Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) 2025/1534 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 18 luglio 2025

G.U.U.E. 23 luglio 2025, Serie L

Regolamento relativo a deroghe temporanee a talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 luglio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 8

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES), la Commissione deve decidere la data a partire dalla quale l'EES entra in funzione, una volta soddisfatte determinate condizioni.

2) La Commissione non ha ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2226, la cui trasmissione costituisce una delle condizioni per decidere l'entrata in funzione dell'EES.

3) Il regolamento (UE) 2017/2226 permette solo l'entrata in funzione completa, che richiede che tutti gli Stati membri inizino a usare integralmente l'EES nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES e lo introducano simultaneamente presso tutti i loro valichi di frontiera. Tuttavia, l'entrata in funzione completa di tutte le funzionalità dell'EES simultaneamente presso tutti i valichi di frontiera costituisce un rischio per la resilienza dell'EES nel suo complesso e per i flussi di passeggeri alle frontiere esterne.

4) Al fine di garantire un agevole avvio dell'EES, di favorirne la tempestiva introduzione in tutti gli Stati membri, di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria perché inizino a usare l'EES entro un periodo chiaramente definito e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento della sua entrata in funzione, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES, durante la quale gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un'introduzione graduale dello stesso. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, tenendo nel contempo in considerazione che l'entrata in funzione graduale dell'EES potrebbe anche avere un certo impatto sugli Stati membri in termini di aumento del carico di lavoro ai valichi di frontiera, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata limitata di 180 giorni.

5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre derogare temporaneamente a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento. In particolare, le norme stabilite dal regolamento (UE) 2017/2226 si applicano ai dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES e tali dati sono pertanto considerati affidabili e accurati. Inoltre, il presente regolamento non pregiudica la validità delle comunicazioni già effettuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2226.

6) Gli Stati membri che non intendono utilizzare integralmente l'EES dall'inizio dell'entrata in funzione graduale dell'EES dovrebbero iniziare a mettere in funzione l'EES progressivamente per registrare presso uno o più valichi di frontiera, o presso una o più corsie di tali valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire l'avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, e se necessario, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente nell'EES i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione. Al fine di garantire il completo utilizzo dell'EES presso tutti i valichi di frontiera dell'Unione, se gli Stati membri scelgono di iniziare a mettere in funzione l'EES progressivamente, è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri dovrebbero poter accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o metterlo integralmente in funzione fin dall'entrata in funzione dell'EES. Il trattamento graduale dei dati nell'EES dovrebbe essere effettuato nel pieno rispetto dei diritti degli interessati come stabilito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e non dovrebbe sfociare, direttamente o indirettamente, in alcuna forma di discriminazione o profilazione ai sensi di tale regolamento. Se necessario, la Commissione, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, dovrebbe fornire orientamenti pratici aggiuntivi sul trattamento dei dati personali nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema.

7) Al fine di favorire l'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e a Europol orientamenti in merito alla pianificazione e all'attuazione dell'EES durante il periodo di entrata in funzione graduale («piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA»). eu-LISA dovrebbe fornire tale piano al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e a Europol. Tale piano dovrebbe confermare gli obiettivi di prestazione e disponibilità del sistema centrale dell'EES nonché la strategia relativa ad eventuali difetti funzionali minori, gravi e bloccanti, dovrebbe indicare le procedure di emergenza e fornire orientamenti agli Stati membri e a Europol sul funzionamento del sistema centrale dell'EES. Tale piano dovrebbe essere approvato dal consiglio di amministrazione di eu-LISA. Nel decidere di avviare o accelerare le operazioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA.

8) Al fine di favorire l'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che ciascuno Stato membro elabori un piano di introduzione nazionale in consultazione con la Commissione ed eu-LISA e lo trasmetta alla Commissione. Per ciascuna fase dell'entrata in funzione graduale dell'EES, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data prevista a partire dalla quale l'EES sarà operativo ai valichi di frontiera; ii) la percentuale prevista del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES; iii) se del caso, le funzionalità biometriche che si prevede di utilizzare presso i valichi di frontiera. eu-LISA dovrebbe esaminare se i piani nazionali di introduzione sono coerenti dal punto di vista tecnico con il piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e dovrebbe confermare che non contengono carenze tecniche che potrebbero ritardare ulteriormente l'entrata in funzione dell'EES. La Commissione dovrebbe valutare la coerenza complessiva di tutti i piani nazionali di introduzione e la conformità di ciascun piano nazionale di introduzione alle soglie e ai requisiti di cui al presente regolamento. Nell'elaborare i piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi, se del caso, con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Qualora uno Stato membro preveda di mettere in funzione l'EES o di utilizzare le funzionalità biometriche dell'EES presso uno specifico valico di frontiera, tale Stato membro dovrebbe informarne gli operatori delle infrastrutture che ospitano tale valico di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale dell'EES, è opportuno che gli Stati membri presentino al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani nazionali di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero identificare gli scostamenti e le misure correttive necessarie per conformarsi alle soglie e ai requisiti di cui al presente regolamento. La Commissione dovrebbe facilitare la presentazione di piani nazionali di introduzione e di relazioni mensili concisi da parte degli Stati membri.

9) Considerando che i dati registrati nell'EES durante la sua entrata in funzione graduale potrebbero essere incompleti, è opportuno che, durante tale periodo, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento. Nel caso in cui l'EES non contenga dati pertinenti, le autorità nazionali dovrebbero considerare prevalenti i timbri. Nel caso in cui manchi un timbro, le autorità nazionali dovrebbero considerare prevalenti i dati registrati nell'EES. In caso di discrepanza tra il fascicolo individuale contenente dati biometrici e il timbro, le autorità nazionali dovrebbero considerare prevalenti i dati dell'EES. In caso di discrepanza tra il fascicolo individuale privo di dati biometrici e il timbro o nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità nazionali dovrebbero decidere caso per caso se sia prevalente il timbro o se invece siano prevalenti i dati dell'EES.

10) Considerando che i dati registrati nell'EES durante la sua entrata in funzione graduale potrebbero essere incompleti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto dei risultati forniti dal calcolatore automatico sulla durata massima rimanente del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi registrati nel sistema. Analogamente, nell'espletamento dei loro compiti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto del meccanismo automatizzato che identifica o segnala la mancanza di cartelle di uscita dopo la data di scadenza di un soggiorno autorizzato o le cartelle per le quali è stata superata la durata massima del soggiorno autorizzato né degli elenchi generati di persone identificate quali soggiornanti fuoritermine.

11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'entrata in funzione dell'EES, durante i primi 60 giorni dall'entrata in funzione graduale dell'EES non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Tuttavia, gli Stati membri sono incoraggiati a fare uso di dette funzionalità durante tale periodo per sostenere una transizione operativa agevole e consentire l'individuazione e la risoluzione tempestive dei problemi di attuazione. Entro il 90o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

12) Per rispondere alla necessità di introdurre gradualmente l'EES con funzionalità biometriche presso i valichi di frontiera, è opportuno che la verifica biometrica dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES sia effettuata solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo con funzionalità biometriche.

13) Per garantire la coerenza dell'interoperabilità tra il sistema di informazione visti (VIS) istituito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio (6) e l'EES, è opportuno che il VIS sia consultato direttamente solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le autorità di frontiera dovrebbero avvalersi dell'interoperabilità tra l'EES e il VIS.

14) I cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere registrati nell'EES dovrebbero essere informati dei loro diritti e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati mediante il modello di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226. Le informazioni da fornire a tali cittadini di paesi terzi dovrebbero comprendere un riferimento all'entrata in funzione graduale dell'EES. Il modello dovrebbe informare tali cittadini di paesi terzi dell'obbligo di fornire dati biometrici ai valichi di frontiera qualora tale obbligo costituisca una condizione di ingresso, delle conseguenze della mancata fornitura di dati biometrici, del fatto che non potranno verificare con mezzi automatizzati la durata rimanente del soggiorno autorizzato e della possibilità di utilizzare lo strumento di calcolo per soggiorni di breve durata disponibile sul sito web della Commissione.

15) La Commissione dovrebbe rivedere le informazioni sul sito web dell'EES e adattarle quando necessario, per tenere conto dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

16) La Commissione, con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati, dovrebbe adattare i suoi materiali informativi elaborati nel contesto dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 ai fini della campagna d'informazione avviata in concomitanza dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

17) Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, il servizio web di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 non permetterà ai cittadini di paesi terzi di verificare elettronicamente la durata esatta del soggiorno cui sono autorizzati.

18) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi dei vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere («convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen») (7) e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio (8). A tale riguardo, i vettori dovrebbero verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio. Per garantire una comunicazione efficace con i vettori in merito all'applicazione differenziata dell'EES ai valichi di frontiera, cosa che va in ultima analisi a vantaggio dei viaggiatori, è fondamentale che gli Stati membri siano trasparenti in merito all'introduzione dell'EES ai loro valichi di frontiera.

19) L'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e l'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399 prevedono un periodo transitorio e misure transitorie per l'entrata in funzione dell'EES. Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES è necessario derogare a tali articoli affinché il periodo transitorio e le misure transitorie si applichino solo dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni e 180 giorni dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

20) Nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione dovrebbero tenere conto, al fine di garantire di non adottare decisioni basate esclusivamente sui dati registrati nell'EES del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni e 180 giorni dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento. Le cartelle di ingresso/uscita create durante l'entrata in funzione graduale dell'EES non dovrebbero essere utilizzate per l'elaborazione automatizzata di relazioni, né per processi automatizzati, compresa la consultazione automatizzata del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (European Travel Information and Authorisation System - ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

21) Nel garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 relative alla modifica dei dati e alla cancellazione anticipata dei dati, gli Stati membri dovrebbero integrare i dati incompleti nella misura consentita dalla limitata disponibilità delle serie di dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES.

22) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) non dovrebbe accedere ai dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES per eseguire analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità, poiché l'incompletezza dei dati potrebbe causare analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità fuorvianti.

23) Per garantire una gestione efficace delle frontiere esterne durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, dovrebbero applicarsi le seguenti norme. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente ai regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399 nonché alle deroghe specifiche a tali regolamenti previste dal presente regolamento per quanto riguarda le verifiche ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo senza funzionalità biometriche per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES. Tali verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate fatte salve le verifiche dei titolari di visto mediante le impronte digitali, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e organizzative durante l'entrata in funzione graduale dell'EES in ciascuno Stato membro e per affrontare i casi di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione che perturbino in modo significativo le operazioni dell'EES, o in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera, tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che inizino a usare l'EES integralmente o progressivamente, dovrebbero avere la possibilità di sospendere del tutto o in parte le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera durante l'entrata in funzione graduale dell'EES. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale possibilità solo se tale sospensione è strettamente necessaria e per il periodo più breve possibile. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES. Tale sospensione non dovrebbe incidere sugli obblighi relativi alle scadenze per l'entrata in funzione graduale dell'EES, ma potrebbe incidere temporaneamente sulle soglie di registrazione.

25) Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, tutti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nell'EES dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 90 giorni dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES. Tale periodo dovrebbe essere automaticamente prorogato di 60 giorni se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale contiene dati biometrici.

26) eu-LISA dovrebbe pubblicare relazioni sulle statistiche relative all'uso dell'EES, che dovrebbero servire a valutare le prestazioni del sistema, verificare che gli Stati membri si conformino al piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e ai piani di introduzione nazionali, individuare i settori da migliorare, monitorare il rispetto dei requisiti del presente regolamento per l'entrata in funzione graduale dell'EES e sostenere il processo decisionale relativo all'ulteriore sviluppo e all'ottimizzazione dell'EES. Inoltre, in linea con l'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, eu-LISA deve pubblicare le statistiche sull'uso dell'EES durante l'entrata in funzione graduale. eu-LISA dovrebbe inoltre continuare a riferire regolarmente al proprio consiglio di amministrazione. Il consiglio di gestione del programma eu-LISA dovrebbe monitorare l'entrata in funzione graduale dell'EES.

27) I lavori preparatori relativi al piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e ai piani di introduzione nazionali dovrebbero iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e i piani di introduzione nazionali dovrebbero tenere conto della data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Tutte le condizioni elencate in tale articolo devono essere soddisfatte in tempo utile per consentire alla Commissione di adottare la decisione che fissa la data a decorrere dalla quale l'EES deve entrare in funzione prima dell'inizio di tali lavori preparatori, tenendo conto della tabella di marcia per l'interoperabilità approvata dal Consiglio il 5 marzo 2025. In particolare, tutte le notifiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento devono pervenire alla Commissione in tempo utile. E' opportuno che l'entrata in funzione graduale dell'EES abbia inizio, e che si applichino le deroghe di cui al presente regolamento, dalla data a decorrere dalla quale l'EES entra in funzione, come deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Poiché il presente regolamento prevede deroghe temporanee, esso dovrebbe cessare di applicarsi 180 giorni da tale data. Tuttavia, le disposizioni che prevedono deroghe all'applicazione del periodo transitorio e alle misure transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/2226, all'accesso ai dati dell'EES e alla verifica da parte dei vettori dei timbri apposti sui documenti di viaggio, nonché le disposizioni sulla sospensione dell'EES, dovrebbero applicarsi per un periodo limitato dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES.

28) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire le norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES e le deroghe ai regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

30) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

31) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14).

32) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (16).

33) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (17) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (18).

34) Per quanto riguarda Cipro, le disposizioni di cui al presente regolamento relative al VIS costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. Per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS. Poiché l'EES dovrà essere usato soltanto dagli Stati membri che soddisfano le condizioni relative al VIS al momento in cui l'EES entrerà in funzione, Cipro non userà l'EES fin dall'entrata in funzione. Cipro sarà connesso all'EES non appena saranno soddisfatte le condizioni della procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226.

35) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 marzo 2025.

36) Il presente regolamento stabilisce rigorose norme relative all'accesso all'EES nonché le garanzie necessarie per tale accesso durante l'entrata in funzione graduale dell'EES e per un periodo specifico dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES. Mantiene inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati dell'EES da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di non discriminazione, i diritti del minore, i diritti degli anziani, l'integrazione delle persone con disabilità e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

37) Il presente regolamento fa salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2025.

(2)

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj).

(6)

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj.

(7)

GU L 239 del 22.9.2000, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2000/922/oj.

(8)

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

(10)

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

(11)

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj).

(12)

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(13)

GU L 176 del 10.7.1999, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439[1)/oj.

(14)

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(15)

GU L 53 del 27.2.2008.

(16)

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(17)

GU L 160 del 18.6.2011.

(18)

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

(19)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES), istituito a norma del regolamento (UE) 2017/2226, alle frontiere degli Stati membri presso cui l'EES è operativo conformemente all'articolo 4 di tale regolamento, e deroghe temporanee a talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «entrata in funzione graduale dell'EES»: il periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

2) «autorità nazionali»: le autorità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2226;

3) «numero stimato di attraversamenti delle frontiere»: la stima del numero di attraversamenti delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 per tale Stato membro, effettuata dallo Stato membro sulla base della media annua del numero totale di attraversamenti alle frontiere di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226 da parte di cittadini di paesi terzi che si recano in quello stesso Stato membro per un soggiorno di breve durata, calcolata per i 2 anni solari precedenti la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 3

Piani di introduzione e comunicazione

1. Entro il 25 agosto 2025 l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e a Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES («piano di introduzione di alto livello di eu-LISA»), tenendo conto delle soglie e dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5. Tale piano supporta il funzionamento continuo ed efficace del sistema centrale dell'EES confermando gli obiettivi di prestazione e disponibilità dello stesso, nonché la strategia relativa ad eventuali difetti funzionali minori, gravi e bloccanti, indica le procedure di emergenza e fornisce orientamenti agli Stati membri e a Europol sul funzionamento del sistema centrale dell'EES.

Il piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA è adottato dal consiglio di amministrazione di eu-LISA.

2. Entro il 24 settembre 2025, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, ogni Stato membro elabora un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES («piano di introduzione nazionale»), tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA, e lo trasmette alla Commissione. Se uno Stato membro non mette integralmente in funzione l'EES fin dall'inizio dell'entrata in funzione graduale dell'EES, il relativo piano di introduzione nazionale precisa in che modo la conformità alle soglie e ai requisiti di cui all'articolo 4 debba essere rispettata.

eu-LISA esamina se i piani nazionali di introduzione sono coerenti dal punto di vista tecnico con il piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e conferma che non contengono carenze tecniche che potrebbero ritardare ulteriormente l'entrata in funzione dell'EES. La Commissione valuta la coerenza complessiva di tutti i piani nazionali di introduzione e la conformità di ciascun piano nazionale di introduzione alle soglie e ai requisiti di cui all'articolo 4.

Qualora uno Stato membro preveda di mettere in funzione l'EES o di utilizzare le funzionalità biometriche dell'EES presso uno specifico valico di frontiera, tale Stato membro informa al riguardo gli operatori delle infrastrutture che ospitano tale valico di frontiera.

3. A decorrere dal 30o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri trasmettono al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili che confermino l'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali o identifichino gli scostamenti e le misure correttive necessarie per conformarsi alle soglie e ai requisiti di cui all'articolo 4.

4. La Commissione facilita la presentazione di piani nazionali di introduzione e relazioni mensili concisi da parte degli Stati membri.

5. Su richiesta della Commissione, eu-LISA fornisce alla Commissione le statistiche necessarie al monitoraggio da parte di quest'ultima del piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e dei piani di introduzione nazionali, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226.

6. Ove necessario, la Commissione, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, fornisce orientamenti pratici aggiuntivi sul trattamento dei dati personali nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema.

Art. 4

Entrata in funzione graduale dell'EES

1. In deroga all'articolo 66, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri utilizzano l'EES come stabilito nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso e all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Entro il 30o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro registra nell'EES almeno il 10 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera per quello Stato membro.

Durante i primi 60 giorni dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono usare l'EES senza funzionalità biometriche e le autorità nazionali possono creare o aggiornare fascicoli individuali senza dati biometrici.

3. Entro il 90o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ogni Stato membro usa l'EES con funzionalità biometriche per almeno metà dei suoi valichi di frontiera. Ogni Stato membro registra nell'EES almeno il 35 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera per quello Stato membro. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES contengono dati biometrici.

4. Entro il 150o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ogni Stato membro usa l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i suoi valichi di frontiera e registra nell'EES almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera per quello Stato membro.

5. Entro il 170o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ogni Stato membro usa l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i suoi valichi di frontiera e registra nell'EES tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

6. I respingimenti decisi presso un valico di frontiera presso il quale l'EES è operativo sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

Ai fini del presente paragrafo, se l'EES è operativo con funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati con dati biometrici e, se l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati senza dati biometrici.

7. A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, Europol utilizza l'EES come previsto dal regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 5

Altre deroghe ai regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399

1. Oltre alle norme di cui all'articolo 4, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES si applicano le norme stabilite dal presente articolo, indipendentemente dal modo in cui gli Stati membri scelgono di mettere in funzione l'EES.

2. Le autorità di frontiera timbrano sistematicamente all'ingresso e all'uscita i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

Gli obblighi di apposizione del timbro di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 42 bis, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/399 si applicano mutatis mutandis negli Stati membri in cui l'EES è operativo.

3. Per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati nell'EES, le autorità nazionali competenti ai fini di cui agli articoli da 23 a 29, 31, 32, 34 e 35 del regolamento (UE) 2017/2226:

a) considerano prevalenti i timbri in assenza di dati dell'EES pertinenti;

b) considerano prevalenti i dati dell'EES:

i) in caso di discrepanza tra il fascicolo individuale contenente dati biometrici e il timbro; oppure

ii) in mancanza del timbro;

c) decidono caso per caso se prevale il timbro o se prevalgono i dati dell'EES:

i) in caso di discrepanza tra il fascicolo individuale senza dati biometrici e il timbro apposto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; oppure

ii) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226.

Le autorità nazionali ed Europol non adottano decisioni che incidono negativamente sulle persone unicamente sulla base della mancata registrazione nell'EES del presunto ingresso o della presunta uscita.

4. In mancanza del timbro sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo presente sul territorio di uno Stato membro, e in mancanza di un fascicolo individuale nell'EES relativo a tale cittadino di paese terzo, le autorità nazionali possono presumere che quest'ultimo non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno negli Stati membri.

La presunzione di cui al primo comma non si applica al cittadino di paese terzo che fornisca, con qualsiasi mezzo, prove attendibili del fatto di beneficiare del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione o del possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata.

La presunzione di cui al primo comma può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, con qualsiasi mezzo, prove attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della presenza fuori dal territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.

Qualora la presunzione di cui al primo comma sia confutata, le autorità nazionali che utilizzano l'EES svolgono uno o più dei compiti seguenti, nella misura consentita dal presente regolamento:

a) creano un fascicolo individuale per tale cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario;

b) aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita per tale cittadino di paese terzo inserendo i dati mancanti;

c) cancellano un fascicolo individuale esistente per tale cittadino di paese terzo qualora l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2226 preveda una tale cancellazione.

5. Le autorità di frontiera si avvalgono dell'interoperabilità tra l'EES e il VIS di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo. Le autorità di frontiera continuano ad accedere direttamente al VIS:

a) ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo;

b) laddove l'EES è sospeso a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

6. Le autorità nazionali ed Europol non tengono conto di quanto segue:

a) dei risultati ottenuti dal calcolatore automatico che fornisce informazioni sulla durata massima del soggiorno autorizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226;

b) dell'elenco dei soggiornanti fuoritermine generato automaticamente e delle sue conseguenze, in particolare quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 1, lettere i) e k), e all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2226.

7. Ai fini degli articoli 45 e 48 del regolamento (UE) 2017/2226, i trattamenti dei dati dell'EES effettuati dagli Stati membri a norma del presente regolamento non sono considerati illeciti o non conformi al regolamento (UE) 2017/2226.

8. La verifica dell'identità della precedente registrazione dei cittadini di paesi terzi a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 è effettuata sui cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo con funzionalità biometriche, anche attraverso sistemi self-service laddove disponibili.

9. Oltre alle informazioni specifiche di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226, che gli Stati membri devono aggiungere nel modello per informare i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento in merito al trattamento dei loro dati personali nell'EES, gli Stati membri integrano tale modello al momento della creazione del fascicolo individuale con le informazioni seguenti:

«Si prega di notare che il sistema di ingressi/uscite è in fase di introduzione graduale. Durante questo periodo [dal …] è possibile che i Suoi dati personali, compresi i dati biometrici, non siano raccolti ai fini del sistema di ingressi/uscite alle frontiere esterne di tutti gli Stati membri. Se la raccolta di queste informazioni è obbligatoria e Lei sceglie di non fornirle, Le sarà rifiutato l'ingresso. Durante l'introduzione graduale, i Suoi dati non saranno automaticamente aggiunti a un elenco di soggiornanti fuoritermine. Inoltre, Lei non potrà verificare per quanto tempo è ancora autorizzato a soggiornare utilizzando il sito web dell'EES o le attrezzature disponibili ai valichi di frontiera. Può verificare la durata del Suo soggiorno autorizzato utilizzando lo strumento di calcolo per soggiorni di breve durata disponibile sul sito web della Commissione europea all'indirizzo https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/border-crossing/short-stay-calculator_en.

Dopo l'introduzione graduale del sistema di ingressi/uscite, i Suoi dati personali saranno trattati secondo le modalità indicate nel presente modulo.».

10. Le informazioni contenute sul sito web dell'EES di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono adattate dalla Commissione per tenere conto dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

11. La campagna d'informazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 che accompagna l'entrata in funzione dell'EES rispecchia le condizioni specifiche vigenti ai valichi di frontiera. Tale campagna d'informazione garantisce che le informazioni pertinenti siano comunicate alle persone interessate e tiene conto delle soglie e dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La Commissione, con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati, adatta i materiali per tale campagna d'informazione in tempi ragionevoli, prima dell'entrata in funzione graduale dell'EES. Inoltre, la Commissione continua a coadiuvare gli Stati membri nella preparazione di tali materiali.

12. E' sospesa l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20 e dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2226, nonché l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/399.

13. In deroga all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399, il periodo transitorio e le misure transitorie di cui a tali articoli si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

14. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo, le verifiche di frontiera sono effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera sono effettuate a norma dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche non si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2016/399 né, unicamente ai fini dell'EES, le disposizioni sulla verifica dei cittadini di paesi terzi sulla base di dati biometrici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), punto ii), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e g), di tale regolamento.

Ai fini del presente regolamento è sospesa l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399.

15. In deroga all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/2226, il consiglio di gestione del programma di eu-LISA prosegue le sue attività fino al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES. In particolare, il consiglio di gestione del programma di eu-LISA monitora l'entrata in funzione graduale dell'EES, compresa la stabilità del sistema centrale dell'EES, e raccomanda, se del caso, ulteriori azioni.

Art. 6

Accesso ai dati dell'EES

1. L'eventuale incompletezza dei dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema, a causa del funzionamento variabile dell'EES nei singoli Stati membri durante tale periodo, è tenuta in considerazione come segue:

a) dalle autorità nazionali e da Europol, quando accedono alle cartelle di ingresso/uscite registrate nell'EES nello svolgimento dei loro compiti;

b) dalle autorità nazionali, nel comunicare i dati dell'EES conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2017/2226;

c) dall'unità centrale ETIAS ai fini della verifica di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

d) dalle autorità competenti, dalla Commissione e dalle pertinenti agenzie dell'Unione, ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226.

2. Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, i vettori verificano i timbri apposti sui documenti di viaggio al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE. In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, i vettori possono iniziare a utilizzare il servizio web di cui a tale articolo a decorrere dal 90o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

Durante un periodo di 180 giorni dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, i vettori, oltre a utilizzare il servizio web a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, continuano a verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE.

3. Nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 35 e 52 del regolamento (UE) 2017/2226 in relazione all'integrazione dei dati personali registrati nell'EES, gli Stati membri integrano i dati personali pertinenti solo nella misura del possibile, tenendo conto della limitata disponibilità delle serie di dati raccolti durante l'entrata in funzione graduale dell'EES. Se del caso, la decisione amministrativa di cui all'articolo 52, paragrafo 4, di tale regolamento fa riferimento alle soglie e ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del presente regolamento che consentono la registrazione di fascicoli incompleti.

4. In deroga all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226, durante l'entrata in funzione graduale dell'EES il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non ha accesso alla consultazione dei dati registrati nell'EES ai fini dell'esecuzione delle analisi di rischio o delle valutazioni sulle vulnerabilità.

Art. 7

Sospensione dell'EES

1. Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri possono sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera in caso di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione che perturbi in modo significativo le operazioni dell'EES, o in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera.

Nel caso di sospensione parziale, gli Stati membri raccolgono i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 ad eccezione dei dati biometrici.

Nel caso di sospensione totale, gli Stati membri sospendono completamente le operazioni dell'EES e non raccolgono nessuno dei dati di cui agli articoli da 16 a 20 di tale regolamento.

In entrambi i casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione delle operazioni dell'EES, alla Commissione e ad eu-LISA il motivo della sospensione parziale o totale dell'EES e la durata prevista o effettiva di tale sospensione. Se pertinente, date le circostanze locali dei valichi di frontiera, gli Stati membri informano gli operatori delle infrastrutture che ospitano i valichi di frontiera e i vettori relativamente alla sospensione.

Una volta cessata la situazione che ha portato alla sospensione, gli Stati membri ne danno immediata notifica alla Commissione e ad eu-LISA. Qualora abbiano informato della sospensione gli operatori delle infrastrutture che ospitano i valichi di frontiera e i vettori, gli Stati membri li informano che la situazione che ha portato alla sospensione è cessata.

2. In caso di guasto del sistema centrale dell'EES, eu-LISA notifica tempestivamente alla Commissione e agli Stati membri il motivo di tale guasto e la durata attesa. Inoltre, quando il guasto è risolto, eu-LISA informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri. Tutti gli Stati membri confermano tempestivamente alla Commissione e a eu-LISA la ripresa delle operazioni dell'EES.

3. Durante un periodo di 90 giorni dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono sospendere parzialmente le operazioni dell'EES come previsto al paragrafo 1, secondo comma, presso un determinato valico di frontiera per un massimo di sei ore in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera. Durante tale sospensione parziale, gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda la registrazione dei dati biometrici. Gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione parziale, alla Commissione e a eu-LISA il motivo della sospensione e la sua durata prevista o effettiva.

4. Se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES contiene dati biometrici, il periodo di 90 giorni di cui al paragrafo 3 è automaticamente prorogato di 60 giorni.

5. Entro il 10o giorno successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, eu-LISA fornisce alla Commissione statistiche che le permettano di verificare se la percentuale di cui al paragrafo 4 è stata raggiunta. Entro il 30o giorno successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, la Commissione informa gli Stati membri dell'esito della sua verifica.

Art. 8

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 26 luglio 2025.

2. Il presente regolamento cessa di applicarsi 180 giorni dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Tuttavia:

a) l'articolo 5, paragrafo 13, e l'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, cessano di applicarsi cinque anni e 180 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

b) l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, cessa di applicarsi 360 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

c) l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, cessa di applicarsi 330 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

d) l'articolo 7, paragrafo 5, cessa di applicarsi 210 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE