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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1420 DELLA COMMISSIONE, 17 luglio 2025

G.U.U.E. 18 luglio 2025, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 agosto 2025

Applicabile dal: 7 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2024/903 ha introdotto gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità come misura di sostegno all'innovazione volta a rafforzare lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità innovative e l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei.

2) Al fine di rispondere alle specifiche esigenze transfrontaliere in materia di innovazione e interoperabilità delle autorità pubbliche, gli enti pubblici o i soggetti dell'Unione possono istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/903. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità sono forum dedicati allo sviluppo di apprendimenti normativi basati sui dati provenienti da progetti mirati volti a sviluppare, addestrare, provare o convalidare soluzioni di interoperabilità innovative. Per quanto riguarda le soluzioni di interoperabilità, tale innovazione può riguardare tutti i livelli di interoperabilità (giuridici, organizzativi, semantici o tecnici), in cui l'elemento innovativo in questione può essere visto come l'introduzione di qualcosa di nuovo o di notevolmente migliorato. Per valutare se qualcosa sia nuovo o migliorato, dipende dal contesto: ciò che è innovativo in un settore o in uno Stato membro può essere usuale in un altro. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità possono aprire la strada alla sperimentazione di un'ampia gamma di soluzioni di interoperabilità innovative in grado di favorire il miglioramento dell'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici. Uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità si sviluppa intorno a questioni normative aperte, in particolare in contesti transfrontalieri, che sono oggetto di discussioni con le autorità di regolamentazione competenti, le quali possono provenire da settori, livelli amministrativi e Stati membri differenti. Qualora sia necessaria solo una sperimentazione tecnica, questa può avvenire in altre forme, come banchi di prova o laboratori per l'innovazione, e non richiede uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/903, gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità rappresentano per definizione sforzi congiunti di diversi soggetti dell'Unione e/o enti pubblici, che collaborano ai fini di una maggiore certezza del diritto nel quadro di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. In tal senso, gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità vengono istituiti mediante accordi specifici (ad esempio memorandum d'intesa) tra i diversi soggetti che partecipano alla collaborazione. La cooperazione nell'ambito degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità può basarsi su meccanismi di cooperazione transfrontaliera esistenti. Per questo motivo, anche gli enti pubblici o i soggetti dell'Unione che formano un consorzio (ad esempio un consorzio per un'infrastruttura digitale europea o un gruppo europeo di cooperazione territoriale) possono istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

3) Per promuovere l'innovazione sono stati istituiti o sono in fase di istituzione diversi spazi di sperimentazione normativa a livello nazionale e dell'Unione nell'ambito di vari strumenti legislativi dell'Unione, tra cui lo spazio normativo dell'UE per la blockchain, la creazione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA a norma del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette volti a promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette a norma del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Sebbene alcuni spazi di sperimentazione normativa possano essere settoriali, quelli istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/903 si concentrano specificamente su soluzioni innovative per i servizi pubblici digitali transeuropei. Per garantire l'allineamento agli obiettivi del regolamento (UE) 2024/903, tali spazi di sperimentazione devono rispettare criteri specifici. Detti criteri servono a determinare quali spazi di sperimentazione normativa figureranno sul portale «Europa interoperabile» e saranno monitorati dal comitato per un'Europa interoperabile, istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/903. Le liste di controllo di cui all'allegato del presente regolamento e gli orientamenti e i chiarimenti che la Commissione può emanare a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903 aiutano gli enti pubblici e i soggetti dell'Unione a valutare la loro conformità a tali criteri. Ciò consente alla Commissione di assolvere il proprio compito, a norma dell'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/903, di provvedere affinché le informazioni relative agli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità siano disponibili sul portale «Europa interoperabile». La verifica e l'autorizzazione degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità da parte della Commissione non costituiscono una valutazione della legittimità delle attività dei partecipanti all'interno di tali spazi di sperimentazione. Tutti i partecipanti restano pienamente responsabili delle loro attività, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/903. I poteri correttivi e di controllo delle autorità competenti su tali spazi di sperimentazione restano impregiudicati, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/903.

4) Benché uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità possa costituire un forum per diverse forme di collaborazione tra i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, le rispettive autorità di regolamentazione e altri soggetti, l'accordo specifico che istituisce lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità ha lo scopo di stabilire chiaramente i metodi di lavoro previsti tra i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e gli altri soggetti. L'accordo specifico dovrebbe rendere trasparente il tipo di altri soggetti che possono aderire allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e specificare in quale momento della vita dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e a quali condizioni possono parteciparvi. Ciò è necessario per prevenire qualsiasi fattore dannoso per gli obiettivi dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. L'accordo specifico che istituisce lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità dovrebbe inoltre garantire trasparenza rispetto alle interazioni previste con i soggetti che devono essere coinvolti nel processo in conformità del diritto applicabile, ad esempio dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903, che prevede che gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità che comportano il trattamento di dati personali funzionino sotto il controllo delle autorità nazionali per la protezione dei dati o del Garante europeo della protezione dei dati. Il necessario coinvolgimento delle autorità di controllo della protezione dei dati dipende da diversi fattori, quali la complessità delle operazioni di trattamento dei dati nell'ambito dei progetti previsti nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, le categorie e la quantità di dati interessati nonché i rischi associati al trattamento. Il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità sotto il controllo delle autorità per la protezione dei dati, qualora tali spazi di sperimentazione comportino il trattamento di dati personali, dovrebbe essere inteso come un compito aggiuntivo conferito alle autorità per la protezione dei dati dal regolamento (UE) 2024/903 e come un presupposto per il corretto funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. A seguito dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati a qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/903, le autorità per la protezione dei dati dovrebbero essere dotate delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro nuovi compiti. Nel caso in cui nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità siano coinvolte le autorità per la protezione dei dati di diversi Stati membri e a livello dell'UE, la cooperazione di tali autorità può anche basarsi sui rispettivi meccanismi di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e agli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

5) Per garantire che la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità si basi su un piano specifico conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa dovrebbero selezionare uno o più progetti idonei e provvedere all'elaborazione di un piano specifico per ciascuno di essi, contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903. Se il piano specifico relativo ai progetti in corso nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità sarà elaborato dai coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa o da altri soggetti da loro invitati dipenderà dalla struttura di governance utilizzata per lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Ciò che dovrebbe essere chiaramente stabilito dai coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa per l'intera durata dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità è il modo in cui i risultati specifici contribuiranno agli obiettivi di apprendimento normativo dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

6) A sostegno di tali obiettivi, l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903 prevede che la Commissione possa emanare orientamenti e chiarimenti. La Commissione è tenuta a creare un'interfaccia dedicata per le informazioni sugli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, che renderà pubblici i dettagli pertinenti degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità istituiti e dei progetti in corso al loro interno. Al fine di promuovere un accesso ampio ed equo agli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, le informazioni sulle modalità per istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità dovrebbero essere rese prontamente e facilmente accessibili ai potenziali coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa sul portale «Europa interoperabile», conformemente all'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/903. Il portale «Europa interoperabile» può inoltre agevolare la creazione di reti di portatori di interessi intenzionati a istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità o ad aderirvi. Il portale fungerà anche da strumento fondamentale per garantire risultati normativi efficaci dell'apprendimento. Le relazioni finali e le relative informazioni normative saranno pubblicate qui, nonché le relative raccomandazioni del comitato per un'Europa interoperabile.

7) Al fine di rispondere alle esigenze specifiche di sviluppo, addestramento, prova e convalida di soluzioni di interoperabilità innovative, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa possono includere nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità altre persone fisiche o giuridiche, come altri attori del settore pubblico, soggetti dell'Unione, istituti di ricerca, soggetti del settore GovTech, comprese PMI e start-up, e attori dell'ecosistema di innovazione dell'IA, purché soddisfino i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903. Ciò non comporta modifiche delle responsabilità dei coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità né dei partecipanti, che dovrebbero rispettare le condizioni dell'accordo specifico al momento dell'ingresso in uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. L'obiettivo dell'inclusione di soggetti del settore GovTech di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è consentire un dialogo normativo più ricco all'interno dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, agevolando la condivisione degli insegnamenti appresi e individuando gli apprendimenti tratti dalla sperimentazione di innovazioni, i rischi e le migliori pratiche in materia di normazione. Il coinvolgimento di tali altri soggetti nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità potrebbe inoltre agevolare l'ottenimento di informazioni settoriali e l'accesso al sostegno offerto dalle strutture di prova e sperimentazione e dai poli europei dell'innovazione digitale. Gli approcci innovativi in materia di appalti possono operare in maniera sinergica con gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e sostenerli, consentendo un accesso tempestivo alle risorse, alle competenze e alle tecnologie per la sperimentazione controllata. Ciò garantisce la flessibilità necessaria per provare soluzioni innovative, pur rimanendo in linea con gli obiettivi normativi.

8) Per garantire che tutti i progetti in corso negli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità rispettino la riservatezza dei dati, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e gli altri soggetti devono delineare un approccio ben definito all'ulteriore trattamento dei dati personali nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, ossia dei dati personali inizialmente raccolti in maniera lecita per altre finalità. Tale approccio dovrebbe essere conforme a tutte le prescrizioni del regolamento (UE) 2024/903 e a tutti gli altri obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. L'accordo specifico sull'istituzione dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità dovrebbe già specificare, se del caso, gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/903. L'approccio dovrebbe prestare particolare attenzione a seguire un approccio gerarchico all'uso dei dati personali, garantendo che i dati trattati siano limitati a quanto necessario per il funzionamento della soluzione di interoperabilità da sviluppare o provare nello spazio di sperimentazione per l'interoperabilità e che tale funzionamento non possa essere conseguito efficacemente mediante il trattamento di dati anonimizzati, sintetici o di altri dati non personali, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2024/903. Qualora il trattamento dei dati personali possa portare a nuove deduzioni sugli interessati, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e anche gli altri soggetti coinvolti nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità devono dimostrare che esiste una valida base giuridica per l'uso operativo dei risultati dello spazio di sperimentazione. Tale base giuridica deve essere indicata nel piano specifico a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2024/903 e tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, devono essere soddisfatte. Senza tale base giuridica, i dati personali operativi provenienti dallo spazio di sperimentazione non possono essere soggetti a ulteriore trattamento. Tale limitazione impedisce che gli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità vengano utilizzati principalmente per lo scambio o il confronto di dati tra autorità senza adeguate basi giuridiche.

9) Un approccio strutturato alla valutazione e al monitoraggio è essenziale per promuovere un ambiente sicuro e produttivo per l'innovazione, mantenendo nel contempo la responsabilità e l'integrità normativa all'interno dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. A tal fine, a norma dell'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa sono tenuti a presentare alla Commissione e al comitato per un'Europa interoperabile relazioni periodiche che sintetizzino i progressi compiuti, i risultati ottenuti e le sfide incontrate. Le relazioni dovrebbero comprendere anche la valutazione di aspetti relativi alla qualità dei dati, quali l'accuratezza e l'equità delle analisi, dei dati o delle deduzioni generate durante il funzionamento dello spazio di sperimentazione. Tale valutazione è fondamentale per garantire l'affidabilità e l'attendibilità dei risultati dello spazio di sperimentazione da utilizzare a livello operativo (ad esempio per l'individuazione delle frodi, l'assegnazione di sovvenzioni o la registrazione dello stato civile). La sperimentazione negli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità può anche fungere da opportunità per valutare la sostenibilità e l'efficienza sotto il profilo dell'energia e delle risorse delle soluzioni di interoperabilità innovative sviluppate, addestrate, provate o convalidate nel contesto dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Per garantire una sorveglianza continua, il processo dovrebbe richiedere l'istituzione di un meccanismo per la raccolta continua di dati provenienti dai singoli progetti, che consenta di monitorare regolarmente i progressi, la gestione dei rischi e il rispetto delle norme dello spazio di sperimentazione. I modelli e gli esempi forniti dalla Commissione e disponibili sul portale «Europa interoperabile» possono sostenere in futuro la razionalizzazione delle relazioni, affinché per tutte le parti sia più semplice compilare e comprendere i risultati degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

10) In caso di modifiche sostanziali dell'accordo specifico originario sullo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, è possibile che tale accordo debba essere rinnovato. Tali modifiche possono comprendere, tra l'altro, modifiche riguardanti il numero e l'identità dei coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa o la proroga del calendario inizialmente concordato ai fini del conseguimento degli obiettivi dello spazio di sperimentazione.

11) Nel caso in cui il dialogo normativo e la sperimentazione negli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità abbiano fornito prove sufficienti riguardo all'uso sicuro di una soluzione di interoperabilità, quest'ultima dovrebbe essere condivisa attraverso il portale «Europa interoperabile», se del caso, con condizioni di licenza non restrittive, ad esempio ricorrendo alla licenza pubblica dell'Unione europea (EUPL), conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/903.

12) L'individuazione di qualsiasi rischio significativo durante lo sviluppo e la prova di soluzioni di interoperabilità in uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità dovrebbe comportare un'adeguata attenuazione dello stesso e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la sospensione del processo di sviluppo e di prova. L'approccio richiesto di gestione dei rischi a molteplici livelli, che bilancia il ruolo dei responsabili della gestione dei rischi e la sorveglianza da parte dei coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e delle autorità competenti, dovrebbe garantire un ambiente sicuro per la prova, l'addestramento, lo sviluppo o la convalida di soluzioni di interoperabilità nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa dovrebbero definire il processo di gestione dei rischi, gestendo la comunicazione tra le autorità competenti e i responsabili della gestione dei rischi, e garantire che ciascun progetto realizzato nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità sia conforme al piano di gestione dei rischi stabilito. La gestione dei rischi dovrebbe basarsi su altre procedure di gestione dei rischi applicabili, ad esempio nel settore della cibersicurezza o della protezione dei dati personali, e garantire la piena conformità ad esse. Gli orientamenti e i chiarimenti sul portale «Europa interoperabile» possono aiutare in futuro i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa a trovare la configurazione appropriata.

13) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 marzo 2025.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «progetto»: una serie specifica di azioni volte a sviluppare, addestrare, provare e convalidare soluzioni di interoperabilità innovative, che si svolgono nell'ambiente controllato di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità secondo un piano specifico e che coinvolgono i partecipanti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903;

2) «coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa»: i soggetti dell'Unione o gli enti pubblici che istituiscono e gestiscono congiuntamente uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, anche sorvegliandone l'istituzione, coordinando la partecipazione, monitorando i progressi compiuti ed elaborando relazioni sulle attività e sulla loro cessazione;

3) «accordo specifico»: un atto formale concluso tra almeno tre soggetti dell'Unione o enti pubblici che delinea le condizioni, i ruoli, le responsabilità e i metodi di lavoro per la creazione, la governance e il funzionamento di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;

4) «autorità di regolamentazione»: organismo o autorità di regolamentazione che sorveglia e garantisce la conformità in settori specifici al livello dell'Unione, degli Stati membri, regionale o locale pertinente per i progetti in uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;

5) «piano specifico»: un piano specifico sullo sviluppo, l'addestramento, la prova e la convalida di soluzioni di interoperabilità innovative in uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, quale menzionato all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/903.

CAPO II

ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO DI SPERIMENTAZIONE NORMATIVA PER L'INTEROPERABILITA'

Art. 2

Disposizioni generali

1. Uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità è istituito mediante un accordo specifico tra almeno tre soggetti dell'Unione o enti pubblici. I soggetti giuridici che formano un consorzio possono istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, purché il consorzio coinvolga almeno tre soggetti dell'Unione o enti pubblici e soddisfi le condizioni di cui al presente regolamento.

2. Prima di formalizzare l'accordo specifico, i soggetti dell'Unione o gli enti pubblici che istituiscono lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità provvedono affinché:

a) lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità soddisfi i criteri illustrati all'articolo 3 e specificati nella lista di controllo di cui all'allegato del presente regolamento;

b) lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità sia stato notificato alla Commissione e, se del caso, autorizzato dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/903 e dell'articolo 5 del presente regolamento.

3. Uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità è istituito per un periodo iniziale che non dovrebbe essere superiore a tre anni. Uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità può essere rinnovato secondo la procedura di cui all'articolo 7. La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità deve iniziare e concludersi entro la durata dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, senza superare la durata massima della partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità stabilita all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903.

Art. 3

Criteri per l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità

1. Qualsiasi ente pubblico o soggetto dell'Unione può partecipare all'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, fatte salve le condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. L'obiettivo di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità dovrebbe contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903.

3. Gli enti pubblici o i soggetti dell'Unione valutano la possibilità di aderire a uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità esistente con lo stesso ambito di applicazione o di collegarsi agli spazi di sperimentazione normativa esistenti con un ambito di applicazione simile prima di istituire un nuovo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

4. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa concludono un accordo specifico sull'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità che contiene almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione dell'obiettivo, dell'ambito di applicazione e dei risultati dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, in particolare del modo in cui lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità contribuisce efficacemente agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903, delle soluzioni di interoperabilità innovative che possono essere sviluppate, addestrate, provate o convalidate nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e delle questioni normative aperte affrontate nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, nonché della sua durata prevista;

b) un piano di governance che delinea le modalità di funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, anche per quanto riguarda la gestione dei progetti nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, che stabilisce modalità chiare e trasparenti per la collaborazione tra i partecipanti, le autorità di regolamentazione e qualsiasi altro soggetto coinvolto nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e che delinea i ruoli e le responsabilità dei partecipanti che entrano nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità o che ne escono; i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa possono concordare tra loro la ripartizione dei compiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

c) la descrizione di un meccanismo di gestione dei rischi volto a sorvegliare, monitorare e attenuare i rischi, garantendo la protezione dei diritti fondamentali, della salute, della sicurezza e dei dati personali, sostenuto da politiche e procedure chiare per affrontare potenziali violazioni di tali diritti fondamentali, delle norme in materia di salute e sicurezza e della protezione dei dati personali;

d) la descrizione di un quadro per la valutazione e l'elaborazione di relazioni nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e sui progetti in corso al suo interno, compresi meccanismi per monitorare i progressi compiuti, affrontare le sfide, documentare gli insegnamenti appresi e le potenziali azioni di seguito e garantire l'allineamento agli obiettivi normativi;

e) qualora sia previsto il trattamento di dati personali nell'ambito dei progetti in corso nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/903.

5. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa concordano l'avvio di almeno un progetto nel rispetto delle condizioni stabilite nell'accordo specifico e nel capo III del presente regolamento, definendo un progetto di piano specifico.

Art. 4

Punto di contatto unico

I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa designano tra loro un punto di contatto unico ai fini della comunicazione con la Commissione per l'intera durata dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

Art. 5

Notifica e autorizzazione di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità

1. Gli enti pubblici o i soggetti dell'Unione che intendono istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità inviano una richiesta congiunta attraverso il portale «Europa interoperabile».

2. La richiesta congiunta contiene tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa valutare la conformità delle richieste presentate dai soli enti pubblici ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. La Commissione notifica al punto di contatto unico la sua decisione in merito alla richiesta di cui al paragrafo 1. In caso di decisione negativa, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa possono presentare una richiesta di riesame motivata entro 30 giorni dal ricevimento della decisione della Commissione. La Commissione esamina la richiesta di riesame entro 30 giorni e notifica al punto di contatto unico la sua decisione in merito alla stessa.

4. La data di avvio di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità stabilita nell'accordo specifico non è anteriore alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3.

Art. 6

Trasparenza

1. La Commissione crea un'apposita interfaccia unica per le informazioni e gli scambi sugli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità all'interno del portale «Europa interoperabile», che comprende:

a) informazioni generali e orientamenti per i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici interessati all'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, corredati di funzionalità che aiutano i portatori di interessi a scambiarsi informazioni, richieste e migliori pratiche;

b) informazioni specifiche su ciascuno degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità istituiti, compresi i criteri di ammissibilità e di selezione per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e informazioni sui progetti in corso e conclusi nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

2. Il punto di contatto unico raccoglie le eventuali informazioni mancanti di cui al paragrafo 1, lettera b), almeno 10 giorni prima dell'avvio del funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e le condivide con la Commissione. Il punto di contatto unico aggiorna periodicamente le informazioni sui progetti realizzati nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

Art. 7

Rinnovo dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità

1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa possono decidere di rinnovare lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità alle condizioni seguenti:

a) gli obiettivi dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità non sono ancora stati raggiunti;

b) lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità non è chiuso a norma dell'articolo 8.

2. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa che decidono di rinnovare lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità seguono la procedura di cui all'articolo 5.

3. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa che intendono apportare modifiche sostanziali all'accordo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comprese tra l'altro modifiche riguardanti il numero e l'identità dei coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa o la proroga del calendario inizialmente concordato ai fini del conseguimento degli obiettivi dello spazio di sperimentazione, avviano la procedura di rinnovo di cui al paragrafo 2.

Art. 8

Chiusura di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità

1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa chiudono lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità in uno dei casi seguenti:

a) lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità ha conseguito i suoi obiettivi;

b) lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità ha raggiunto la data di conclusione stabilita a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa non hanno raggiunto un accordo sul suo rinnovo;

c) la Commissione non ha autorizzato il rinnovo a norma dell'articolo 7;

d) non sono disponibili i finanziamenti necessari per proseguire le attività dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

2. Al momento della chiusura dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa provvedono affinché tutti i progetti nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità siano correttamente conclusi a norma dell'articolo 15.

3. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa presentano la relazione finale di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903 entro tre mesi dalla chiusura dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI DI SPERIMENTAZIONE NORMATIVA PER L'INTEROPERABILITA'

Art. 9

Diritti e obblighi generali dei coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa

1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa gestiscono il funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e i progetti correlati per l'intera durata dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

2. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa sono specificamente responsabili dei compiti seguenti:

a) invitare le autorità di regolamentazione a partecipare allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;

b) orientare il dialogo normativo con le autorità di regolamentazione coinvolte in merito all'istituzione dei progetti e ai conseguenti apprendimenti;

c) decidere il numero di progetti da realizzare in sequenza o in parallelo durante la vita dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;

d) pubblicare inviti a partecipare allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità sul portale «Europa interoperabile» e ammettere i partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità conformemente all'articolo 10;

e) selezionare i progetti da realizzare nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, verificando nel contempo che ciascun progetto rimanga nell'ambito di applicazione dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, prestando particolare attenzione agli aspetti seguenti:

- sostenere l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei che coinvolgono partecipanti di almeno due Stati membri diversi o almeno un ente pubblico e un soggetto dell'Unione;

- contribuire allo sviluppo, alla prova e alla convalida di una soluzione di interoperabilità innovativa; e

- individuare le questioni normative specifiche in gioco e gli orientamenti attesi dalle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;

f) garantire che la partecipazione si basi su un piano specifico;

g) stabilire un termine per la partecipazione a un progetto;

h) decidere in merito alla proroga di un progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/903;

i) concludere un progetto a norma dell'articolo 15;

j) provvedere alla presentazione di relazioni periodiche e di una relazione finale alla Commissione e al comitato per un'Europa interoperabile;

k) istituire un quadro di gestione dei rischi a norma dell'articolo 12.

3. Qualora sia necessario trattare dati personali nel contesto di progetti in corso nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti per la protezione dei dati di svolgere efficacemente i loro compiti di controllo a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903.

Art. 10

Ammissione di partecipanti e altri soggetti

1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa pubblicano sul portale «Europa interoperabile» informazioni sui criteri di ammissibilità e di selezione per la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Tali criteri comprendono la fornitura di informazioni sulla possibilità per i soggetti del settore GovTech, compresi organizzazioni di normazione nazionali o europee, organismi notificati, laboratori di ricerca e sperimentazione, poli di innovazione e imprese che desiderano provare soluzioni di interoperabilità innovative, in particolare PMI e start-up, di partecipare allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903.

2. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa prendono decisioni in merito alle richieste di altri soggetti dell'Unione, enti pubblici o soggetti del settore GovTech che intendono aderire allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità in qualità di partecipanti o di altri soggetti, sulla base delle norme applicabili al rispettivo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità pubblicate sul portale «Europa interoperabile» conformemente al paragrafo 1.

3. I partecipanti o gli altri soggetti presentano ai coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa una dichiarazione di impegno che prevede l'assunzione di obblighi e l'impegno del candidato a soddisfare le condizioni finanziarie, organizzative, inerenti alle risorse umane e di qualsiasi altro tipo che sono pertinenti a tale scopo.

Art. 11

Diritti e obblighi generali dei partecipanti

1. I partecipanti che sono stati ammessi a uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità a norma dell'articolo 10 hanno gli obblighi seguenti:

a) contribuire al piano specifico;

b) assumersi la piena responsabilità, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/903, della legittimità dello sviluppo, dell'addestramento, della prova e della convalida della soluzione di interoperabilità;

c) garantire che le soluzioni di interoperabilità provate negli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità siano conformi a tutte le prescrizioni giuridiche applicabili e abbiano ottenuto le autorizzazioni o le approvazioni necessarie dalle autorità competenti prima dell'avvio dei progetti o che le autorità competenti siano coinvolte nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità;

d) garantire, qualora nell'ambito di uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità siano trattati dati personali, che tale trattamento sia pienamente conforme al diritto applicabile in materia di protezione dei dati e concordare con le autorità competenti per la protezione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903 il loro coinvolgimento previsto nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e nei relativi progetti;

e) aderire al quadro di gestione dei rischi di cui all'articolo 12;

f) riferire periodicamente in merito agli apprendimenti tratti nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, come specificato all'articolo 13;

g) garantire una gestione lecita dei dati personali trattati nell'ambito dei progetti, come specificato all'articolo 15, paragrafo 3.

2. I partecipanti possono uscire dallo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità alle condizioni di cui all'articolo 14.

Art. 12

Gestione dei rischi

1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa stabiliscono il processo di gestione dei rischi per lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, che comprende il processo di gestione dei rischi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2024/903. Definiscono, attuano e monitorano gli obiettivi generali di gestione dei rischi per lo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, comprese le norme specifiche di gestione dei rischi applicabili a tutti i progetti realizzati al suo interno, tenendo debitamente conto di eventuali requisiti obbligatori in materia di gestione dei rischi previsti da altre normative applicabili. Garantiscono una comunicazione efficace sulla gestione dei rischi tra i partecipanti, le autorità competenti e altri portatori di interessi.

2. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa elaborano un piano specifico di gestione dei rischi per ciascun progetto, che segue il processo di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1.

3. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa nominano tra loro un responsabile della gestione dei rischi per ciascun progetto. Il responsabile della gestione dei rischi garantisce che il progetto sia conforme al piano specifico di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora siano individuati rischi, il responsabile della gestione dei rischi provvede affinché siano adottate misure di attenuazione adeguate.

4. Nel caso in cui non sia possibile un'adeguata attenuazione dei rischi, il responsabile della gestione dei rischi può sospendere temporaneamente qualsiasi progetto o il coinvolgimento di qualsiasi partecipante nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità come misura di salvaguardia immediata. Il responsabile della gestione dei rischi informa tempestivamente i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e le autorità competenti. Il punto di contatto unico comunica tale sospensione temporanea alla Commissione.

5. Il responsabile della gestione dei rischi conserva registri delle attività di gestione dei rischi per i rispettivi progetti e li mette a disposizione di tutti i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e della Commissione affinché possano esaminarli.

Art. 13

Obblighi di relazione

1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa istituiscono un meccanismo per l'elaborazione di relazioni periodiche che contemplino almeno i temi di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903. Qualora nell'ambito dei progetti siano trattati dati personali, le relazioni comprendono parametri atti a valutare l'efficacia della soluzione di interoperabilità innovativa per quanto riguarda la qualificazione dei dati personali, nonché l'accuratezza e l'equità degli esiti e l'utilizzabilità dei risultati prodotti dalla soluzione da parte delle autorità competenti.

2. Il meccanismo comprende la raccolta di dati da tutti i progetti su base continuativa per garantire il monitoraggio dei progressi compiuti, la gestione dei rischi e il mantenimento della conformità agli obiettivi e agli obblighi giuridici degli spazi di sperimentazione normativa per l'interoperabilità. Il meccanismo comprende la presentazione di relazioni sugli apprendimenti tratti dal dialogo con le autorità di regolamentazione.

3. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa presentano alla Commissione e al comitato per un'Europa interoperabile le relazioni periodiche di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903 almeno una volta ogni sei mesi a decorrere dalla data di istituzione dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità.

4. Tutte le relazioni sono pubblicate sul portale «Europa interoperabile». Le relazioni non contengono informazioni riservate.

Art. 14

Uscita dei partecipanti

1. Un partecipante che intenda uscire dallo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità prima della conclusione del progetto in cui è coinvolto, a norma dell'articolo 15, o dell'assolvimento del compito ad esso assegnato nel piano specifico fornisce ai coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e alla Commissione una spiegazione dettagliata dei motivi per cui intende uscire.

2. Ai partecipanti che escono da uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità incombono gli obblighi seguenti:

a) assolvere eventuali obblighi in sospeso connessi al monitoraggio delle loro attività e all'elaborazione di relazioni in merito;

b) garantire che i dati raccolti e le eventuali soluzioni di interoperabilità sviluppate durante la vita dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità siano gestiti conformemente alla legislazione applicabile e alle condizioni di ammissione allo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità definite dai coordinatori dello spazio di sperimentazione; e

c) adottare tutte le misure necessarie per attenuare i potenziali rischi per la riuscita del progetto dello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e per i servizi pubblici e la loro fornitura connessi all'uscita dallo spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità e dai relativi progetti specifici.

3. Allorché un partecipante esce da uno spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa valutano le necessarie misure da adottare in relazione agli obblighi di cui all'articolo 9.

Art. 15

Conclusione di un progetto

1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa concludono un progetto nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità in uno dei casi seguenti:

a) il progetto ha raggiunto gli obiettivi prima del raggiungimento della durata iniziale massima;

b) le autorità di regolamentazione coinvolte nello spazio di sperimentazione normativa per l'interoperabilità o altre autorità competenti hanno chiesto la conclusione del progetto e non è possibile alcuna attenuazione;

c) non sono disponibili i finanziamenti necessari per proseguire le attività;

d) il progetto non soddisfa più i criteri minimi in termini di ambito di applicazione e partecipazione stabiliti nel suo piano specifico e non è possibile alcuna attenuazione.

2. Nel caso in cui i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa prevedano di concludere un progetto prima della data di conclusione inizialmente prevista, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa informano tutti i partecipanti in tempo utile.

3. I dati personali che sono stati trattati in via eccezionale per conseguire gli obiettivi di un progetto non sono utilizzati come dati operativi al di fuori del progetto, fatto salvo il caso in cui vi sia un'opportuna base giuridica che autorizzi un cambiamento di finalità.

4. Entro tre mesi dalla conclusione del progetto, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa:

a) pubblicano sul portale «Europa interoperabile» o su un portale, catalogo o archivio collegato al portale «Europa interoperabile» le soluzioni di interoperabilità e i relativi materiali sviluppati nell'ambito del progetto, compresi la documentazione, la cronologia delle versioni, il codice sorgente documentato e i riferimenti alle norme aperte o alle specifiche tecniche utilizzate, se tali soluzioni e materiali sono conformi ai criteri di qualità applicabili al portale «Europa interoperabile»;

b) se le soluzioni sono rese disponibili in modalità «open source», utilizzano l'EUPL o un'altra licenza open source appropriata;

c) indicano chiaramente se si applicano restrizioni alla condivisione dovute a:

- diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi;

- protezione di infrastrutture critiche sensibili;

- protezione di interessi di difesa o sicurezza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN