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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1510 DELLA COMMISSIONE, 17 luglio 2025

G.U.U.E. 18 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 luglio 2025

Applicabile dal: 19 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

5) L'8 luglio 2025 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello Stato della Pennsylvania, confermato il 2 luglio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel proprio territorio nonché alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tale recente focolaio.

8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona interessata dal recente focolaio. Le voci relative agli Stati Uniti nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

9) Inoltre il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'HPAI - situazione che aveva determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina di penna, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

10) Il 18 giugno 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia del Saskatchewan, confermato il 30 aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

11) L'8 luglio 2025 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a 101 focolai di HPAI nel pollame nei seguenti Stati: Colorado [1], Illinois [3], Indiana [12], Missouri [3], New Jersey [2], New York [17], Ohio [61], South Dakota [1] e Wisconsin [1], confermati tra il 27 dicembre 2024 e il 27 maggio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

12) Il Canada e gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

13) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada e dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione. Le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nella tabella dell'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

14) Tenuto conto del recente focolaio di HPAI negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

Art. 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN