
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1460 DEL CONSIGLIO, 15 luglio 2025
G.U.U.E. 24 luglio 2025, Serie L
Decisione che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 15 luglio 2025
Entrata in vigore il: 13 agosto 2025
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (2) che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.
2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata dapprima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata in seguito automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.
3) Il 19 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 (3) che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2025. L'11 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 (4) che proroga tale protezione temporanea fino al 4 marzo 2026.
4) Dato che una persona può godere dei diritti connessi alla protezione temporanea in un solo Stato membro alla volta, per garantire che questo principio sia rispettato ed evitare registrazioni multiple per la protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero respingere le domande di permesso di soggiorno presentate sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE qualora risulti evidente che la persona in questione ha già ottenuto un permesso di soggiorno in un altro Stato membro sulla medesima base. Ciò sarebbe coerente con la sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2025 nella causa C-753/23 (5), in particolare il punto 30.
5) Nel contesto dell'attivazione della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE, in una dichiarazione rilasciata il 4 marzo 2022, gli Stati membri hanno unanimemente convenuto di non applicare l'articolo 11 di tale direttiva in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale.
6) In tale contesto generale, nulla dovrebbe essere inteso come un obbligo, in capo a uno Stato membro, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione temporanea a una persona che ha ottenuto un permesso di soggiorno per protezione temporanea in un altro Stato membro.
7) Per garantire un quadro aggiornato della situazione a fini operativi, un'amministrazione coerente e un controllo del rilascio dei permessi di soggiorno, gli Stati membri dovrebbero caricare periodicamente dati accurati e tempestivi sulla piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compresi i dati relativi alle registrazioni inattive.
8) Attualmente, gli sfollati dall'Ucraina che beneficiano della protezione temporanea nell'Unione sono quasi 4,3 milioni. Il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea si è stabilizzato a circa 4,3 milioni, con una lieve e costante tendenza all'aumento e pochi casi di persone che riferiscono di essere in fase di rientro in Ucraina su base permanente. La situazione in Ucraina non consente il rientro della maggior parte degli sfollati nel loro paese in condizioni sicure e stabili. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, all'aprile 2025 gli sfollati interni in Ucraina erano 3 757 000, di cui il 66 % risulta tale da oltre due anni, mentre il 79 % da oltre un anno. La percentuale più elevata di sfollati interni da oltre due anni si è riscontrata tra coloro che risiedevano nell'area occidentale del paese (78 %). Secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nel 2025 più di 12,7 milioni di persone nel paese necessitano di un'assistenza umanitaria urgente.
9) Non si possono inoltre escludere ulteriori arrivi su larga scala a causa delle difficili condizioni umanitarie, dell'instabilità e dell'incertezza della situazione in Ucraina dovuta alla guerra di aggressione della Russia, tra cui gli attacchi aerei ripetuti e sempre più violenti sferrati in tutto il paese contro la popolazione civile. Il rischio di un'ulteriore intensificazione del conflitto permane. Al tempo stesso continua a essere a rischio il funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e tutti coloro che ne beneficiano presentassero contemporaneamente una domanda di protezione internazionale.
10) Poiché è improbabile che l'elevato numero di sfollati nell'Unione che beneficiano di protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra contro l'Ucraina, è necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell'Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 5 marzo 2026, in quanto essa garantisce una protezione immediata e l'accesso a una serie armonizzata di diritti, riducendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell'Unione. La proroga della protezione temporanea dovrebbe inoltre contribuire a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea nel periodo fino al 4 marzo 2026, nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o da persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell'Unione nel periodo dal 5 marzo 2026 al 4 marzo 2027.
11) Pertanto, considerando che persistono motivi per la concessione della protezione temporanea, è opportuno prorogare fino al 4 marzo 2027 la protezione temporanea a favore delle categorie di sfollati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.
12) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
13) Il Consiglio ribadisce il proprio impegno a sostenere l'Ucraina e il suo popolo per tutto il tempo necessario, nonché il proprio sostegno a una pace globale, giusta e duratura, fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e, in caso di un cessate il fuoco sostenibile, è pronto ad agire conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE.
14) L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione di esecuzione.
15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione di esecuzione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 212 del 7.8.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj.
Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2024/1836, 3.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1836/oj).
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2025, A. N. v Ministerstvo vnitra, C-753/23, ECLI:EU:C:2025:133.
La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall'Ucraina di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409 e (UE) 2024/1836 è prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2027.