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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1500 DELLA COMMISSIONE, 23 luglio 2025

G.U.U.E. 24 luglio 2025, Serie L

Regolamento relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2025. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 13 agosto 2025

Applicabile dal: 13 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

2) La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva, con l'85 % delle emissioni del 2019 come base di riferimento a decorrere dal 2024. La direttiva ha escluso dall'elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali paesi rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni.

4) Per il 2025, l'inclusione nell'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE si basa sulla notifica al segretariato dell'ICAO, da parte di uno Stato, dell'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell'anno. Il segretariato dell'ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.

5) L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA pubblicato dal segretariato dell'ICAO per il 2025 comprende San Marino e Monaco. Questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell'allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)

Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).

Art. 1

L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2025 figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2025

1. Afghanistan
2. Albania
3. Antigua e Barbuda
4. Armenia
5. Australia
6. Azerbaigian
7. Bahamas
8. Bahrein
9. Barbados
10. Belize
11. Benin
12. Bosnia-Erzegovina
13. Botswana
14. Burkina Faso
15. Cambogia
16. Camerun
17. Canada
18. Comore
19. Isole Cook
20. Costa Rica
21. Costa d'Avorio
22. Cuba
23. Repubblica democratica del Congo
24. Repubblica dominicana
25. Ecuador
26. El Salvador
27. Guinea equatoriale
28. Gabon
29. Georgia
30. Ghana
31. Grenada
32. Guatemala
33. Guyana
34. Haiti
35. Honduras
36. Indonesia
37. Iraq
38. Israele
39. Giamaica
40. Giappone
41. Kazakhstan
42. Kenya
43. Kiribati
44. Kuwait
45. Madagascar
46. Malawi
47. Malaysia
48. Maldive
49. Mali
50. Isole Marshall
51. Mauritania
52. Maurizio
53. Messico
54. Micronesia
55. Moldova
56. Montenegro
57. Namibia
58. Nauru
59. Nuova Zelanda
60. Nigeria
61. Macedonia del Nord
62. Oman
63. Palau
64. Papua Nuova Guinea
65. Filippine
66. Qatar
67. Ruanda
68. Saint Kitts e Nevis
69. Santa Lucia
70. Saint Vincent e Grenadine
71. Samoa
72. Arabia Saudita
73. Serbia
74. Seychelles
75. Sierra Leone
76. Singapore
77. Isole Salomone
78. Corea del Sud
79. Sud Sudan
80. Suriname
81. Tanzania
82. Thailandia
83. Gambia
84. Timor Leste
85. Tonga
86. Trinidad e Tobago
87. Turchia
88. Tuvalu
89. Uganda
90. Ucraina
91. Emirati arabi uniti
92. Stati Uniti
93. Uruguay
94. Vanuatu
95. Zambia
96. Zimbabwe

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