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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/789 DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2025

G.U.U.E. 1 agosto 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni e gli indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari ai sensi dell'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 5, e dell'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, di tale regolamento. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 agosto 2025

Applicabile dal: 21 agosto 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Secondo le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in relazione al rischio di mercato, in situazioni eccezionali le autorità competenti possono consentire agli enti di derogare a determinati requisiti del metodo alternativo dei modelli interni per quanto riguarda i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite. In linea con il principio stabilito da tali norme, la sussistenza delle circostanze eccezionali dovrebbe essere ricondotta solo a una situazione di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzata da un importante cambiamento di regime che incida in modo sostanziale sugli enti in tutta l'Unione.

2) Un'ulteriore condizione per la sussistenza di un caso straordinario dovrebbe risiedere nell'impossibilità degli enti di soddisfare i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite di cui all'articolo 325 sexagies di tale regolamento a causa di eventi che sfuggono al loro controllo e a patto che l'inosservanza di tali requisiti non derivi da carenze del modello interno.

3) Sia i test retrospettivi che il test di assegnazione di profitti e perdite devono essere basati sui dati relativi ai 250 giorni lavorativi precedenti la data di riferimento per l'esecuzione del rispettivo test. La sussistenza di un caso straordinario dovrebbe pertanto essere riconosciuta laddove tale periodo di 250 giorni lavorativi comprenda in tutto o in parte un periodo di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzato da un importante cambiamento di regime che incida in modo sostanziale sugli enti in tutta l'Unione e produca eccezioni non riconducibili a carenze del modello interno.

4) Qualsiasi crisi che determini un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o qualsiasi importante cambiamento di regime che incidano in modo sostanziale sugli enti in tutta l'Unione presentano caratteristiche uniche. Non sarebbe pertanto opportuno stabilire in modo prescrittivo una serie esaustiva di indicatori da considerare sempre idonei a cogliere in modo adeguato la natura e l'intensità dello stress dei mercati finanziari o dell'importante cambiamento di regime in questione. Tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita, un aumento significativo del livello di volatilità, variazioni dei livelli di correlazione e l'elevata rapidità e imprevedibilità con cui si manifesta un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o un importante cambiamento di regime dovrebbero essere considerati tratti comuni di situazioni non ordinarie. Nonostante ciò, un aumento improvviso del livello di volatilità o variazioni dei livelli di volatilità, di per sé, potrebbero non essere sufficienti a qualificare una situazione come un caso di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o di importante cambiamento di regime e, pertanto, non dovrebbero portare automaticamente al riconoscimento dei casi straordinari di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 5, e all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

6) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

Art. 1

Condizioni e indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari

1. L'ABE considera un caso straordinario qualsiasi periodo di 250 giorni lavorativi utilizzato dagli enti per valutare se soddisfano i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti relativi al test di assegnazione di profitti e perdite di cui all'articolo 325 sexagies di tale regolamento, se tale periodo comprende un lasso di tempo in relazione al quale l'ABE ritenga che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) è stato osservato un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o si è verificato un importante cambiamento di regime;

b) vi è la probabilità che il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l'importante cambiamento di regime di cui alla lettera a) rendano i risultati dei test retrospettivi effettuati conformemente all'articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o i risultati del test di assegnazione di profitti e perdite effettuato conformemente all'articolo 325 sexagies di tale regolamento non rappresentativi dell'adeguatezza del modello interno per il calcolo dei requisiti di fondi propri, anche nel caso in cui tali test producano risultati non connessi a carenze del modello interno.

2. Nel valutare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, l'ABE tiene conto di indicatori che sono rappresentativi del forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o dell'importante cambiamento di regime, o che ne riflettono la natura, tra cui tutti gli elementi seguenti:

a) i risultati di un'analisi degli indici di volatilità e degli indicatori di volatilità effettive che l'ABE ritiene idonei a cogliere la natura di tale forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o di tale importante cambiamento di regime;

b) i risultati di una valutazione volta a stabilire se il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l'importante cambiamento di regime abbia portato a livelli di volatilità comparabili o superiori a quelli osservati durante la crisi finanziaria mondiale o la pandemia di COVID-19, o se abbia comportato una variazione relativa dei livelli di volatilità paragonabile alla variazione osservata durante tale crisi o pandemia;

c) i risultati di una valutazione della rapidità con cui si è manifestato il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l'importante cambiamento di regime;

d) i risultati di un'analisi delle correlazioni e degli indicatori di correlazione pertinenti, compresa una valutazione volta a stabilire se sia stata osservata una variazione improvvisa e significativa del livello di correlazione.

Ai fini del primo comma, lettera c), per quanto riguarda i test retrospettivi effettuati conformemente all'articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE prende in considerazione in particolare se e in quale misura le caratteristiche statistiche osservate durante il periodo di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzato da un importante cambiamento di regime differiscono da quelle osservate durante il periodo di riferimento che gli enti utilizzano per la calibrazione della misura del valore a rischio.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN