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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1457 DELLA COMMISSIONE, 16 luglio 2025

G.U.U.E. 18 luglio 2025, Serie L

Decisione recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003 relativa a norme particolari per vasche e minipiscine idromassaggio e per quanto riguarda la pubblicazione con limitazione del riferimento delle norme armonizzate EN 60335-1:2012 relativa a norme generali per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare e EN 60335-2-27:2013 relativa a norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 16 luglio 2025

Entrata in vigore il: 18 luglio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico fabbricato in conformità a una norma armonizzata il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza coperti da tale norma armonizzata.

2) Con il mandato M/511 dell'8 novembre 2012 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE («richiesta»).

3) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno elaborato le norme armonizzate EN 60335-2-60:2003, relativa alle vasche e alle minipiscine idromassaggio (modificata dalle norme EN 60335-2-60:2003/A1:2005, EN 60335-2-60:2003/A2:2008, EN 60335-2-60:2003/A12:2010 ed EN 60335-2-60:2003/A11:2010), EN 60335-1:2012, sugli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare (modificata dalle norme EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-1:2012/A15:2021 e rettificata dalla norma EN 60335-1:2012/AC:2014), ed EN 60335-2-27:2013, sugli apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 ed EN 60335-2-27:2013/A2:2020 e rettificata dalla norma EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11). I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione (3).

4) Nel dicembre 2014 i Paesi Bassi hanno presentato un'obiezione formale, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata dalle norme EN 60335-2-60:2003/A1:2005, EN 60335-2-60:2003/A2:2008, EN 60335-2-60:2003/A11:2010 ed EN 60335-2-60:2003/A12:2010.

5) Nell'obiezione formale si afferma che la norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettere a), b) e d), di detto allegato. I Paesi Bassi sostengono che la norma non tiene sufficientemente conto delle regole di installazione di cui alla serie di norme IEC 60364 sulle reti elettriche a bassa tensione. Ne consegue che i prodotti, pur risultando conformi alla norma armonizzata, continuano a non soddisfare gli obiettivi di sicurezza di cui alla direttiva 2014/35/UE. I Paesi Bassi aggiungono che devono essere presi in considerazione i requisiti applicabili alle piscine e agli impianti analoghi, come le minipiscine per l'uso all'aperto. Per tali prodotti è maggiore il rischio di scosse elettriche dovute a una riduzione della resistenza del corpo e al contatto tra il corpo e il potenziale di terra. I Paesi Bassi affermano pertanto che, ai sensi della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, potrebbe verificarsi un incidente mortale al primo palesarsi di un difetto.

6) Dal dicembre 2014 l'obiezione formale è stata discussa periodicamente in seno al gruppo di lavoro sulla direttiva «Bassa tensione» e al comitato per il materiale elettrico. Nel 2021 tali discussioni sono infine sfociate in un accordo tra CEN-Cenelec e Paesi Bassi su un nuovo progetto di norma, che non è tuttavia ancora stato proposto per pubblicazione alla Commissione. L'obiezione formale sollevata dai Paesi Bassi è stata nuovamente discussa dal comitato per il materiale elettrico nella sua riunione del 25 giugno 2024.

7) Dopo aver esaminato la norma EN 60335-2-60:2003, quale modificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con i punti 2, lettere a), b) e d), di tale allegato.

8) Il 25 maggio 2023 la Germania ha sollevato un'obiezione formale, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-1:2012, quale modificata dalle norme EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019 ed EN 60335-1:2012/A15:2021 e rettificata dalla norma EN 60335-1:2012/AC:2014.

9) Nell'obiezione formale sollevata dalla Germania si afferma che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2014/35/UE. La Germania sostiene che la norma prevede una prova per l'accessibilità delle parti mobili con una sonda di prova che dovrebbe riprodurre la mano umana, ma che non tiene tuttavia conto delle dimensioni essenziali del corpo umano e non rappresenta realisticamente la mano umana, in quanto è simile solo alla sonda appropriata da utilizzare per questo tipo di prova.

10) L'obiezione formale sollevata dalla Germania è stata discussa dal comitato per il materiale elettrico nella sua riunione del 25 giugno 2024.

11) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 60335-1:2012, quale modificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2014/35/UE.

12) Il 6 luglio 2023 la Francia ha sollevato un'obiezione formale, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-2-27:2013, quale modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 ed EN 60335-2-27:2013/A2:2020 e rettificata dalla norma EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11.

13) Nell'obiezione formale sollevata dalla Francia si afferma che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/35/UE. La Francia sostiene che le condizioni d'uso indicate nel testo e nell'allegato normativo della norma armonizzata attraverso la classificazione degli apparecchi in base all'uso e alle categorie di utilizzatori non siano in linea con gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/35/UE.

14) L'obiezione formale sollevata dalla Francia è stata discussa dal comitato per il materiale elettrico nella sua riunione del 25 giugno 2024.

15) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 60335-2-27:2013, quale modificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa gli obiettivi di sicurezza essenziali di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/35/UE.

16) Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, e in attesa di un'adeguata revisione di tale norma, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative, non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 2014/35/UE. Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative, dovrebbe di conseguenza essere ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro apparecchi elettrici contemplati dalla norma armonizzata EN 60335-2-60:2003, quale modificata, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tale norma.

17) Le norme armonizzate EN 60335-1:2012, quale modificata dalle norme EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 ed EN 60335-1:2012/A15:2021 e rettificata dalla norma EN 60335-1:2012/AC:2014, ed EN 60335-2-27:2013, quale modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 ed EN 60335-2-27:2013/A2:2020 e rettificata dalla norma EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11, dovrebbero pertanto essere mantenute nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione.

18) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723.

19) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

(2)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014). http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione, del 6 dicembre 2023, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2723, 13.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj).

Art. 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 18 gennaio 2027.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN