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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/755 DELLA COMMISSIONE, 16 aprile 2025

G.U.U.E. 25 luglio 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il tipo di commissioni che l'ESMA deve addebitare ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee, le questioni per le quali tali commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 agosto 2025

Applicabile dal: 14 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (1), in particolare l'articolo 66, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Le commissioni che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) deve addebitare ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee dovrebbero recuperare integralmente tutti i costi sostenuti dall'ESMA per la registrazione, il riconoscimento e la vigilanza dei verificatori esterni, compresi i costi diretti e indiretti. I costi indiretti dovrebbero consistere in una quota proporzionale ragionevole delle spese generali fisse e variabili dell'ESMA relative alle attività di vigilanza a norma del regolamento (UE) 2023/2631.

2) Le commissioni addebitate per le attività dell'ESMA relative ai verificatori esterni dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.

3) Le commissioni di registrazione per i verificatori esterni dovrebbero essere fissate a un livello adeguato per riflettere i costi sostenuti dall'ESMA nella valutazione delle domande e per garantire la coerenza con i suoi mandati di vigilanza diretta comparabili. Le commissioni per i verificatori esterni che, dopo la registrazione, chiedono l'autorizzazione come verificatore esterno avallante di un verificatore esterno di un paese terzo dovrebbero tenere conto del fatto che sono già stati valutati e registrati dall'ESMA.

4) I verificatori esterni di paesi terzi possono offrire servizi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 sulla base di una registrazione basata su un regime di equivalenza, sulla base di un riconoscimento o sulla base di un'autorizzazione di avallo da parte di un verificatore esterno stabilito nell'Unione registrato presso l'ESMA. Le commissioni da versare all'ESMA dovrebbero riflettere la diversa portata dello sforzo di vigilanza e quindi i costi associati a ciascuna di queste opzioni. Le commissioni per i verificatori esterni di paesi terzi che chiedono la registrazione nell'ambito di un regime di equivalenza dovrebbero pertanto tenere conto dei minori sforzi e costi di vigilanza, in quanto essi sono già registrati e quindi valutati e sottoposti a vigilanza in un paese terzo. I verificatori esterni di paesi terzi che chiedono il riconoscimento dovrebbero effettuare gli stessi versamenti dei verificatori esterni con sede nell'Unione per riflettere il fatto che lo sforzo e i costi di vigilanza sono gli stessi.

5) Per evitare la creazione di barriere all'ingresso nel mercato per i verificatori esterni di dimensioni ridotte, è necessario introdurre una soglia di fatturato al di sotto della quale i verificatori esterni non sono soggetti a commissioni annuali di vigilanza per i tre anni successivi alla registrazione o al riconoscimento.

6) A norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, la soglia dovrebbe basarsi sul fatturato annuo a livello di gruppo. Il fatturato annuo dovrebbe essere determinato sulla base dei bilanci consolidati redatti a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per garantire la proporzionalità a lungo termine, è necessario introdurre un massimale per le commissioni misurato come quota del fatturato applicabile. Per garantire un certo grado di prevedibilità della riscossione delle commissioni per l'ESMA, è inoltre necessario fissare una commissione minima per tutti i verificatori esterni al di sopra della soglia. Tale commissione minima dovrebbe essere fissata a un livello tale da garantire la coerenza con i mandati di vigilanza diretta comparabili dell'ESMA.

7) Le autorità nazionali competenti sostengono costi per assistere l'ESMA nei suoi compiti di vigilanza, in particolare quando assistono l'ESMA a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, e dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2631. Le commissioni che l'ESMA addebita ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto coprire anche tali costi. Per evitare che le autorità nazionali competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all'ESMA, l'ESMA dovrebbe rimborsare all'autorità nazionale competente solo i costi che ha effettivamente sostenuto.

8) L'ESMA è stata consultata sul contenuto del presente regolamento a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj.

(2)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Art. 1

Commissioni relative a registrazione, riconoscimento e autorizzazione

1. Qualsiasi persona o entità che chieda la registrazione come verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/2631 versa all'ESMA una commissione di 40 000 EUR.

2. Un verificatore esterno di un paese terzo che chiede la registrazione come verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2023/2631 versa all'ESMA una commissione di 10 000 EUR.

3. Un verificatore esterno di un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 versa all'ESMA una commissione di 40 000 EUR.

4. Un verificatore esterno di obbligazioni verdi europee che, dopo la registrazione, chiede l'autorizzazione come verificatore esterno avallante a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 versa all'ESMA una commissione di 20 000 EUR.

Art. 2

Commissioni annuali di vigilanza

1. Un verificatore esterno con un fatturato annuo generato a livello di gruppo inferiore a 5 000 000 EUR è esentato dall'obbligo di versare all'ESMA una commissione annuale di vigilanza. Tale esenzione si applica fino alla fine del terzo anno civile completo successivo alla registrazione o al riconoscimento, a seconda dei casi. Dopo tale data, tali verificatori esterni versano una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente al paragrafo 2.

2. L'ESMA calcola il costo annuale di vigilanza complessivo e la commissione annuale di vigilanza per un dato verificatore esterno come segue:

a) il costo annuale di vigilanza complessivo per un dato anno (n) è pari alla stima delle spese connesse alla vigilanza delle attività dei verificatori esterni a norma del regolamento (UE) 2023/2631 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;

b) la commissione annuale di vigilanza a carico di un verificatore esterno per un dato anno (n) è pari al costo annuale di vigilanza complessivo stabilito ai sensi della lettera a) diviso tra tutti i verificatori esterni tranne quelli esentati a norma del paragrafo 1 nell'anno (n), in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell'articolo 3;

c) la commissione annuale di vigilanza addebitata a un verificatore esterno non rappresenta più del 3 % del suo fatturato applicabile. In ogni caso nessun verificatore esterno versa una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la commissione di vigilanza per il primo anno è pari alla commissione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o, se del caso, alla commissione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o, se del caso, alla commissione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, moltiplicata per il numero di giorni che intercorrono tra la registrazione o il riconoscimento e la fine dell'anno e divisa per il numero totale di giorni di tale anno.

4. Un verificatore esterno che è registrato o riconosciuto nel mese di dicembre non versa nessuna commissione di vigilanza per il primo anno.

Art. 3

Fatturato applicabile

1. I verificatori esterni tengono conti sottoposti a revisione contabile che distinguono chiaramente le entrate generate dai servizi di verifica esterna dalle loro altre entrate.

2. Il fatturato applicabile di un verificatore esterno per un dato anno (n) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è la somma delle entrate di tale verificatore esterno generate dalla prestazione di servizi di verifica esterna sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno (n-2).

3. Per calcolare il coefficiente di fatturato di ciascun verificatore esterno, l'ESMA divide il fatturato applicabile di tale verificatore esterno nell'anno (n-2) per il fatturato applicabile di tutti i verificatori esterni nell'anno (n-2) ridotto del fatturato dei verificatori esterni esentati dal versamento di una commissione annuale di vigilanza a norma dell'articolo 2, paragrafo 1. Qualora per un dato verificatore esterno non siano disponibili conti sottoposti a revisione contabile per l'anno (n-2), l'ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione di tale verificatore esterno dell'anno (n-1).

4. Se il verificatore esterno non ha operato durante l'intero anno (n-2) o (n-1), l'ESMA calcola il fatturato applicabile di tale verificatore esterno conformemente al paragrafo 2 estrapolando all'intero anno (n-2) o (n-1) i valori per tale verificatore esterno, calcolati per il numero di mesi durante i quali tale verificatore esterno ha operato nell'anno (n-2) o (n-1).

5. I verificatori esterni forniscono annualmente all'ESMA i conti sottoposti a revisione contabile di cui al paragrafo 1. Essi trasmettono tali conti all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1). Un verificatore esterno registrato o riconosciuto dopo il 30 settembre fornisce all'ESMA i propri conti sottoposti a revisione contabile immediatamente dopo la registrazione o il riconoscimento ed entro la fine dell'anno di registrazione o riconoscimento.

6. L'ESMA converte in euro le entrate generate dai servizi di verifica esterna comunicati in una valuta diversa dall'euro utilizzando il tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale tali entrate sono state registrate. A tal fine l'ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Art. 4

Modalità generali di versamento

Tutte le commissioni sono versate in euro. I versamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Art. 5

Versamento delle commissioni relative a registrazione, riconoscimento e autorizzazione

1. Le commissioni per la registrazione, il riconoscimento e l'autorizzazione sono dovute nel momento in cui il verificatore esterno presenta domanda di registrazione, riconoscimento o autorizzazione e sono versate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ESMA.

2. L'ESMA non rimborsa le commissioni relative a registrazione, riconoscimento o autorizzazione ai verificatori esterni che decidono di ritirare la loro domanda di registrazione, riconoscimento o autorizzazione.

Art. 6

Versamento delle commissioni annuali di vigilanza

1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 2 è dovuta all'inizio di ogni anno civile ed è versata integralmente all'ESMA nei primi tre mesi dell'anno. Al più tardi 30 giorni prima della data di versamento finale, l'ESMA trasmette a ciascun verificatore esterno una fattura in cui è specificata la commissione di vigilanza dovuta.

2. L'ESMA non rimborsa in alcun caso le commissioni annuali di vigilanza versate.

Art. 7

Rimborso delle autorità nazionali competenti

1. Solo l'ESMA addebita le commissioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. L'ESMA rimborsa alle autorità nazionali competenti i costi effettivi sostenuti per svolgere compiti a norma del regolamento (UE) 2023/2631, in particolare per i compiti svolti a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, o dell'articolo 56, paragrafo 5, di tale regolamento. I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi e variabili relativi all'assistenza fornita all'ESMA.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN