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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1477 DELLA COMMISSIONE, 21 maggio 2025

G.U.U.E. 25 luglio 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme relative all'identificazione dei produttori autorizzati di petrolio e gas che sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030 nonché le norme relative al calcolo dei loro contributi e ai loro obblighi di comunicazione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 luglio 2025

Applicabile dal: 26 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 12, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

1) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce che i titolari di un'autorizzazione quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) devono contribuire all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030 in proporzione alla quota di gas naturale e petrolio greggio da essi prodotta nell'Unione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

2) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735, la Commissione, sulla base delle informazioni comunicatele dagli Stati membri entro il 30 settembre 2024 a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento, deve specificare i contributi individuali dei titolari di autorizzazione all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.

3) A tal fine è necessario innanzitutto integrare le norme sulla cui base dovrebbero essere identificati i titolari di autorizzazione tenuti a contribuire e calcolati i contributi individuali.

4) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735, la Commissione deve stabilire una soglia di produzione al di sotto della quale i titolari di autorizzazione sono esentati dal contributo obbligatorio. Scopo della soglia è circoscrivere gli sforzi amministrativi delle autorità nazionali e dei soggetti obbligati a quei soggetti che, in virtù di attività significative di produzione di idrocarburi, hanno i mezzi finanziari e tecnici per investire nella realizzazione di siti di stoccaggio geologico di CO2. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti i soggetti obbligati possono investire in o sviluppare progetti di stoccaggio del CO2, autonomamente o in collaborazione con altri, come pure concludere accordi con altri soggetti obbligati e con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi per apportare il loro contributo.

5) Nello stabilire la soglia di produzione occorre prestare particolare attenzione alle PMI e garantire un'equa distribuzione della capacità di iniezione esclusa tra i soggetti obbligati.

6) E' pertanto opportuno esentare i titolari di autorizzazione la cui produzione di gas naturale e petrolio greggio tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 è stata inferiore a 610 chilotonnellate di petrolio equivalente e ha rappresentato in totale meno del 5 % della produzione complessiva dell'Unione di gas naturale e petrolio greggio nel periodo in questione.

7) L'entità di ciascun contributo dovrebbe essere calcolata su base proporzionale dividendo i volumi prodotti da un dato soggetto obbligato per la somma della produzione di tutti i soggetti obbligati. Il quoziente dovrebbe poi essere moltiplicato per l'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030, vale a dire 50 milioni di tonnellate l'anno.

8) Alcuni Stati membri consentono la contitolarità delle autorizzazioni. In questi casi lo Stato membro interessato dovrebbe indicare i volumi di produzione dei singoli contitolari dell'autorizzazione, così che la Commissione possa stabilire se sono tenuti al contributo obbligatorio e specificarne l'entità, o al contrario se sono esentati.

9) Le autorizzazioni potrebbero essere state trasferite da un soggetto giuridico a un altro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Per suddividere con precisione i volumi di produzione tra i due soggetti, è opportuno determinare il momento utile ai fini della ripartizione della produzione e del corrispondente contributo obbligatorio fra i titolari dell'autorizzazione.

10) Affinché tutta la produzione nel territorio dell'Unione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 si traduca in un contribuito obbligatorio allo sviluppo di capacità di iniezione di CO2, è opportuno disciplinare il caso dei titolari di autorizzazione che hanno cessato di esistere in quanto soggetti giuridici in detto arco temporale e di quelli che cesseranno di esistere di qui al 31 dicembre 2030.

11) Al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2, conformemente all'articolo 42, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1735, occorre prevedere una serie standard di informazioni obbligatorie per le relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del suddetto regolamento, sulla base delle informazioni che i soggetti obbligati forniscono autonomamente o, qualora collaborino in conformità dell'articolo 23, paragrafo 5, in collaborazione con altri.

12) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1735, entro il 30 giugno 2025 i titolari di autorizzazione devono presentare alla Commissione un piano che specifica nel dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030. Al fine di dare ai titolari di autorizzazione il tempo di preparare e presentare tale piano entro il 30 giugno 2025, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.

(2)

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/22/oj).

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «titolare di autorizzazione»: soggetto giuridico, notificato dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735 come titolare di un'autorizzazione quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE, che deteneva l'autorizzazione nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 o che la detiene attualmente, in caso di variazione della titolarità;

2) «soggetto obbligato»: titolare di autorizzazione soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735;

3) «soggetto esentato»: titolare di autorizzazione non soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735.

Art. 2

Norme supplementari per l'identificazione dei soggetti obbligati

1. Nell'eventualità di contitolarità di un'autorizzazione, lo Stato membro indica alla Commissione i volumi di produzione di ciascun contitolare dell'autorizzazione.

2. Se, nel periodo di produzione interessato, l'autorizzazione è stata trasferita da un soggetto obbligato a un altro, la data del trasferimento costituisce il momento utile ai fini della ripartizione della produzione e del corrispondente contributo obbligatorio fra i titolari dell'autorizzazione.

3. Se, di qui al 31 dicembre 2030, un titolare di autorizzazione cessa di esistere in quanto soggetto giuridico o se l'autorizzazione è trasferita a un nuovo soggetto giuridico, spetta al nuovo titolare dell'autorizzazione apportare il contributo obbligatorio corrispondente alle attività di produzione di petrolio greggio e gas naturale pertinenti svolte tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

Art. 3

Identificazione dei soggetti esentati

1. Sono considerati soggetti esentati i titolari di autorizzazione la cui produzione di gas naturale e petrolio greggio nell'Unione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 è stata inferiore a 610 chilotonnellate di petrolio equivalente e ha rappresentato in totale meno del 5 % della produzione complessiva dell'Unione di gas naturale e petrolio greggio nel periodo in questione.

2. Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1735, i soggetti esentati che gestiscono siti di stoccaggio di CO2 sono considerati promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento.

Art. 4

Metodo di calcolo del contributo individuale proporzionale dei soggetti obbligati

1. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 e ai fini del calcolo su base proporzionale, la produzione di petrolio greggio e gas naturale è normalizzata in chilotonnellate di petrolio equivalente.

2. La quota del contributo individuale proporzionale di ciascun soggetto obbligato è calcolata sulla base della formula seguente in chilotonnellate di petrolio equivalente:

(produzione totale del soggetto obbligato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023) / (produzione totale di tutti i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023) × 100 = % dei 50 milioni di tonnellate di capacità annuale di iniezione di CO2.

Art. 5

Relazioni annuali sui progressi compiuti da parte dei soggetti obbligati

1. Le relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1735 contengono almeno la serie di informazioni che segue sui progetti di stoccaggio di CO2 in fase di sviluppo a opera dei soggetti, con il massimo livello di dettaglio possibile allo stadio di sviluppo corrente:

a) contributo o contributi obbligatori alla capacità di iniezione e ubicazione del sito o dei siti pertinenti di stoccaggio di CO2, comprese le relative coordinate in formato GIS di uso comune;

b) identità del responsabile della realizzazione e recapiti aziendali, in particolare per i potenziali clienti dello stoccaggio;

c) formazione geologica prevista e capacità totale di stoccaggio prevista (in milioni di tonnellate di CO2) per sito di stoccaggio,

d) capacità annuale di iniezione prevista (in milioni di tonnellate di CO2 l'anno) per sito di stoccaggio, come indicato nella pertinente autorizzazione allo stoccaggio; data prevista di fine iniezione ed eventuale potenziale espansione dopo il 2030;

e) modalità pianificate di trasporto del CO2 e relativa infrastruttura di trasporto che sarà necessaria dal punto di trasferimento (1) fino al sito di iniezione;

f) infrastruttura pianificata di trasporto del CO2 che sarà necessaria per farlo arrivare fino al punto di trasferimento, con indicazione della data prevista di entrata in funzione dell'infrastruttura, e requisiti applicabili di qualità del CO2;

g) fonti pianificate del CO2 che sarà stoccato, con indicazione dei fornitori di CO2 catturato con cui sono stati stipulati accordi commerciali per l'uso della capacità di iniezione in questione nei primi cinque anni di esercizio;

h) date previste della decisione finale di investimento e capacità di iniezione operativa che si prevede di rendere disponibile entro la fine del 2030 o prima;

i) resoconto dettagliato delle attività di dialogo con i portatori di interessi, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento delle comunità locali e di altri portatori di interessi nel processo di sviluppo del progetto di stoccaggio di CO2;

j) sezione dedicata che illustri i benefici economici, sociali e climatici attesi derivanti dalle attività di cattura e stoccaggio del carbonio nel paese o nella regione in cui sarà realizzato il sito di stoccaggio del CO2.

2. Le informazioni contenute nella relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 sono aggiornate durante il periodo che intercorre fino alla presentazione della relazione successiva se intervengono variazioni sostanziali che incidono sulle capacità di stoccaggio operative o sulle tempistiche dei progetti in questione. La relazione annuale sui progressi compiuti include anche una descrizione dettagliata del sito di stoccaggio, necessaria per la domanda di autorizzazione allo stoccaggio conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché le tempistiche e le condizioni per immettere sul mercato la capacità di iniezione del sito di stoccaggio ai fini del contributo obbligatorio. Tali informazioni comprendono una tabella di marcia dettagliata delle principali tappe verso la maturità tecnologica e commerciale e punti decisionali; sono esposti altresì rischi, incertezze e strategie di mitigazione di cui i potenziali clienti commerciali dovrebbero essere al corrente per prendere le proprie decisioni di investimento.

3. In linea con l'articolo 47 del regolamento (UE) 2024/1735, i segreti commerciali e d'impresa e le altre informazioni sensibili, riservate e classificate pertinenti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo sono omessi dalla versione pubblicata della relazione annuale sui progressi compiuti.

(1)

Definito come limite dell'impianto ETS conformemente alla direttiva 2003/87/CE.

(2)

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN