonna «Ruolo dell'utente che esegue l'operazione» nella tabella all'allegato III del presente regolamento;

c) se l'autorità competente agisce in qualità di autorità competente di destinazione, il sistema locale che gestisce:

i) deve a eseguire tutte le operazioni contrassegnate come «AC» o «AC di destinazione» nella colonna «Ruolo dell'utente che esegue l'operazione» nella tabella all'allegato III del presente regolamento;

ii) non deve necessariamente eseguire le operazioni contrassegnate come «AC di spedizione» o «AC di transito» nella colonna «Ruolo dell'utente che esegue l'operazione» nella tabella all'allegato III del presente regolamento.

4. Per agevolare l'autorità competente nel processo di registrazione e autorizzazione degli utenti a rappresentare gli operatori o i loro siti nel sistema centrale cui si accede tramite una GUI, il sistema locale dell'autorità competente in questione può eseguire le operazioni elencate nell'allegato II, parte G, se nella dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'autorità competente indica che:

a) gli utenti che rappresentano gli operatori accedono al sistema centrale tramite un'API utilizzando un sistema locale per la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi a determinate spedizioni di rifiuti, mentre accedono al sistema centrale tramite una GUI per la trasmissione e lo scambio di documenti relativi ad altre spedizioni di rifiuti;

b) gli utenti che rappresentano gli operatori accedono al sistema centrale tramite una GUI e l'autorità competente vi accede tramite un'API;

c) gli utenti che rappresentano gli operatori possono accedere al sistema centrale tramite un'API utilizzando i software e l'autorità competente vi accede tramite un'API utilizzando un sistema locale.

5. I sistemi di ispezione devono eseguire le operazioni di cui all'allegato II, parte F, del presente regolamento pertinenti per i dati che tali sistemi dovrebbero ottenere dal sistema centrale.

I software devono eseguire le operazioni di cui all'allegato II pertinenti per la portata delle funzionalità che dovrebbero offrire.

6. L'autorità competente che intende accedere al sistema centrale tramite un'API effettua prove che confermino la capacità del suo sistema locale di eseguire tutte le operazioni pertinenti di cui all'allegato II o di offrire altre funzionalità attuate nel sistema centrale, ove opportuno.

7. Le prove di cui al paragrafo 6 sono completate almeno 25 giorni lavorativi prima della data a decorrere della quale l'autorità competente intende accedere al sistema centrale tramite un'API.

8. L'autorità competente comunica per iscritto alla Commissione se le prove di cui al paragrafo 6 sono state completate con esito positivo o meno.

9. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'autorità competente ha indicato che tutti gli utenti che rappresentano gli operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, con sede legale sotto la giurisdizione dell'autorità competente accedono al sistema centrale tramite un sistema locale, tali utenti accedono al sistema centrale tramite una GUI finché tale autorità competente non completa con esito positivo le prove di cui al paragrafo 6.

10. L'autorità competente di cui al paragrafo 9 può eseguire altre prove a norma dei paragrafi 7 e 8 per garantire l'interoperabilità tra il sistema locale che gestisce e il sistema centrale.

11. Se le prove di cui al paragrafo 6 vengono completate con esito positivo, gli utenti di cui al paragrafo 9 accedono al sistema centrale tramite un'API utilizzando il sistema locale dell'autorità competente che ha giurisdizione sugli operatori da loro rappresentati, conformemente alla dichiarazione dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Quest'obbligo si applica dopo 25 giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità competente ha confermato per iscritto alla Commissione che le prove sono state completate con esito positivo. Nella conferma l'autorità competente può indicare una data specifica successiva a questi 25 giorni lavorativi, nel qual caso gli utenti accedono al sistema centrale tramite un'API a partire da tale data.

12. I software e i sistemi di ispezione possono eseguire prove per confermare che sono in grado di eseguire tutte le operazioni pertinenti di cui al paragrafo 5 o altre funzionalità attuate nel sistema centrale, ove opportuno.

Art. 12

Protocollo per lo scambio di dati

1. I sistemi locali usano il protocollo per lo scambio di dati illustrato nell'allegato II per tutte le operazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, i software usano il protocollo per lo scambio di dati illustrato nell'allegato II per le operazioni pertinenti.

Art. 13

Requisiti per lo scambio di documenti allegati

I sistemi e i software consentono lo scambio di documenti allegati solo alle seguenti condizioni:

a) in formato pdf o jpeg;

b) le dimensioni del singolo allegato non superano i 32 MB.

Art. 14

Autenticazione dei documenti

1. Tutti i sistemi e i software richiedono agli utenti di autenticare i documenti o elementi seguenti:

a) per quanto riguarda il notificatore:

i) il documento di notifica al momento della trasmissione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1157 o al momento della trasmissione di informazioni e documentazione aggiuntive a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 8, del medesimo regolamento;

ii) il documento di movimento di cui all'allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157 («documento di movimento»), compilato conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

iii) una richiesta di modificare i dettagli o le condizioni riguardanti una spedizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del suddetto regolamento;

b) per quanto riguarda l'autorità competente:

i) le informazioni che chiede o fornisce a norma dell'articolo 8, paragrafi 1, da 4 a 7, 9, 10 e 11 o 12 del regolamento (UE) 2024/1157, o il suo avviso di ricevimento, se opportuno;

ii) qualsiasi decisione relativa a una notifica a norma dell'articolo 9 o dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento;

c) per quanto riguarda l'impianto verso il quale sono spediti i rifiuti oggetto di una notifica autorizzata:

i) la conferma del ricevimento dei rifiuti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2024/1157;

ii) ove opportuno, i certificati al momento della trasmissione a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, o dell'articolo 16, paragrafo 6, del suddetto regolamento;

d) per quanto riguarda la persona che organizza la spedizione:

i) la trasmissione del modulo che figura nell'allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157 («documento di cui all'allegato VII»);

ii) il trasferimento di rifiuti a un vettore;

e) per quanto riguarda l'impianto verso cui sono spediti i rifiuti cui si applica l'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157:

i) la conferma di ricevimento dei rifiuti a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, del suddetto regolamento;

ii) ove opportuno, i certificati al momento della trasmissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 9, del suddetto regolamento;

f) per quanto riguarda il vettore: la presa in carico dei rifiuti che trasporta conformemente alla casella 8 del documento di movimento o alla casella 5 del documento di cui all'allegato VII;

g) per quanto riguarda il destinatario: la conferma di ricevimento dei rifiuti conformemente alla casella 17 del documento di movimento o alla casella 13 del documento di cui all'allegato VII;

h) per quanto riguarda il produttore iniziale di rifiuti: la trasmissione del documento di notifica a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157 e del documento di cui all'allegato VII a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento.

2. L'autenticazione di cui al paragrafo 1 deve fornire le seguenti informazioni:

a) data e ora dell'autenticazione, secondi compresi, e fuso orario;

b) nome e cognome dell'utente che effettua l'autenticazione;

c) ruolo dell'utente che effettua l'autenticazione dei documenti all'interno dell'autorità competente o per conto dell'operatore, a seconda dei casi.

3. Tutti i sistemi e i software si scambiano le informazioni di cui al paragrafo 2 conformemente all'articolo 12.

4. Tutti i sistemi e i software registrano e conservano i log di audit contenenti le informazioni di cui al paragrafo 2 e forniscono tali log su richiesta delle autorità.

Art. 15

Numero di notifica, numero del documento di cui all'allegato VII, numero del documento di movimento

1. Prima che un notificatore trasmetta una notifica per le spedizioni che hanno inizio nell'Unione, il sistema o il software che utilizza devono consentire di generare un numero di notifica conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Perché il sistema o il software possa generare il numero di notifica di cui al paragrafo 1, il notificatore deve fornire le informazioni seguenti:

a) il proprio nome, indirizzo e numero di identificazione principale;

b) nome e indirizzo del sito, se applicabile;

c) paese di spedizione;

d) autorità competente di spedizione.

3. Se il paese di spedizione è uno Stato membro, il numero di notifica delle spedizioni deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere unico;

b) essere preceduto dal codice dell'autorità competente di spedizione interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 8;

c) indicare dopo il prefisso le ultime due cifre dell'anno civile in cui è stato generato;

d) essere composto da 12 caratteri;

e) se il numero è generato nel sistema centrale, l'ultimo carattere aggiuntivo deve essere la lettera «i»;

f) non contenere spazi vuoti, lettere diverse da quelle di cui alle lettere b) ed e), segni di interpunzione o altri simboli.

4. Se i rifiuti sono importati nell'Unione o vi transitano da e verso paesi terzi, i sistemi o i software devono svolgere le funzioni seguenti:

a) verificare se il numero di notifica è conforme al paragrafo 3, lettera a);

b) consentire agli utenti che trasmettono tutte le informazioni pertinenti al sistema a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), dell'articolo 57 o dell'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1157 di introdurre nel sistema che utilizzano il numero di notifica attribuito dall'autorità competente di spedizione.

5. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica all'attribuzione dei numeri ai documenti di cui all'allegato VII con le seguenti modifiche:

a) quando viene trasmesso un documento di cui all'allegato VII viene generato un numero di documento di cui all'allegato VII;

b) ciascun numero di documento di cui all'allegato VII è composto dal prefisso «GLW» seguito dal codice del paese di spedizione di cui all'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del presente regolamento, e dalle ultime due cifre dell'anno civile in cui è stato trasmesso il documento;

c) il numero del documento di cui all'allegato VII è composto da 16 caratteri;

d) la sigla «GLW» e il codice del paese dovrebbero essere separati da un punto.

6. Per le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2024/1157 che hanno inizio nell'Unione, i sistemi o i software assegnano un numero di documento di movimento non appena viene trasmesso un documento di movimento. Il numero del documento di movimento deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere unico;

b) iniziare con il numero di notifica del documento di notifica in base al quale viene preparato il documento di movimento;

c) il numero di notifica deve essere seguito dal numero di serie del documento di movimento di cui alla casella 2 dell'allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157;

d) i numeri di cui alle lettere b) e c) devono essere separati da un punto;

e) non contenere spazi vuoti, segni di interpunzione, lettere diverse da quelle di cui alla lettera b) o simboli diversi da quelli di cui alla lettera d).

Al momento della trasmissione di un documento di movimento, i sistemi o i software assegnano un numero di serie a tale documento. Il numero di serie è composto da 6 cifre. Ove opportuno, è preceduto da uno più zeri.

7. Se i rifiuti sono importati nell'Unione o vi transitano da e verso paesi terzi, i sistemi devono svolgere le funzioni seguenti:

a) verificare se il numero del documento di movimento è conforme al paragrafo 6, lettera a);

b) consentire al notificatore di inserire il numero del documento di movimento assegnato dall'autorità competente di spedizione nel paese terzo in conformità delle proprie norme nazionali nel sistema che il notificatore utilizza.

8. Se i rifiuti sono importati nell'Unione o vi transitano da e verso paesi terzi e non esistono norme nazionali sulla struttura e l'assegnazione dei numeri dei documenti di movimento nel paese di spedizione, per cui al documento di movimento non è stato attribuito alcun numero, il notificatore inserisce il numero del documento di movimento nel sistema che sta usando conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6.

9. Il numero di notifica, il numero del documento di cui all'allegato VII e il numero del documento di movimento non devono essere riutilizzati, nemmeno se la notifica, il documento di cui all'allegato VII o il documento di movimento trasmessi sono stati annullati, ritirati o invalidati in altro modo.

Art. 16

Impianti titolari di autorizzazione preventiva

1. I sistemi devono consentire alle autorità competenti di trasmettere le seguenti informazioni relative agli impianti titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1157:

a) nome e indirizzo dell'impianto e numero di identificazione principale dell'operatore di tale impianto;

b) nome e indirizzo del sito, se del caso;

c) il codice o i codici R di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE per le operazioni di recupero per le quali è rilasciata l'autorizzazione preventiva;

d) il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali è rilasciata l'autorizzazione preventiva e il quantitativo totale di tali rifiuti oggetto di autorizzazione preventiva;

e) le date di inizio e fine validità dell'autorizzazione preventiva;

f) informazioni sull'eventuale revoca totale o parziale dell'autorizzazione preventiva, e data a decorrere dalla quale la revoca ha effetto;

g) copia della decisione sull'autorizzazione preventiva.

2. I sistemi mettono le informazioni di cui al paragrafo 1 a disposizione di tutti gli utenti.

3. I sistemi e i software devono consentire ai notificatori di indicare, quando trasmettono la notifica, se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva.

Se il notificatore indica che la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i sistemi applicano le procedure di cui all'articolo 14, paragrafi 12 e da 14 a 16, del regolamento (UE) 2024/1157. L'autorità competente interessata può rifiutarsi di applicare tali procedure, nel qual caso i sistemi consentono alle autorità competenti di dare informazioni sul rifiuto.

Art. 17

Funzionalità dei sistemi

1. I sistemi e, se del caso, i software devono avere tutte le funzionalità di cui al presente articolo.

2. Se nel documento di notifica o nel documento di cui all'allegato VII l'operatore indica lo stesso soggetto come «importatore-destinatario» e come «impianto» verso il quale sono spediti i rifiuti, i sistemi non consentono di eseguire le seguenti operazioni di cui all'allegato II, parti B e C:

a) «trasmettere la conferma del ricevimento da parte del destinatario»;

b) «aggiornare la conferma del ricevimento da parte del destinatario»

c) «trasmettere la conferma del ricevimento da parte del destinatario - documento di cui all'allegato VII»;

d) «aggiornare la conferma del ricevimento da parte del destinatario - documento di cui all'allegato VII».

3. I sistemi consentono agli utenti che effettuano le operazioni «trasmettere una nuova notifica», «aggiornare la notifica», «trasmettere un documento di movimento», «aggiornare un documento di movimento», «trasmettere un documento di cui all'allegato VII» e «aggiornare un documento di cui all'allegato VII» elencate nell'allegato II del presente regolamento, se del caso, di inserire più voci per quanto riguarda:

a) i vettori indicati nella casella 8 degli allegati I A e I B del regolamento (UE) 2024/1157 e nella casella 5 dell'allegato VII del medesimo regolamento;

b) gli impianti che ricevono i rifiuti dopo un'operazione intermedia di trattamento dei rifiuti;

c) i produttori di rifiuti;

d) gli elenchi e i codici di identificazione dei rifiuti;

e) i codici doganali (SA) e i codici delle merci;

f) i codici del tipo di imballaggio;

g) i codici delle caratteristiche fisiche;

h) i codici delle operazioni di recupero o di smaltimento;

i) i paesi di transito, le autorità competenti di transito e gli uffici doganali di transito.

4. I sistemi consentono agli utenti che eseguono le operazioni «creare un operatore» e «aggiornare un operatore» di cui all'allegato II, parte E, del presente regolamento di inserire più voci per quanto riguarda:

a) i numeri di registrazione degli operatori o dei siti;

b) gli altri identificativi degli operatori o dei siti.

5. I sistemi devono richiedere la presentazione di una conferma di ricevimento da parte dell'impianto distinta per ciascun documento di movimento trasmesso. Il presente paragrafo si applica, se del caso, alle conferme di ricevimento da parte del destinatario e ai certificati di completamento rilasciati dagli impianti.

6. I sistemi devono garantire che i dati contenuti nei documenti di movimento corrispondano ai dati contenuti nel documento di notifica come segue:

a) le informazioni nella casella 3 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 1 del documento di notifica;

b) le informazioni nella casella 4 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 2 del documento di notifica;

c) la casella 7 del documento di movimento deve essere compilata indicando i tipi di imballaggi in modo conforme alle informazioni che figurano nella casella 7 del documento di notifica;

d) le informazioni nella casella 7 del documento di movimento relative alle prescrizioni particolari per la movimentazione devono essere identiche a quelle della casella 7 del documento di notifica a tale riguardo;

e) la casella 8 del documento di movimento deve essere compilata indicando uno degli operatori elencati nella casella 8 del documento di notifica;

f) le informazioni nella casella 9 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 9 del documento di notifica;

g) le informazioni nella casella 10 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 10 del documento di notifica;

h) le informazioni nella casella 11 del documento di movimento devono essere identiche a quelle sui codici D o R della casella 11 del documento di notifica;

i) le informazioni nella casella 12 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 12 del documento di notifica;

j) le informazioni nella casella 13 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 13 del documento di notifica;

k) le informazioni nella casella 14 del documento di movimento devono essere identiche a quelle della casella 14 del documento di notifica;

Qualora fosse necessario aggiungere nuovi dati non inclusi nel documento di notifica ai documenti di movimento, alle conferme di ricevimento da parte del destinatario o dell'impianto, o ai certificati di completamento rilasciati dall'impianto, i sistemi richiedono che il documento di notifica sia prima aggiornato con questi nuovi dati.

7. I sistemi non generano documenti di movimento in numero superiore rispetto al numero totale di spedizioni indicate nella casella 4 del documento di notifica corrispondente o nelle condizioni allegate all'autorizzazione delle autorità competenti interessate, se tali condizioni indicano un numero inferiore a quello che figura nel documento di notifica.

8. Se un documento di movimento è annullato e la spedizione a cui faceva riferimento non avviene, il documento di movimento annullato non è conteggiato nei sistemi ai fini del numero di documenti di movimento di cui al paragrafo 7 che possono essere generati dopo una notifica.

9. Se nel documento di notifica il notificatore indica che intende effettuare una spedizione unica, i sistemi consentono di indicare solo «1» nella casella 4 di tale documento.

Se nel documento di notifica il notificatore indica che intende effettuare spedizioni multiple, i sistemi consentono di indicare solo numeri superiori a 1 nella casella 4 di tale documento.

10. I sistemi consentono al notificatore di indicare nei documenti di movimento solo un quantitativo di rifiuti da spedire pari o inferiore al valore del quantitativo totale di rifiuti previsto di cui alla casella 5 del documento di notifica o alle condizioni allegate all'autorizzazione delle autorità competenti interessate, se tali condizioni specificano un quantitativo inferiore a quello che figura nel documento di notifica.

11. I sistemi consentono alle autorità competenti di eseguire l'operazione «aggiornare una decisione» di cui all'allegato II, parte A, in relazione alle decisioni che hanno presentato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 solo nei modi seguenti:

a) da «autorizzazione» a «obiezione» o «revoca»;

b) da «obiezione» a «autorizzazione»;

c) le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1157 possono essere aggiunte, modificate o rimosse.

12. I sistemi consentono agli utenti che rappresentano l'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire solo le operazioni «aggiornare una richiesta di ripresa» e «aggiornare una richiesta di ripresa - documento di cui all'allegato VII», di cui all'allegato II, parti B e C.

13. I sistemi considerano il documento di notifica come debitamente compilato da parte dell'autorità competente di transito in conformità dell'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1157, e lo contrassegnano di conseguenza, nei seguenti casi:

a) l'autorità competente di transito non ha presentato una richiesta di informazioni e documenti aggiuntivi entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1157;

b) l'autorità competente di destinazione ha indicato che la notifica è debitamente completata conformemente all'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/1157;

c) l'autorità competente di destinazione ha indicato che la notifica è debitamente compilata conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1157.

14. Se il notificatore chiede una modifica della notifica autorizzata a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157, i sistemi e i software presumono che tale modifica sia stata autorizzata da tutte le autorità competenti, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157, solo se tutte le autorità competenti interessate hanno indicato nei sistemi che approvano la modifica richiesta.

In caso di accordo a norma del primo comma, l'autorità competente di spedizione introduce nei sistemi la modifica concordata della notifica autorizzata.

In caso di importazione di rifiuti nell'Unione, a introdurre la modifica nei sistemi è l'autorità competente di destinazione. Se i rifiuti transitano attraverso l'Unione, a introdurre la modifica è l'autorità competente di transito del primo Stato membro attraverso il quale transitano.

CAPO 3

REQUISITI PER L'ATTUAZIONE PRATICA DELLA TRASMISSIONE E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER VIA ELETTRONICA

Art. 18

Requisiti di accesso

1. Ogni operatore ha accesso alle informazioni e ai documenti che ha trasmesso o che gestisce tramite i sistemi o i software.

2. Ogni operatore che agisce nei sistemi o nei software in qualità di produttore di rifiuti, notificatore, destinatario o impianto che riceve i rifiuti ha accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157 in cui è coinvolto.

3. Ogni operatore che agisce nei sistemi o nei software in qualità di produttore di rifiuti, persona che organizza la spedizione, destinatario o impianto che riceve rifiuti ha accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157 in cui è coinvolto.

4. Ogni operatore che agisce nel sistema centrale o nel software in qualità di vettore ha accesso ai documenti e alle informazioni seguenti:

a) documenti di notifica in cui è indicato come vettore, dopo che tutte le autorità competenti hanno dato il loro consenso, se del caso;

b) autorizzazioni delle autorità competenti di cui alla lettera a), comprese le eventuali condizioni a cui sono subordinate;

c) documenti di movimento creati sulla base dei documenti di notifica di cui alla lettera a);

d) documenti di cui all'allegato VII in cui è indicato come vettore, dopo che sono stati autenticati dalla persona che organizza la spedizione.

5. Ogni autorità che agisce nei sistemi in qualità di autorità competente ha accesso a quanto segue:

a) informazioni e documenti che trasmette, gestisce o scambia tramite il sistema centrale o il proprio sistema locale;

b) informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157 in cui è coinvolta;

c) informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157 che sono destinate a essere effettuate o sono effettuate da, attraverso o verso il territorio del suo Stato membro.

6. Ogni autorità che agisce in qualità di autorità coinvolta nelle ispezioni ha accesso a tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi a qualsiasi spedizione di rifiuti e può conservarli ai fini dell'applicazione della legge, in particolare nei procedimenti penali, conformemente alle norme nazionali relative alla conservazione di tali dati, informazioni e documenti.

7. I sistemi e, se del caso, i software mostrano le informazioni seguenti:

a) il numero di giorni per l'esecuzione delle azioni di cui alle voci 2, 4, 8 e da 14 a 16 della tabella che figura nell'allegato III del presente regolamento, conformemente ai termini stabiliti negli articoli 8, 9 e 14 del regolamento (UE) 2024/1157;

b) il numero di giorni trascorsi dalla scadenza dei termini di cui alla lettera a).

8. I sistemi e i software mostrano le informazioni di cui al paragrafo 7 a partire dalla data in cui un utente ha autenticato un documento trasmesso al sistema, secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

9. I sistemi locali e i software mostrano le informazioni di cui al paragrafo 7 in modo chiaro e visibile per tutti gli utenti coinvolti in una determinata spedizione, in modo che sia sempre possibile identificare con certezza la fase della procedura.

10. La Commissione può accedere alle informazioni e ai documenti scambiati nel sistema centrale per conformarsi agli obblighi che le incombono a norma del regolamento (UE) 2024/1157 e garantire il corretto funzionamento del sistema centrale.

Art. 19

Prescrizioni in materia di conservazione

1. I sistemi e i software conservano tutte le informazioni e i documenti scambiati tramite il sistema centrale in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1157.

2. Se le informazioni o i documenti sono stati aggiornati dopo la trasmissione nel sistema centrale da parte di uno degli utenti, il paragrafo 1 si applica alla conservazione delle informazioni e dei documenti seguenti:

a) le versioni aggiornate delle informazioni, dei documenti e degli allegati e tutte le modifiche introdotte dopo la prima trasmissione;

b) tutti gli allegati caricati dopo la prima trasmissione.

Art. 20

Scambio reciproco e sincronizzazione dei dati

1. Lo scambio di dati tra il sistema centrale e i sistemi locali o i software deve essere reciproco.

2. La sincronizzazione dei dati inseriti in un sistema è effettuata dopo ciascuna operazione di cui all'allegato II, parti da A a E, e in ogni caso almeno ogni 12 ore.

3. Il presente articolo non si applica ai sistemi di ispezione e ai software che interagiscono col sistema centrale solo per estrarre informazioni e documenti.

Art. 21

Sicurezza

I sistemi e i software sono progettati e sviluppati in modo tale da conseguire un adeguato livello di sicurezza, in particolare cibersicurezza, e da operare in modo coerente in questo ambito durante tutto il loro ciclo di vita.

Art. 22

Governance dei dati

I sistemi e i software devono garantire che i dati raccolti siano di elevata qualità, per esempio mettendo in atto meccanismi di verifica della qualità dei dati e strumenti di monitoraggio dell'accuratezza dei dati.

Art. 23

Riservatezza dei dati

I sistemi e i software sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire la riservatezza dei dati scambiati, compresa la protezione da accessi non autorizzati o illeciti e da perdite, distruzione o danni accidentali, grazie al ricorso a misure tecniche adeguate.

Art. 24

Conservazione dei dati personali

1. I sistemi o i software conservano i dati personali provenienti dalle informazioni e dai documenti scambiati a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 per cinque anni come segue:

a) nel contesto di una notifica, dalla data di trasmissione di un certificato nei sistemi o nei software conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, o all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1157;

b) nel contesto di una notifica generale, dalla data di trasmissione dell'ultimo certificato nei sistemi o nei software conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 o all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1157;

c) nel contesto di un documento di cui all'allegato VII, dalla data di trasmissione di un certificato nei sistemi o nei software conformemente all'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1157.

2. Se i certificati di cui al paragrafo 1 non sono rilasciati al più tardi un anno dopo la scadenza dei termini di cui, rispettivamente, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 6, o all'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1157, i sistemi o i software conservano i dati personali provenienti dalle informazioni e dai documenti scambiati a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 del medesimo regolamento per i seguenti periodi:

a) dieci anni dalla data in cui una notifica è stata trasmessa nei sistemi o nei software;

b) cinque anni dalla data in cui il documento di cui all'allegato VII è stato trasmesso nei sistemi o nei software.

3. Se non tutte le autorità competenti interessate hanno autorizzato la notifica, i sistemi o i software conservano i dati personali provenienti dalle informazioni e dai documenti scambiati a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 per cinque anni dalla data in cui una notifica è stata trasmessa nei sistemi o nei software.

4. I dati, le informazioni e i documenti contenenti dati personali conservati dalle autorità coinvolte nelle ispezioni ai fini dell'applicazione della legge, di cui all'articolo 18, paragrafo 6, sono conservati solo il tempo necessario a tal fine conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 25

Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali nei sistemi e nei software è possibile per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1157, in particolare per garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana in relazione alle spedizioni di rifiuti. I sistemi e i software consentono lo scambio di informazioni, documenti o dati tra le autorità competenti, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori e di conseguenza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività seguenti:

a) adozione, da parte delle autorità competenti, di decisioni relative alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157 conformemente a tale regolamento;

b) adozione, da parte delle autorità competenti e delle autorità coinvolte nelle ispezioni, di adeguate misure di esecuzione relative alle spedizioni di rifiuti, conformemente agli articoli da 60 a 66 del regolamento (UE) 2024/1157 e, se del caso, agli articoli da 67 a 71 del medesimo regolamento.

2. Il trattamento dei dati personali nei sistemi o nei software è possibile solo per le seguenti categorie di soggetti interessati:

a) persone fisiche che usano i sistemi;

b) persone fisiche i cui dati personali sono contenuti in documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, in particolare il documento di notifica, il documento di movimento o il documento di cui all'allegato VII;

c) persone fisiche i cui dati personali sono contenuti in altri documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, in particolare i documenti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1157;

d) personale autorizzato delle autorità competenti o delle autorità coinvolte nelle ispezioni, i cui dati personali sono contenuti nei documenti di cui alle lettere b) e c);

e) personale della Commissione e fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e che svolgono operazioni e attività di manutenzione correlate al sistema centrale.

3. Il trattamento dei dati personali nei sistemi o dei software è possibile solo per le seguenti categorie di dati personali:

a) nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, firma, incarico svolto quando rappresentano l'operatore e numero di identificazione delle persone fisiche di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), come richiesto dal diritto dell'Unione;

b) nome, firma e incarico svolto dal personale di cui al paragrafo 2, lettere a), d), ed e), quando rappresenta l'autorità interessata.

4. Le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati personali scambiati attraverso il sistema centrale conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e al presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, trattano tali dati per le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I titolari del trattamento garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati trattati per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento.

5. Nonostante il paragrafo 4, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali scambiati attraverso il sistema centrale conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e al presente regolamento. La Commissione può trattare tali dati per le seguenti finalità:

a) pubblicare informazioni sulle spedizioni di rifiuti conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1157;

b) preparare statistiche relative alle spedizioni di rifiuti e relazioni in materia, comprese le relazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 73, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 84 del regolamento (UE) 2024/1157;

c) esercitare i poteri di ispezione conferiti alla Commissione a norma degli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157.

CAPO 4

ALTRE PRESCRIZIONI

Art. 26

Altri obblighi delle autorità competenti

1. Le autorità competenti forniscono alla Commissione, entro il 3 giugno 2026, un elenco degli impianti ai quali hanno rilasciato autorizzazioni preventive a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) indicando le informazioni seguenti:

a) il nome, il numero di identificazione principale e l'indirizzo dell'impianto;

b) il nome e l'indirizzo del sito, se applicabile;

c) il codice o i codici R di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE per i quali è rilasciata l'autorizzazione preventiva;

d) il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i rifiuti per i quali è rilasciata l'autorizzazione preventiva e il quantitativo totale di rifiuti oggetto di autorizzazione preventiva;

e) la data di fine validità dell'autorizzazione preventiva;

f) il periodo di validità dell'autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1157;

g) una copia della decisione sull'autorizzazione preventiva.

2. Le autorità competenti informano senza indebito ritardo gli operatori soggetti alla loro giurisdizione in merito agli aspetti seguenti:

a) il contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, comprese eventuali modifiche, e l'obbligo di usare un sistema locale per accedere al sistema centrale;

b) l'obbligo di accedere al sistema centrale tramite una GUI a decorrere da una determinata data di cui all'articolo 11, paragrafo 9;

c) il completamento con esito positivo delle prove di cui all'articolo 11, paragrafo 8, e l'obbligo di accedere al sistema centrale attraverso il sistema locale a decorrere da una determinata data di cui all'articolo 11, paragrafo 11.

3. Le autorità competenti forniscono alla Commissione gli indirizzi e-mail dei punti di contatto responsabili per il funzionamento del sistema locale o, se accedono al sistema centrale tramite una GUI, gli indirizzi e-mail dei punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica a norma del regolamento (UE) 2024/1157.

4. Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori con sede legale nel loro Stato membro possano rivolgere loro qualsiasi domanda sull'uso dei sistemi o dei software, anche organizzando una funzione di helpdesk e offrendo formazioni sull'uso del sistema.

(1)

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj).

Art. 27

Obbligo della Commissione

1. La Commissione pubblica sul suo sito web le informazioni seguenti relative a tutte le autorità competenti:

a) contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 4, compresa la data a decorrere dalla quale un determinato sistema deve essere usato per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157;

b) obbligo per gli utenti di usare il sistema centrale per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157 a partire da una determinata data di cui all'articolo 11, paragrafo 9;

c) il numero di identificazione principale da utilizzare per la registrazione nel sistema centrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

d) l'obbligo per l'utente di usare il sistema locale per lo scambio di informazioni e documenti a norma del regolamento (UE) 2024/1157 a partire da una determinata data successiva alla conformità all'articolo 11, paragrafo 8 o 11;

e) i punti di contatto notificati a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

2. La Commissione fornisce sostegno ai seguenti soggetti nelle modalità riportate di seguito:

a) alle autorità competenti, offrendo formazioni sull'uso del sistema centrale;

b) agli operatori, fornendo assistenza tecnica su questioni relative al funzionamento del sistema centrale.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN