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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1544 DELLA COMMISSIONE, 30 luglio 2025

G.U.U.E. 31 luglio 2025, Serie L

Decisione che stabilisce la data di entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite a norma del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 30 luglio 2025

Entrata in vigore il: 31 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 66, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES). L'EES è un sistema che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

2) Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226, la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno completato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all'EES i dati.

3) L'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 stabilisce una serie di condizioni che devono essere soddisfatte prima che l'EES entri in funzione. Tutte queste condizioni sono state soddisfatte. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento dell'EES sono stati adottati (2); eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'EES, effettuato in cooperazione con gli Stati membri; gli Stati membri hanno comunicato di aver convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all'EES i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226; e gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione il titolare del trattamento, le autorità competenti che hanno accesso all'EES ai fini dell'inserimento, della rettifica, dell'integrazione, della cancellazione, della consultazione o della ricerca dei dati nel sistema, le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale.

4) E' pertanto opportuno fissare la data a decorrere dalla quale entra in funzione l'EES.

5) Il Consiglio ha approvato il 5 marzo 2025 la tabella di marcia per l'interoperabilità indicando ottobre 2025 come termine per l'entrata in funzione dell'EES.

6) Il 12 ottobre 2025 è la data più appropriata per consentire agli Stati membri di conseguire per tempo gli obiettivi dell'EES, in quanto evita la coincidenza con periodi di punta del traffico alle frontiere esterne.

7) Per consentire a tutte le parti interessate di stabilire le disposizioni pratiche necessarie a prepararsi per l'entrata in funzione dell'EES, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

8) Dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato la decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è pertanto vincolata dalla presente decisione.

9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

13) Per quanto riguarda Cipro, le disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2023/870 del Consiglio (10). Il funzionamento dell'EES richiede tuttavia anche la concessione dell'accesso passivo al sistema di informazione visti una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. L'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Pertanto Cipro, in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale, dovrebbe connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 327 del 9.12.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 della Commissione, del 15 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto (GU L 259 del 16.10.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1547/oj); decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 della Commissione, del 15 ottobre 2018, che stabilisce misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate come soggiornanti fuoritermine nel sistema di ingressi/uscite e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri (GU L 259 del 16.10.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1548/oj); decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/329/oj); decisione di esecuzione (UE) 2019/326 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative all'inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/326/oj); decisione di esecuzione (UE) 2019/327 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative all'accesso ai dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/327/oj); decisione di esecuzione (UE) 2019/328 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all'interno del sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/328/oj); decisione di esecuzione della Commissione, del 25.2.2019, che stabilisce le specifiche e le condizioni per l'archivio di dati del sistema di ingressi/uscite (EES) (C(2019) 1240); decisione di esecuzione della Commissione, del 25.2.2019, che stabilisce misure per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema di informazione sui visti (VIS) (C(2019) 1270); decisione di esecuzione della Commissione, del 25.2.2019, che definisce i requisiti operativi del sistema di ingressi/uscite (EES) (C(2019) 1260); decisione di esecuzione della Commissione, del 7.5.2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire alla Commissione in merito all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio in casi eccezionali (C(2021) 3154); decisione di esecuzione della Commissione, del 30.6.2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le condizioni per il sito web pubblico (C(2021) 4299); regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione, del 18 agosto 2022, relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 (GU L 216 del 19.8.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1409/oj); decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 della Commissione, del 28 luglio 2022, che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite (GU L 201 dell'1.8.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1337/oj); decisione di esecuzione (UE) 2023/2601 della Commissione, del 20 novembre 2023, che stabilisce le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al sistema di ingressi/uscite e al sistema di informazione visti (GU L, 2023/2601, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2601/oj).

(3)

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(4)

GU L 176 del 10.7.1999, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(5)

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(6)

GU L 53 del 27.2.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

(7)

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(8)

GU L 160 del 18.6.2011.

(9)

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

(10)

Decisione (UE) 2023/870 del Consiglio, del 25 aprile 2023, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Cipro (GU L 113 del 28.4.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/870/oj).

Art. 1

Il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 entra in funzione il 12 ottobre 2025.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN