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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/753 DELLA COMMISSIONE, 16 aprile 2025

G.U.U.E. 25 luglio 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità comunicano volontariamente nei modelli per l'informativa periodica post-emissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 agosto 2025

Applicabile dal: 14 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità possono scegliere di comunicare le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 utilizzando modelli comuni. Non vi è alcun obbligo di comunicare le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 utilizzando tali modelli comuni. Tuttavia, se gli emittenti scelgono di utilizzare tali modelli, dovrebbero seguirli. Gli emittenti che utilizzano i modelli restano liberi di comunicare informazioni supplementari.

2) L'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/2631 impone alla Commissione di pubblicare orientamenti che definiscono modelli per l'informativa volontaria pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità. Garantendo la coerenza e la comparabilità tra i modelli pubblicati in tali orientamenti e i modelli che gli emittenti di tali obbligazioni dovrebbero utilizzare quando comunicano volontariamente informazioni post-emissione, si faciliterà l'uso delle informazioni contenute in tali modelli da parte degli investitori, aumentando in tal modo la trasparenza.

3) Per garantire la coerenza con l'informativa che gli emittenti sono tenuti a pubblicare in relazione alle obbligazioni verdi europee, i modelli per l'informativa volontaria post-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità si basano sulle sezioni pertinenti dei modelli per l'informativa post-emissione ai sensi della norma per le obbligazioni verdi europee.

4) Offrendo agli emittenti chiarezza sull'uso dei modelli di informativa post-emissione, si incoraggerà l'adozione di tali modelli, contribuendo in tal modo a migliorare la trasparenza e la standardizzazione nel mercato delle obbligazioni sostenibili. E' pertanto necessario precisare ulteriormente gli aspetti connessi all'uso di tali modelli. Ciò riguarda la frequenza con cui gli emittenti dovrebbero pubblicare l'informativa periodica post-emissione, la quale dovrebbe tenere conto del fatto che l'emittente ottenga o meno una verifica esterna dell'informativa.

5) Per offrire maggiore chiarezza agli emittenti, è necessario precisare il linguaggio da utilizzare per l'informativa volontaria, nonché i mezzi di pubblicazione e per quanto tempo le informazioni comunicate dovrebbero rimanere disponibili.

6) Per tutelare gli investitori occorre specificare in che modo gli emittenti dovrebbero procedere nel caso in cui debbano correggere l'informativa.

7) L'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2631 consente alle autorità competenti di richiedere agli emittenti che utilizzano i modelli per la comunicazione volontaria delle informazioni post-emissione di includere in tali modelli gli elementi elencati all'articolo 21 di tale regolamento. Per agevolare la comunicazione tra gli emittenti che utilizzano tali modelli e le autorità competenti pertinenti e per facilitare la notifica della pubblicazione dell'informativa volontaria, le autorità competenti dovrebbero creare un punto di contatto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj.

Art. 1

Modelli per l'informativa volontaria post-emissione per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o le obbligazioni legate alla sostenibilità

Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità che scelgono di utilizzare i modelli comuni facoltativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 utilizzano i modelli di cui all'allegato. Un modello può riferirsi a più di un'emissione di obbligazioni.

Art. 2

Frequenza dell'informativa

1. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili che scelgono di comunicare volontariamente le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 lo fanno per ciascun periodo di 12 mesi fino alla data dell'allocazione integrale dei proventi di tali obbligazioni. Gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità che scelgono di comunicare volontariamente tali informazioni lo fanno per ciascun periodo di 12 mesi fino all'ultima osservazione riguardante l'obiettivo di sostenibilità.

2. Il primo periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1 decorre dalla data di emissione delle obbligazioni in questione.

3. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità possono fissare la data di fine del primo periodo di riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile o dell'esercizio finanziario di emissione.

4. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità che ottengono una verifica esterna della loro informativa periodica post-emissione pubblicano tali informazioni post-emissione entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1.

5. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità che non ottengono una verifica esterna della loro informativa periodica post-emissione pubblicano tali informazioni post-emissione entro 150 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1.

Art. 3

Pubblicazione sui siti web degli emittenti

1. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità comunicano le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 sul loro sito web utilizzando i modelli di cui all'articolo 1.

L'informativa, comprese eventuali modifiche o correzioni, è disponibile gratuitamente per almeno 12 mesi dopo la scadenza delle obbligazioni in questione.

2. Le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 sono pubblicate, a scelta dell'emittente delle obbligazioni in questione, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale oppure:

a) se le obbligazioni sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro;

b) se le obbligazioni sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall'autorità competente di ciascuno di tali Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 2, se per le obbligazioni in questione è stato pubblicato un prospetto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 sono pubblicate nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.

(1)

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).

Art. 4

Correzioni

Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità, quando l'allocazione dei proventi viene corretta dopo la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631, aggiornano immediatamente tali informazioni e le pubblicano senza indebito ritardo.

Art. 5

Notifica alle autorità competenti e mezzi di comunicazione

1. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità notificano alle loro autorità competenti, per via elettronica e senza indebito ritardo dopo ciascuna pubblicazione:

a) la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631;

b) la pubblicazione degli aggiornamenti di cui all'articolo 4;

c) il collegamento ipertestuale al sito web in cui tali informazioni sono state pubblicate.

2. Le autorità competenti creano un punto di contatto che fungerà da destinatario di tutte le notifiche effettuate dall'emittente a norma del paragrafo 1.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN